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Sent.C. Cass. 10/12/1993, n. 12161

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1. Professionisti - Consigli dell'Ordine - Elezioni - Reclamo ex art. 6 D.Lgs.Lgt. 1944 n. 382 - Modalità.
1. In materia di elezioni dei Consigli degli Ordini degli ingegneri (e delle altre professioni di cui all'art. 1 D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382), l'art. 6 D.L.Lgt. cit., stabilendo che contro i risultati elettorali ciascun professionista può proporre reclamo alla Commissione centrale (ora Consiglio nazionale) entro dieci giorni dalla proclamazione, prevede un atto introduttivo del relativo procedimento - che ha natura giurisdizionale - che equivale, nella forma, al ricorso, con la conseguenza che soggiace alla disciplina a questo riservata dall'ordinamento processuale e può ritenersi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato effettivamente depositato o presentato al giudice competente, non essendo sufficiente la tempestività della sola spedizione postale, senza che possa la contraria soluzione desumersi dal regolamento del detto Consiglio, di cui al D.M. 1 ottobre 1948 (concernente materie diverse da quella elettorale) e senza che tale disciplina implichi dubbi sulla legittimità costituzionale.

1. Ved. Cass. S.U. 19 gennaio 1988 n. 395 R, S. U. 18 dicembre 1987 n. 9409 R, S. U. 13 luglio 1987 n. 6102 R
Cost. artt. 3, 24, 111 ; L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 7 R; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537;R D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 ; DD.MM. 1° ottobre 1948 e 10 novembre 1948, Ricorsi al Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti; D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 R

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