Sent.C. Stato 18/01/1996, n. 54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 18/01/1996, n. 54

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1. Opere pubbliche - Concessine di sola costruzione - Ex art. 1 L. 1977 n. 584 - Individuazione - Osservanza norme C.E.E. - Necessità.
1. L'espressione «concessione di sola costruzione» contenuta nell'art. 1 secondo comma L. 8 agosto 1977 n. 584 va interpretata in relazione al disposto della direttiva C.E.E. n. 305 del 1971, che qualificava «concessione» soltanto quella che per il nostro diritto interno si sarebbe definita come concessione di costruzione e gestione, e soltanto essa veniva esclusa dalla direttiva C.E.E., fermo restando che ogni altra fattispecie di realizzazione di lavori pubblici che non comportasse anche la gestione delle opere doveva essere assoggettata al regime delle gare comunitarie; pertanto, l'espressione dell'art. 1 secondo comma legge n. 584 del 1977 cit., in coerenza col dettato comunitario, va interpretata nel senso che la categoria della «concessione di sola costruzione» individua ed abbraccia tutte le ipotesi in cui l'attività del concessionario riguarda soltanto la costruzione dell'opera e non anche la sua successiva gestione.

1a. Ved. Cass. S.U. 25 marzo 1993 n. 3573 [R=W25M933573]; C. Conti, Stato 2 agosto 1993 n. 124R;Cass. S.U. 10 dicembre 1993 n. 12161 R
Direttiva C.E.E. 26 luglio 1971 n. 305; L. 8 agosto 1977 n. 584 art. 1, 2° c.[R=L58477]

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