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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Equo compenso per tutti i professionisti
A tal fine viene introdotto l'articolo 13-bis nella legge professionale forense (L. 31/12/2012, n. 247).
Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese (la predisposizione unilaterale si presume, salvo prova contraria).
Si definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale".
Sono qualificate come "vessatorie" le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato e si fornisce un elenco di clausole considerate vessatorie.
Il comma 2 dell’articolo 19-quaterdecies estende il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del D.L. 24/01/2012, n. 1. Tale D.L., con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.
Il comma 3 dell’articolo 19-quaterdecies prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.