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Sent.C. Cass. 29/07/1998, n. 7416

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1. Professionisti - Consigli degli ordini - Elezioni - Contenzioso - Procedimento - Principio del contraddittorio - Soggetti necessariamente partecipanti - Individuazione.
1. Anche in materia di contenzioso elettorale, il procedimento dinanzi agli organi nazionali degli Ordini professionali indicati nell'art. 1 D.L.vo 23 novembre 1944 n. 382 ha natura giurisdizionale e pertanto deve rispettare i principi generali del processo civile, tra cui quello del contraddittorio, con la conseguenza che esso deve svolgersi con la partecipazione, oltreché del reclamante, anche di coloro che hanno un interesse con esso contrastante, ossia il Consiglio dell'Ordine ed i candidati risultati eletti.

1. Conf. Cass. S.U. 20 febbraio 1996 n. 1283R. 1a. (NF-CNOC.1) - Le elezioni dei Consigli dell'ordine o del collegio di ingegneri, architetti, dottori chimici, commercialisti, attuari, dottori agronomi e dottori forestali, ragionieri, geometri, periti agrari, periti industriali sono disciplinate dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944 n. 382; e le modalità per la trattazione dei ricorsi dinanzi ai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti sono stabilite rispettivamente dagli identici D.M. 1° ottobre 1948 e D.M. 10 novembre 1948; dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, dal D.M. 15 febbraio 1949; dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali, dal D.M. 1° ottobre 1948. Sulla elezione degli organi professionali ved. Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5804R [Nel caso di controversia sulla elezione di un organo professionale (nella specie, Consiglio dell'ordine degli architetti), qualora questo sia scaduto la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio, dichiarare inammissibile il ricorso]; Cass. S.U. 11 febbraio 1998 n. 1444R; Cass. S.U. 4 dicembre 1995 n. 12461R [L'art. 6 del D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 deve essere interpretato nel senso che ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati delle elezioni del Consiglio dell'ordine o del collegio (nella specie, dei geometri) entro 10 giorni dalla proclamazione]; Cass. S.U. 24 febbraio 1996 n. 1466R [Sulla individuazione da parte del Consiglio nazionale, in caso di omonimia di due professionisti candidati alla elezione di un Consiglio dell'ordine (nella specie, degli ingegneri), del votato e del suo omonimo]; Cass. S.U. 20 febbraio 1996 n. 1283R [1. Il procedimento promosso con reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati delle elezioni di un Consiglio dell'ordine (nella specie, degli architetti) - ai sensi dell'art. 6 D.L.vo Lgt. 1944/382 - è soggetto ai principi generali sulla parità delle posizioni delle parti. Pertanto in esso deve essere regolarmente instaurato il contraddittorio con i reclamanti; ed è vietata (Cass. S.U. 11 aprile 1991 n. 3860R) l'introduzione di domande nuove con comparse conclusionali o memorie illustrative}; Cass. S.U. 20 febbraio 1996 n. 1283R; Cass. S.U. 4 dicembre 1995 n. 12461R (Nel procedimento anzidetto non è parte il Procuratore della Repubblica); Cass. S.U. 20 ottobre 1995 n. 10921R (Il D.L.vo Lgt. 1944/382 non ammette l'applicazione del successivo D.M. 1° ottobre 1948 sui ricorsi al Consiglio nazionale degli ingegneri (né quindi dell'identico D.M. 10 novembre 1948 per gli architetti, ndr)]; Cass. S.U. 16 novembre 1994 n. 9679R (1. Le operazioni di voto in corso per la elezione del Consiglio dell'ordine degli ingegneri possono essere prolungate dal Consiglio uscente - con preavviso anche di un solo giorno - qualora l'affluenza alle urne sia insoddisfacente - 2. Durante le suddette elezioni il presidente del seggio elettorale - che deve essere per legge il presidente del Consiglio uscente - può essere temporaneamente sostituito da persona da esso stesso indicata, specie in caso di votazioni prolungate); Cass. S.U. 10 dicembre 1993 n. 12161R (Il reclamo contro il risultato delle elezioni degli organi di professionisti di cui all'art; 1 D.L.vo Lgt. 1944/382 deve essere tempestivamente depositato e presentato al giudice competente); Cass. S.U. 19 dicembre 1991 n. 13714R [Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, D.L.vo Lgt. 1944/382 il voto per le elezioni del Consiglio (nella specie, dell'Ordine degli ingegneri) deve esprimersi mediante schede indicanti la preferenza di nominativi in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere]; Cass. S.U. 11 aprile 1991 n. 3860R [Il quorum per la validità dell'assemblea per l'elezione dei Consiglio dell'ordine (nella specie, degli architetti) stabilito dall'art. 3, 4° comma, D.L.vo Lgt. 1944/382 ("L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.") va riscontrato alla chiusura delle votazioni]; C. Stato IV 13 marzo 1991 n. 172R (La commissione di verificazione nominata per le elezioni del Consiglio nazionale dei periti industriali è incompetente a decidere l'esclusione dalla nomina a membro del Consiglio stesso).
(D.L.vo 23 novembre 1944 n. 382, art. 1)[R=DLG38244]

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