Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 08/04/2020, n. 22 (L. 06/06/2020, n. 41) il semestre di tirocinio professionale, di cui al presente articolo, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

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