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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 19
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- Ord. P.C.M. 28/04/2017, n. 21
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Premessa
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi de |
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Art. 1. - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora innanzi «decreto-legge»), sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eve |
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Art. 2. - Tipologia degli interventi finanziabili1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale. 1-bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi altresì per l’acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dall’art. 22. |
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Art. 3. - Definizioni1. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c), dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e quelle di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, si intende: a) per «edificio» (formato da una o più unità immobiliari) l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: - fabbricati costruiti in epoche diverse; - fabbricati costruiti con materiali di |
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Art. 4. - Determinazione dei contributi1. Nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge il contributo previsto per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) d |
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Art. 5. - Determinazione dei costi ammissibili a contributo1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati. 2. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza “(come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011)”N12, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati “al successivo art. 8” N3. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non s |
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Art. 6. - Modalità di calcolo del contributo1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente art. 4, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra: - il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 |
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Art. 6-bis - Determinazione preventiva del livello operativo1. I soggetti legittimati possono chiedere all’Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione d |
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Art. 7. - Disciplina delle spese tecniche1. Le spese tecniche, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del de |
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Art. 8. - Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del: a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 100.000 euro; N41 b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 100 |
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Art. 9. - Domanda di accesso ai contributi1. Le domande di contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 e comma 1-bis, sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2022 N17 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC. N34 2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico: a. gli estremi e la categoria catastale dell'edificio; b. la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all'attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate; c. la destinazione d'uso; d. il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità conseguente alla schede AeDES, ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre |
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Art. 10. - Titolo edilizio1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all’art. 9, comma 4, lettera b) , punto ii) , costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. 2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all’art. 9, comma 4, lettera b) , punto iii) , costituisce deposito del progetto struttura |
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Art. 11. - Obblighi a carico dei beneficiari del contributo1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma "fino al"N69 completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello tra gli usi produttivi elencati all'art. 2, comma 1, già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente, con esclusione dell'uso agricolo. 2. N57 |
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Art. 12. - Concessione del contributo1. Entro venti giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio speciale procede all'accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo. 2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1 ed all’esito dell’istruttoria di cui all’art. 10, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del comune di cui al comma 4 del medesimo art. 10 ovvero alla scadenza del termine di cui all’art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l’autorizzazione ai fini sismici prevista dall’art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e l’eventuale parere della Conferenza regionale ai sensi del successivo comma 2-bis, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, approva il progetto per l’importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’ |
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Art. 13. - Esecuzione dei lavori01. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all’Ufficio speciale mediante le procedure informatiche di cui all’art. 7, comma 1.N76 1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contrib |
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Art. 14. - Erogazione del contributo1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati al comma 2, dell’art. 1 dell’ordinanza del 10/10/2020 n. 108, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui beneficiario del contributo abbia provveduto all’anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l’istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario. 2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell’erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue: a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto; b) l’esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell’esecuzione. c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l’erogazione; d) l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del Durc Congruità ai sensi dell’ordinanza n.78 del 2 Agosto 2019. 3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l’erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4: 1) con riferimento all’importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e ai quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo comma 4; 2) con riferimento all’importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l’asseverazione di cui al comma 2, nonché la documentazione di cui al successivo comma 7, entro 30 |
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Art. 15. - Aggregati edilizi1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) , composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell’art. 11, comma 9, del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla tabella 6 dell’allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l’aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari pu |
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Art. 15-bis. - Disciplina di ulteriori interventi unitari1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, in presenza di un aggregato edilizio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell’evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva c |
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Art. 15-ter. - Ulteriori semplificazioni nell’ambito degli interventi unitari1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 15 e 15-bis, è comunque sempre p |
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Art. 15-quater. - Interventi unitari su due edifici1. Sono ammessi, in presenza della volontà dei soggetti legittimati, interventi un |
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Art. 15-quinquies. - Ulteriori forme associative1. Ferme restando la modalità di calcolo del contributo concedibile, come disciplinata dalle vigenti ordinanze commissariali, no |
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Art. 16. - Aggregati nei centri storici1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello stesso decreto legge. 2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano: a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali; b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall’IST |
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Art. 17. - Edilizia in zone rurali1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad at |
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Art. 18. - Ruderi ed edifici collabenti1. Gli edifici che, “ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge” N3, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma. 2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge. 3. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materi |
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Art. 19. - Modifica del numero di unità immobiliari1. Il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo. |
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Art. 20. - Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici |
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Art. 21. - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata1. Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi. 2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati: a) per la parte privata, sulla base delle disposi |
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Art. 22. - Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali: a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4); b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4); c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio; d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità |
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Art. 22 bis. - Acquisto di edificio equivalente1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, dell’art. 22 il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati. 2. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 1 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell'attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato. 3. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare. 4. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi |
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Art. 23. - Contratti d'appalto1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, selezionata con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b), i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo di cui allo schema in Allegato 2 alla presente ordinanza. 2. Il contratto di appalto contiene o |
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Art. 24. - Controlli1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge, le procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli successivi all |
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Art. 25. - Cumulabilità dei contributi1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad ec |
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Art. 26. - Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia1. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente ordinanza gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al precedente art. 10, “comma 7”N37. 2. Il mancato possesso |
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Art. 28. - Efficacia1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Cor |
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Allegato 1 - Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici
Nelle tabelle seguenti, i valori con decimali che scaturiscono dalla determinazione dei limiti definiti mediante quantità percentuali devono essere arrotondati al numero intero immediatamente più grande.
