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Sent. C. Cass. S.U. civ. 11/02/1998, n. 1444

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Professionisti - Consiglio dell'ordine - Elezioni - Reclamo al Consiglio nazionale ex art. 6 D.Lgs.Lgt. 1944 n. 382.

Riguardo al contenzioso in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, l'art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 282 del 1944 (secondo cui, contro i risultati dell'elezione, ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione) deve essere interpretato nel senso che attribuisce ai Consigli nazionali di alcuni ordini (nella specie, quello dei geometri), che erano già organi di giurisdizione speciale in relazione a situazioni conflittuali attinenti alla funzione dell'Ordine, una nuova competenza giurisdizionale in relazione alle situazioni conflittuali concernenti la struttura stessa degli Ordini.

1a. Ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 282 (Le modalità per la trattativa dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti sono stabilite rispettivamente dal D.M. 1° ottobre 1948 e dal D.M. 10 novembre 1948; dei geometri, dal D.M. 15 febbraio 1949; dei periti industriali, dal D.M. 1° ottobre 1948) Cass. 20 febbraio 1996 n. 1283Cass. 4 dicembre 1995 n. 12461, Cass. 20 ottobre 1995 n. 10921, Cass. S.U. 10 dicembre 1993 n. 12161, Cass. S.U. 11 aprile 1991 n. 3860.


D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 282, art. 6

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