N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 40, comma 1 della L.R. 12/01/2018, n. 2, così recitava:

“Art. 64

1. Dopo il comma 8 ("La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX è pari …. omissis…..") dell'art. 60 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20  concernente: "Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva" sono aggiunti i seguenti commi:

"8 bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è autorizzata all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.

8 ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di euro 15.000,00.

8 quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo.

8 quinquies. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi".

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91502 denominato: "Interventi nel campo dello sport - L.R. 7.3.2000, n. 20".”

Dalla redazione