Sent.C. Cass. 18/12/1987, n. 9409 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/12/1987, n. 9409

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1. Ingegneri e architetti - Albo professionale - Iscrizione - Rifiuto del Consiglio dell'Ordine - Impugnazione del provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale - Diritto di difesa - Assistenza di legale o esperti di fiducia - Ammissibilità.
1. Il procedimento promosso davanti al Consiglio nazionale degli ingegneri con ricorso contro provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ha natura giurisdizionale, e la tutela del diritto di difesa impone che all'interessato deve essere riconosciuta non soltanto la facoltà di comparire ed essere sentito personalmente, ma anche, ove ne faccia richiesta, la facoltà di farsi assistere da un legale od esperto di fiducia.

1. Conf. Cass. S.U. 27 giugno 1981 n. 4182.[R=W27G814182]
Cost. art. 24; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537; D.M. 1° ottobre 1948, art. 7

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