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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Abruzzo 28/03/2022, n. 1/Reg.
D. P.G.R. Abruzzo 28/03/2022, n. 1/Reg.
D. P.G.R. Abruzzo 28/03/2022, n. 1/Reg.
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "demanio idrico fluviale": le aree del demanio idrico catastalmente definite; b) "pertinenze idrauliche": le fasce di rispetto dei corsi d'acqua inclusi |
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Art. 3 - Strutture competenti1. Il procedimento amministrativo concernente il rilascio delle concessioni idrauliche e delle concessioni di area demaniale è svolto dal Servizio Genio Civile regionale territorialmente competente, di seguito denominato "Servizio concedente". 2. Le valutazioni tecnico-idrauliche ed il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 ed in ordine a |
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TITOLO II - La concessione idraulica |
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Capo I - Definizioni e ambito di applicazione |
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Art. 4 - Definizione di concessione idraulica1. Il provvedimento di concessione idraulica è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la Regione attribuisce al soggetto richiedente, subordinat |
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Art. 5 - Interventi soggetti al rilascio di concessione idraulica1. Sono soggette a concessione idraulica le seguenti tipologie di nuove opere, manufatti o lavori che interessino o occupino, in proiezione o in subalveo, pertinenze idrauliche nel territorio della Regione Abruzzo: a) attraversamenti aerei con linee elettriche, linee telefoniche, cavi in fibra ottica, impianti a fune per il trasporto di merci o persone, acquedotti, fognature, gasdotti, tubazioni con o senza realizzazione di opere su area demaniale; b) attraversamenti in subalveo con linee elettriche, linee telefoniche, cavi in fibra ottica, acquedotti |
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Capo II - Avvio del procedimento e istruttoria |
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Art. 6 - Domanda di concessione idraulica1. Il procedimento per il rilascio della concessione idraulica è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo le modalità |
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Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda di concessione idraulica1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'articolo 6, e gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (il professionista delegato oppure il soggetto che presenta la domanda) per attestarne la loro conformità all'originale. Il pagamento dell'imposta di bollo vigente deve essere effettuato utilizzando il modulo F24 dell'Agenzia delle Entrate. La documentazione firmata digitalmente è inviata al Servizio concedente a mezzo PEC. In alternativa, l'istanza e gli allegati di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente articolo possono essere trasmessi al Servizio concedente in formato cartaceo. In tal caso, sull'istanza va applicato il bollo di importo vigente. Gli allegati di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere comunque riprodotti in forma digitale. 2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i., delle certificazioni relative ai dati riportati nel casellario generale giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti; b) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all' |
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Art. 8 - Istruttoria della domanda di concessione idraulica1. Il Servizio concedente, nel caso di consegna dell'istanza in tonnato cartaceo, restituisce al richiedente una copia della domanda di concessione con l'attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosca che il versamento della somma predeterminata per le spese di istruttoria non sia stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine, no |
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Art. 9 - Pubblicità delle domande1. Il Servizio concedente, verificate l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione i |
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Art. 10 - Autorizzazione idraulica1. Il presente regolamento disciplina, oltre i casi di autorizzazione idraulica di cui al r.d. 523/1904, anche i casi nei quali è prevista una concessione idraulica che necessita del rilascio di titolo autorizzativo da parte dell'Autorità idraulica competente. 2. Il Servizio concedente, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria ed averne reso evidenza pubblica nei modi previsti dall'articolo 9, acquisisce l'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del |
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Art. 11 - Interventi ed opere soggette a nulla osta idraulico1. Il nulla osta idraulico è un provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità idraulica competente per la realizzazione di opere nelle pertinenze idrauliche, così come definite nel presente regolamento. Inoltre risulta necessario per lievi modifiche temporanee della geometria del corso d'acqua e che non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli utilizzi occasionali dell'area demaniale che non generano interferenze significative con la stessa (manifestazioni culturali, eventi sportivi, interventi di taglio piante e sfalcio erba). 2. Il procedimento per il rilascio del nulla osta idraulico è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo. 3. Il rilascio del nulla osta idraulico non è soggetto al pagamento delle spese di istruttoria. 4. Sono esenti dal rilascio di nulla osta idraulico la realizzazione di opere e gli utilizzi occasionali dell'area demaniale da parte dell'Autorità Idraulica competente. 5. L |
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Capo III - Conclusione del procedimento |
