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L.R. Abruzzo 03/08/2011, n. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.
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TITOLO I - FONDO SPECIALE E MISURE DESTINATE ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO
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Art. 1 - Fondo speciale

1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell’importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.

2. Il Fondo Speciale, dell’importo complessivo di euro 4 milioni annui

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TITOLO II - NORME IN MATERIA DI CONSORZI DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI E APPLICAZIONE DEL SOVRACANONE DI CUI AGLI ARTT. 52 E 53 DEL R.D. 11 DICEMBRE 1933, N. 1775 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI”
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Art. 2 - Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani

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Art. 3 - Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono esprimere parere sullo scioglimento dei Consorzi dei BIM. In caso di mancata emissione del parere nel termine prescritto, rimane confermata la deliberazione di adesione al Consorzio obbligatorio.

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., qualora la maggioranza dei p

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Art. 4 - Criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”

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TITOLO III - AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA NEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NONCHÉ REGOLARIZZAZIONE DELLE UTENZE AD USO POTABILE
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CAPO I - Autoproduzione di energia idroelettrica
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Art. 5 - Autoproduzione di energia idroelettrica

1. La concessione regionale per l’installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 kW per lo sfruttamento dei piccoli salti d’acqua è rilasciata, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3 recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque re

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CAPO II - Misure per il contenimento dei costi di energia elettrica per gli impianti di sollevamento d’acqua destinata al consumo umano e regolarizzazione delle utenze ad uso potabile
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Art. 6 - Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti

1. Al fine della riduzione dei costi di energia per gli impianti di sollevamento d’acqua e di depurazione, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l’uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge.

2. La costruzione di central

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Art. 7 - Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico

1. La Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce, con l’autorizzazione alla realizzazione delle centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotto, gli

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Art. 8 - Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

1. La Direzione LL.PP., entro il 31 dicembre 2017 N9, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione.

2. Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa pubblicazione dell’ordi

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Art. 9 - Misure per l’emersione delle concessioni abusivamente in atto

1. Al fine dell’emersione dell’uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell’art. 17, del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni è ridotta al 50 per cento purché venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta docume

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Art. 10 - Corretta applicazione ICI

1. Al fine di attivare procedure finalizzate ad una corretta applicazione dell’ICI, i Comuni procedono, entro 60 gi

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVENTI RELATIVI ALLE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE
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Art. 11 - Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)”

1. Dopo il comma 4 dell’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)”, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l’uso antincendio, non si applica il canone relativo all’

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Art. 12 - Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche

1. N15 Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, il costo unitario per l’uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, [per ogni Kw di potenza efficiente], in euro 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata.

1-bis. N8 [Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).]

1-ter. N16 [In ossequio all’articolo 93, comma 2, della L.R. 7/2003 entro il 28 febbraio di ciascun anno è versato, anticipatamente e a ti

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Art. 13 - Interpretazione autentica dell’art. 93, comma 5-quater della L.R. n. 7/2003 per l’applicazione del contributo idrografico

1. Il contributo idrografico di cui al comma 5-quater dell’

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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 14 - Differimento delle scadenze delle concessioni di derivazione rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica

1. Per le concessioni di acqua pubblica rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica, in scadenza entro il 31 dicembre 2011 o scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e per le quali non è stata presentata tempestiva domanda di rinnovo, la scadenza è differita al 31 dicembre 2012, fatta salva la facoltà di rinuncia.

2. Il vincolo acquedottistico di cui alla L. 4 febbraio 1963, n. 129, recante “Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione”, opera sulle concessioni differite ai sensi del comma 1, ad eccezione di quelle rilasciate per l’uso potabile e di quelle relative a

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Art. 14-bis - Rilascio di concessione di grande derivazione di acqua ai Consorzi di Bonifica

N14

1. Per le domande di concessione di grand

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Art. 15 - Omissis

 

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Art. 16 - Norma finanziaria

1. L’applicazione della presente legge comporta oneri finanziari sulle leggi di bilancio

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Art. 17 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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