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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 09/06/2022, n. 9
L. R. Abruzzo 09/06/2022, n. 9
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- L.R. 27/12/2023, n. 59
- Sent. Corte Cost. 25/05/2023, n. 102
- L.R. 27/12/2022, n. 37
- L.R. 22/08/2022, n. 24
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Premessa |
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TITOLO I - Disposizioni di carattere generale |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ivi inclusa la tutela ambientale e paesaggistica, disciplina: |
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Art. 2 - (Ambito di esclusione) |
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Art. 3 - (Concessioni di derivazione d'acqua interregionali)1. Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più Regioni, la procedura di assegnazione è definita tra le Regioni interessate. A tal fine, la Regione stipula intese con la Re |
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Art. 4 - (Competenze)1. L'Amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge è la Regione Abruzzo. |
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Art. 5 - (Regime delle opere e dei beni)1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico disciplinate dalla presente legge e negli altri casi di cessazione di cui all'articolo 26, le opere e i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 passano, in stato di regolare funzionamento e senza compenso, in proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 79/1999, per es |
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Art. 6 - (Ricognizione delle opere e dei beni)1. Almeno cinque anni prima della scadenza della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene: a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 5, comma 1, della presente legge; b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma secondo, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili; c) una perizia asseverata descrittiva dei seguenti dati ed elementi relativi alle opere e beni di cui alle lettere a) e b): 1) stato di fatto e caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali; 2) stato di efficienza e funzionamento; 3) anno di costruzione, vit |
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TITOLO II - Attività preliminari all'avvio delle procedure |
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Art. 7 - (Valutazioni preliminari)1. Prima dell'avvio della procedura per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, accerta con deliberazione se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni. 2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, nel piano regionale di tutela delle acque, nel piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel piano energetico regionale, con spec |
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Art. 8 - (Criteri di assegnazione della concessione)1. Ai fini della selezione delle istanze per l'assegnazione della concessione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale gestionale: a) qualità dell'offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui al comma 2; b) entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 21 posto a base di gara. |
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Art. 9 - (Requisiti di ammissione)1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'assegnazione della concessione i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione: a) requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016; b) adeguata capacità organizzativa e tecnic |
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TITOLO III - Procedimento di assegnazione delle concessioni |
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Art. 10 - (Disposizioni in materia di termini)1. I procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore d |
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Art. 11 - (Procedimento unico)1. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avviene nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, indicati all' |
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Art. 12 - (Fasi del procedimento unico)1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi: a) indizione della procedura di assegnazione; b) approvazione e pubblicazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all'articolo 13; |
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Art. 13 - (Bando di gara)1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico ha il seguente contenuto essenziale: a) indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7; b) individuazione della durata della concessione secondo quanto stabilito dall'articolo 25; c) descrizione dell'oggetto della concessione con particolare riferimento all'utenza idrica, all'indicazione dei limiti geografici ed alla producibilità idroelettrica, come definita al comma 2; d) individuazione dei destinatari e delle finalità del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall'articolo 7, comma 3; e) descrizione delle fasi e delle modalità di svolgimento del procedimento di selezione; f) descrizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre; g) specificazione dei criteri di assegnazione della concessione ai sensi dell'articolo 8 e ponderazione degli elementi ivi previsti; |
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Art. 14 - (Contenuti dell'istanza)1. L'istanza di partecipazione al procedimento per l'assegnazione della concessione deve riportare i seguenti contenuti essenziali: a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 9, comma |
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Art. 15 - (Verifica di ammissibilità e di completezza documentale)1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l'Autorità unica verifica l'ammissibilità ai se |
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Art. 16 - (Commissione giudicatrice)1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni ai sensi dell'articolo 15, l'Autorità unica nomina la Commissione giudicatrice composta da cinque commissari di cui tre in rappresentanza della Regione e due in rappresentanza delle Amministrazioni |
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Art. 17 - (Consultazioni)1. L'Autorità unica, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 16, pubblica il progetto selezionato sul sito istituzionale della Regione. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione il pubbli |
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Art. 18 - (Conferenza di servizi)1. L'Autorità unica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documental |
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Art. 19 - (Provvedimento unico di concessione)1. L'Autorità unica adotta, ai sensi dell'articolo 14-quater della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'impianto e per la r |