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Art. 12 - Cauzione1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il soggetto richiedente è tenuto a depositare in favore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 92-bis della L.R. 7/ |
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Art. 13 - Polizze assicurative per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione1. Il soggetto richiedente, prima della firma del disciplinare di cui all'articolo 15, è obbligato a stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che copra: a) i danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; |
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Art. 14 - Canone1. I canoni per le concessioni di cui al presente Regolamento sono determinati dall'articolo 92-bis, commi 3 e seguenti, della L.R. 7/2003 e s.m.i.. |
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Art. 15 - Disciplinare di concessione idraulica1. Il Servizio concedente, acquisita l'autorizzazione idraulica dell'Autorità idraulica competente, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato nell'Allegato A. 2. Il Servizio concedente approva il disciplinare di cui al comma 1 con determinazione dirigenziale sottoscritta anche dal responsabile del procedimento ed invita il richiedente alla firma del disciplinare entro un termine che in ogni caso non può eccedere trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare, ove necessari presso il competente ufficio finanziario, sono a carico del soggetto richiedente. 3. Entro il termine di cui al comma 2, il soggetto richiedente è obbligato a presentare le |
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Art. 16 - Durata della concessione idraulica1. I beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea. 2. La durata della conc |
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Capo IV - Estinzione della concessione |
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Art. 17 - Cessazione della concessione idraulica1. Sono causa di cessazione della concessione idraulica: |
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Art. 18 - Rinuncia della concessione idraulica1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando apposita istanza al Servizio concede |
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Art. 19 - Revoca e decadenza della concessione idraulica1. Il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, previo avviso ai sensi dell' |
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Art. 20 - Obblighi del concessionario al termine della concessione1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione idraulica ai sensi dell'articolo 21, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area demaniale occupata e provvede, salvo quanto disposto al comma 4, a s |
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Capo V - Procedimenti connessi alla concessione idraulica |
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Art. 21 - Rinnovo1. La concessione idraulica può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nelle opere realizzate in area demaniale. 2. La domanda di rinnovo è presentata al Servizio concedente almeno sei mesi prima della scadenza, allegando copia delle ricevute dei canoni relativi alle annualità precedenti. 3. Alla domanda di rinnovo è allegata una relazione, firmata da un tecni |
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Art. 22 - Subentro1. La concessione idraulica non può essere ceduta senza il nulla osta del Servizio concedente. 2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi: |
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Art. 23 - Varianti1. È vietato apportare varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni o altro alle opere oggetto di concessione, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio concedente. 2. Le varianti possono essere di tipo "sostanziale" ovvero di tipo "non sostanziale". 3. Per varianti sostanziali si intendono modifiche alla concessione originaria relative a: a) variazione in aumento della superficie |
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Capo VI - Disposizioni particolari per interventi di polizia idraulica |
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Art. 24 - Interventi non soggetti a concessione idraulica1. Ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10, non sono soggette a concessione idraulica né a pagamento di canone: |
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Capo VII - Concessione idraulica in sanatoria |
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Art. 25 - Istanza di concessione idraulica in sanatoria1. La richiesta di concessione idraulica in sanatoria è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 7. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 7, commi 1, 2 |
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Art. 26 - Criteri per il rilascio della concessione idraulica in sanatoria1. Ferme restando le responsabilità civile e penali derivanti dall'applicazione del già citato r.d. 523/1904, le domande di concessione in sanatoria sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuove concessioni idrauliche. |
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TITOLO III - La concessione di area demaniale |
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Capo I - Definizioni e ambito di applicazione |
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Art. 27 - Definizione di concessione di area demaniale1. Il provvedimento di concessione di area demaniale è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la Regione attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all'accettazione ed al rispetto di specifica scrittura privata, particolari facol |
