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L.R. Abruzzo 21/11/2008, n. 16

Provvedimenti urgenti e indifferibili.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/01/2022, n. 2
-
L.R. 20/01/2021, n. 1
- L.R.
25/03/2013, n. 8
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Art. 1 - Provvedimenti urgenti e indifferibili

1. - 8. Omissis

9. Il comma 5 dell’art. 6 (Autorizzazione Integrata ambientale) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27 concernente “Disposizioni in materia ambientale” è sostituito dal seguente:

“5. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31130 UPB 03.04.001 denominato “Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da altri costi istruttori relativi al procedimento e dalle sanzioni”.

10. All’art. 3, comma 1, lett. i) della L.R. 19.12.2007, n. 45 concernente “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” le parole “non costituisce attività di stoccaggio” e le parole “con provvedimento sindacale” sono soppresse.

11. All’art. 3, comma 1, lett. j) della L.R. 19.12.2007, n. 45 le parole “isola ecologica” sono sostituite dalla parola “ecopunto”.

12. All’art. 3, comma 1, lett. m) della L.R. 19.12.2007, n. 45 le parole “comunque per non oltre 48 ore, senza che ciò costituisca attività di stoccaggio” sono soppresse.

13. All’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 19.12.2007, n. 45 le parole “art. 5, comma 6” sono sostituite dalle parole “art. 34, comma 4”.

14. All’art. 4 della L.R. 19.12.2007, n. 45 il comma 3 è sostituito dal seguente comma 3:

“3. L’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), f), e g), è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere c), d), e), h), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), è attribuita alla competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale; gli atti di cui al comma 1, lettere i), j) e k) sono adottati dalla Direzione competente in materia della Giunta Regionale, secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche”.

15. All’art. 5, comma 3, lett. d) della L.R. 19.12.2007, n. 45 le parole “15” sono sostituite con “151”.

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Allegati - Omissis

 

 

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