LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art.35 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che stabilisce i corrispettivi per gli usi delle acque pubbliche;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”, in particolare:
- L’art. 86, che conferisce la gestione dei beni del demanio idrico alle Regioni ed agli enti locali competenti per territorio, nonché l’introito dei relativi proventi dei canoni ricavati;
- l’art. 89, comma 1 lettera i), che conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi;
VISTO l’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003 e s.m.i. che al comma 5 stabilisce:
- L’importo dei canoni unitari e minimi per ciascuna classe d’uso delle acque prelevate, quale corrispettivo annuo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica e delle licenze annuali di attingimento;
- Gli importi dei canoni per il prelievo di acque pubbliche sono aggiornati, con cadenza triennale, con delibera della Giunta Regionale che terrà conto del tasso di inflazione programmata, con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto n.3/Reg. del 13 agosto 2007, che reca: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee”, che:
- all’art. 9 individua l’Autorità Concedente ed il Servizio Procedente, preposti per i procedimenti concessori delle derivazioni d’acqua, negli gli Uffici regionali e provinciali;
- all’art. 32 stabilisce i criteri per la determinazione e la decorrenza del canone delle utenze di acqua pubblica;
VISTO il comma 3 dell’art.12 della L.R. 03 agosto 2011, n. 25 e s.m.i. che ha stabilito l’aumento del 10% dei costi unitari di cui al comma 5 dell’art.93 della L.R. n.7/2003 e s.m.i., a far data dal 01 gennaio 2012;
CONSIDERATO che gli importi dei canoni da adeguare al citato tasso di inflazione programmata sono i seguenti, al netto dell’addizionale regionale del 10%:
CLASSE D’USO
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Canone per modulo
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Canone minimo
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Consumo umano
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€ 2375,86
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€ 300,00
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Irriguo agricolo a bocca tassata (BT)
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€ 93,86
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€ 20,00
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Irriguo agricolo a bocca non tassata (BNT)
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€ 0,92 (per Ha)
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€ 20,00
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Idroelettrico > 220 kW
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€ 35,00 (per kw)
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€ 250,00
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Idroelettrico < 220 kW
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€ 18,00 (per kw)
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€
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