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Art. 28 - Interventi soggetti al rilascio di concessione di area demaniale1. Ad eccezione dei casi indicati al comma 2, sono soggette a concessione di area demaniale tutti gli utilizzi e le occupazioni del demanio idrico come definito catastalmente, senza realizzazione di opere, oppure con eventuale collocazione di modesti manufatti - da destinarsi a servizio esclusivo dell'utilizzo del terreno medesimo - purché di tipo provvisorio, completamente e facilmente amovibili e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua, ovvero depositi di materiale di tipo temporaneo compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua. In ogni caso sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare nelle norme tecniche di attuazione del P.S.D.A.. |
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Capo II - Avvio del procedimento e istruttoria |
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Art. 29 - Domanda di concessione di area demaniale1. Il procedimento per il rilascio della concessione di area demaniale è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo le m |
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Art. 30 - Modalità di presentazione della domanda di concessione di area demaniale1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'articolo 29, e gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (il professionista delegato oppure il soggetto che presenta la domanda) per attestarne la loro conformità all'originale. Il pagamento dell'imposta di bollo vigente deve essere effettuato utilizzando il modulo F24 dell'Agenzia delle Entrate. La documentazione firmata digitalmente è inviata al Servizio concedente a mezzo PEC. In alternativa, l'istanza e gli allegati di cui al comma 2 possono essere trasmessi al Servizio concedente in formato cartaceo. In tal caso, sull'istanza va applicato il bollo dell'importo vigente. Gli allegati di cui al comma 3 devono essere comunque riprodotti in forma digitale. 2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: a) dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita I.V.A.; b) durata della concessione e l'oggetto della stessa mediante illustrazione della destinazione d'uso esclusiva che si ipotizza del bene demaniale, le eventuali esperienze maturate nel settore dal richiedente ed ogni alt |
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Art. 31 - Inammissibilità della domanda e improcedibilità dell'istruttoria1. Sono causa di inammissibilità della domanda di concessione di area demaniale: |
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Art. 32 - Istruttoria della domanda di concessione di aree demaniali1. Il Servizio concedente, nel caso di consegna dell'istanza in formato cartaceo, restituisce al richiedente una copia della domanda di concessione con l'attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosca che il versamento della somma predeterminata per le spese di istruttoria non sia stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione oppure per l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento entro i termini suddetti |
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Art. 33 - Pubblicità delle domande1. Il Servizio concedente, verificate l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 32 ed acquisita l'eventuale autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10 o nulla osta idraulico di cui all'articolo 11, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione idraulica, mediante pubblicazione, per la durata di almeno venti giorni consecutivi, sul sito web della Regione Abruzzo. Al fine di dare la massima pubblicità alle domande pervenute, il Servizio c |
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Art. 34 - Domande concorrenti1. Le domande presentate secondo le modalità di cui all'articolo 29, che riguardano la concessione dello stesso bene demaniale o parte di esso, dichiarate o da dichiarare procedibili secondo le modalità previste dall'articolo 32, sono considerate concorrenti se presentate entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 33, comma 1. 2. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti, di cui al comma 4 dell'articolo 33, non dà luogo ad ulteriori concorrenze. 3. In caso di concorso di più domande, l'assegnazione della concessione viene effettuata attraverso una successiva comparazione, tramite procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua |
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Art. 35 - Osservazioni e opposizioni1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di inter |
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Capo III - Conclusione del procedimento |
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Art. 36 - Rilascio della concessione1. La concessione è rilasciata con provvedimento del Servizio concedente, previo pagamento del canone annuo e della cauzione determinati a norma dell'articolo 37, delle spese di istruttoria, nonché degli eventuali canoni pregressi, in caso di occupazione in assenza di titolo, comprensivi degli interessi legali |
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Art. 37 - Cauzione1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il soggetto richiedente è tenuto a depositare in favore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 9 |
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Art. 38 - Polizze assicurative per danni subiti dalla Regione Abruzzo e spese di rimozione1. Per le concessioni che comportino la realizzazione di strutture e/o di opere d'aite, il soggetto richiedente, prima della firma della scrittura privata di cui all'articolo 40, è obbligato a stipulare una p |
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Art. 39 - Canone1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati dall'articolo 92-bis, comma 1, della L.R. 7/2003 e s.m.i., secondo i coefficienti di utilizzazione per le diverse tipologie d'uso di cui alla |
