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D. Min. Giustizia 25/02/2016, n. 48

Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


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Art. 1. - Oggetto del regolamento. Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

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Art. 2. - Modalità di presentazione delle domande

1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalità di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda può essere presentata anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amminist

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Art. 3. - Formulazione e consegna dei temi

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.

2. Il tema di cui all'

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Art. 4. - Svolgimento delle prove scritte

1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.

2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.

3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.

4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottopos

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Art. 5. - Correzione delle prove scritte

1. Terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.

2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della Corte di appello presso la quale la commissione è costituita; al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede la polizia penitenziaria.

3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di

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Art. 6. - Svolgimento delle prove orali

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo di posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si applica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove orali hanno inizio tra il ventesimo e il trentesimo giorno successivo al compimento delle operazioni di cui all'articolo 5.

2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale second

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Art. 7. - Modalità di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della giustizia

1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.

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Art. 8. - Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale

1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge e sino alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, le commissioni e le sottocommissioni dist

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Art. 9. - Certificato per l'iscrizione nell'Albo

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissi

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Art. 10. - Compensi

1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sono liquidati a norma del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 è liquidato per intero in favore dei componenti effetti

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Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'util

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