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Art. 20 - (Garanzie)1. Ai fini della sottoscrizione del disciplinare di concessione l'assegnatario deve costituire una garanzia nelle seguenti modalità: a) cauzione a garanzia del pagamento dei canoni annui dovuti per la concessione tramite deposito cauzionale o polizza assicurativa o fideiussione bancaria di importo almeno pari a cinque volte l'ammontare del canone di cui all'articolo 21; b) cauzione a garanzia della buona conservazione dei beni afferenti la concessione tramite deposito cauzionale o fideiussi |
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TITOLO IV - Canoni di concessione e obblighi posti a carico del concessionario |
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Art. 21 - (Disposizioni sui canoni di concessione)1. A decorrere dall'anno 2023 i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione il canone annuo determinato in una componente fissa rapportata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione è comprensivo del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933. N12 |
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Art. 22 - (Cessione di energia)1. I concessionari sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nom |
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Art. 23 - (Obblighi e limitazioni gestionali)1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera g) del d.lgs. 79/1999, si riferiscono in particolare: a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche in relazione alle esige |
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Art. 24 - (Clausole sociali)1. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 12, comm |
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TITOLO V - Durata e cessazione delle concessioni |
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Art. 25 - (Durata delle concessioni)1. Le concessioni possono avere una durata compresa tra i venti ed i quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine fino a un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale gestionale presentata ed all'importo dell'investimento. Nell'ambito dei limiti minimo |
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Art. 26 - (Cause di cessazione delle concessioni)1. Le concessioni cessano per scadenza naturale del termine di durata previsto ai sensi dell'articolo 25 ovvero nei casi di decadenza o rinuncia di cui |
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Art. 27 - (Decadenza)1. Nell'ambito della concessione, costituiscono causa di decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica a fini idroelettrici i seguenti fatti, eventi od omissioni: a) destinazione d'uso diversa da quella concessa; b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel disciplinare di concessione; c) mancato pagamento di due annualità del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o del onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis, o dei sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi di cui all'articolo 52 del r.d. 1775/1933 e della legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici); |
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Art. 28 - (Rinuncia)1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta alla Regione e deve contenere: a) i dati identificativi del titolare; |
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TITOLO VI - Miglioramenti ambientali, territoriali ed energetici |
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Art. 29 - (Livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale)1. La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei coipi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del D.Lgs. 79/1999. N5 2. La Giunta regionale, secondo quanto prescritto ed indicato dal Piano |
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Art. 30 - (Miglioramenti energetici)1. La Regione con riferimento agli obiettivi strategici regionali ed al piano energetico regionale assicura interventi di miglioramento e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del d.lgs. 79/1999. La Giunta regionale definisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazio |
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Art. 31 - (Misure di compensazione territoriale)1. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati di cui all'articolo 7, comma 1, stabilisce idonee misure di compensazione territoriale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del ba |
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TITOLO VII - Sanzioni |
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Art. 32 - (Sanzioni amministrative)1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione ai sensi dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 a un massimo di euro 250.000,00, per ogni semestre di ritardo. 2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il |
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TITOLO VIII - Disposizioni attuative, transitorie e finali |
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Art. 33 - (Disposizioni attuative)1. Entro il 31 marzo 2023 N17 dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, definisce i seguenti aspetti in attuazione della presente legge: a) la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i titolari di concessioni scadute o aventi scadenza prima e dopo il 31 luglio 2024 sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anc |
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Art. 34 - (Disposizioni transitorie per le concessioni scadute)1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2024 N18 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa e comunque non oltre il termine stabilito dal medesimo articolo 12, comma 1-sexies, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento dell'Autorità unica. N19 2. Fino al completamento delle proced |
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Art. 35 - (Disposizioni transitorie per le piccole derivazioni)1. Nelle more della revisione della normativa regionale in materia, alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 |
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Art. 36 - (Disposizioni finanziarie)1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Ai relativi adempimenti previsti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi |
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Art. 38 - (Abrogazioni e modifiche) |
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Art. 38-bis - (Abrogazioni e modifiche)1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è abrogata la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina |
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Art. 39 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). |
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