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Art. 40 - Scrittura privata di concessione di area demaniale1. Il Servizio concedente, acquisita l'eventuale autorizzazione idraulica di cui all'articolo 10 o il nulla osta idraulico di cui all'articolo 11 ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, redige la scrittura privata secondo lo schema indicato nell'Allegato B. 2. Il Servizio concedente approva la scrittura privata di cui al comma 1 con determinazione dirigenziale sottoscritta anche dal responsabile del procedimento ed invita il richiedente alla firma della scrittura privata entro un termine che in ogni caso non può eccedere trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione presso il competente ufficio finanziario della scrittura privata, se previsti, sono a carico del soggetto richiedente. 3. La scrittura privata di concessione di ar |
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Art. 41 - Durata della concessione di area demaniale1. I beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea. 2. La concessione di ar |
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Capo IV - Estinzione della concessione |
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Art. 42 - Cessazione della concessione di area demaniale1. Sono causa di cessazione della concessione di area demaniale: |
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Art. 43 - Rinuncia della concessione di area demaniale1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando apposita istanza al Servizio concede |
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Art. 44 - Revoca della concessione di area demaniale1. Il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione, con semplice preavviso di trenta giorni, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità. 2. Il Servizio concedente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì revocare la concessione nei seguenti casi: |
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Art. 45 - Obblighi del concessionario al termine della concessione di area demaniale1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione idraulica di area demaniale ai sensi dell'articolo 46, alla sua scadenza il concessionario |
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Capo V - Procedimenti connessi alla concessione di area demaniale |
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Art. 46 - Rinnovo1. La procedura di rinnovo della concessione di area demaniale è soggetta alle stesse modalità e prescrizioni previste dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione. 2. L'istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata al Servizio concedente almeno sessanta giorni prima della scadenza. Alla richiesta di rinnovo deve essere allegata la documentazione prescritta dall'articolo 30. Nel caso in cui non vengano introdotte modifiche alla concessione, la documentazione tecnica di cui all'articolo 30, comma 3, può essere omessa. In tal caso, alla domanda di rinnovo, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell' |
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Art. 47 - Subentro1. La concessione di area demaniale non può essere ceduta senza il nulla osta del Servizio concedente. 2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi: |
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Art. 48 - Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione1. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del Servizio concedente, per sopravvenute motivazioni di pubb |
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Capo VI - Concessione di area demaniale in sanatoria |
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Art. 49 - Istanza di concessione di area demaniale in sanatoria1. La richiesta di concessione di area demaniale in sanatoria è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 29. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 29, do |
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Art. 50 - Criteri per il rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria1. Il provvedimento di concessione di area demaniale in sanatoria è un atto amministrativo discrezionale emesso dalla Regione Abruzzo per poter continuare ad utilizzare l'area demaniale. |
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Art. 51 - Diniego di concessione di area demaniale in sanatoria1. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il provvedimento di diniego al rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria può essere pronunciato in qualsiasi momento dell'istruttoria sulla base di una delle seguenti motivazioni: a) incompatibilità dell'o |
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TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 52 - Utilizzatori senza titolo1. Gli utilizzatori senza titolo sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo |
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Art. 53 - Disposizioni transitorie1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. Per |
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Art. 54 - Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applica la vigente normativa di settore. |
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Art. 55 - Norme regionali disapplicate1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme regolatrici dei procedimenti di conces |
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TITOLO V - Modifiche al regolamento regionale di cui al decreto 13 agosto 2007, n. 3/reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee |
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Art. 56 - Modifiche all'art. 9 e 59 del regolamento 3/20071. Al comma 3 dell'articolo 9 del regolamento regionale di cui al Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) al Servizio Demanio Idrico e Fluviale - Autorità concedente: 1) l'emissione della determinazione di concessione limitatamente alle derivazioni di competenza regionale di cui all'articolo 38; |
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Art. 57 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in vers |
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