TABELLA 1 - SOGLIE DI DANNO
1.1 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalentemente abitativa con struttura in muratura Danno Grave: si intende il danno subito dall’edificio dichiarato inagibile secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull’edificio anche per una sola delle seguenti condizioni: - lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: a. siano di ampiezza minore di 5 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo; b. siano di ampiezza pari o superiore a 5 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo. - evidenze di schiacciamento che interessino più del 5% e fino al 10% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano: - crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie fino al 5% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano; - crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie fino al 10% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano; - pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore o uguale a 0,005 h e minore di 0,01 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuoripiombo); - cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: a. differenziali, di ampiezza fino a 0,002 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari) b. uniformi, che riguardano l’area di sedime rispetto all’area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri; - distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali presenti al medesimo piano.
Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che è presente sull’edificio anche per una sola delle seguenti condizioni: - lesioni passanti che, in corrispondenza di almeno un piano, ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: a. siano di ampiezza maggiore o uguale a 5 millimetri e fino a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo; b. siano di ampiezza superiore a 20 millimetri ed interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo. - evidenze di schiacciamento che interessino più del 10% e fino al 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano; - crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 5% e fino al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano; - crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% e fino al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano; - pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a 0,01 h e fino a 0,02 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuoripiombo); - cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,002 L e fino a 0,004 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari) b. uniformi, che riguardano l’area di sedime rispetto all’area immediatamente adiacente, superiori a 10 centimetri e fino a 20 centimetri; - distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: a. di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% e fino al 25% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano. b. di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale fino al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.
Danno Superiore al Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno gravissimo e che è presente sull’edificio anche per una sola delle seguenti condizioni: - lesioni passantiche, in corrispondenza di almeno un piano, siano di ampiezza maggiore o uguale a 20 millimetri ed interessino più del 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti del piano medesimo; - evidenze di schiacciamento che interessino più del 15% delle murature portanti, conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento medesimo rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano; - crolli rilevanti delle strutture verticali portanti, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 10% della superficie totale in pianta delle murature portanti al singolo piano; - crolli rilevanti delle strutture orizzontali portanti, volte o solai, anche parziali, che interessino una superficie superiore al 25% della superficie totale degli orizzontamenti al singolo piano; - pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), è maggiore a 0,02 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuoripiombo); - cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: a. differenziali, di ampiezza superiore a 0,004 L (dove L è la distanza tra due pilastri o setti murari) b. uniformi, che riguardano l’area di sedime rispetto all’area immediatamente adiacente, superiori a 20 centimetri; - distacchi localizzati fra pareti portanti ortogonali, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni: a. di ampiezza fino a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 25% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano. b. di ampiezza superiore a 10 millimetri che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino, in pianta, una percentuale superiore al 15% degli “incroci” tra murature portanti ortogonali del medesimo piano.
1.2 SOGLIE DI DANNO di edifici a destinazione prevalente abitativa con struttura in cemento armato in opera Danno Grave: Si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che supera almeno una delle condizioni indicate nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 4/2016 come Soglia di Danno lieve e che è presente sull’edificio anche per una sola delle seguenti condizioni: - lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate fino al 10%; - lesioni per flessione nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati fino al 10%; - schiacciamento che interessa una quantità superiore al 5% e fino al 10% dei pilastri conteggiati come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di pilastri resistenti al singolo piano; - danno strutturale che interessa meno del 2% delle parti interne dei pannelli nodali trave-pilastro, valutato al singolo piano come percentuale del numero totale di nodi danneggiati nel medesimo piano; - deformazione residua, correlata ai danni subiti, considerata come spostamento residuo tra la base e la sommità del piastro (drift), di entità fino a 0,005 h (dove h è l’altezza interpiano); - cedimenti in fondazione, che ricadano in almeno una delle due seguenti condizioni alternative: a. differenziali, di ampiezza fino a 0,003 L (dove L è la distanza tra due pilastri) b. uniformi, che riguardano l’area di sedime rispetto all’area immediatamente adiacente, fino a 10 centimetri; - lesioni strutturali che interessano fino al 15% della superficie totale degli orizzontamenti del singolo piano, compromettendo la capacità resistente ai carichi gravitazionali o, comunque, l’efficacia sulla trasmissione e ripartizione delle azioni orizzontali agli altri elementi strutturali; - lesioni passanti nelle tamponature, o nei tramezzi principali (tramezzi aventi spessore ≥ 10 cm), che interessano, ad un solo piano, una percentuale del numero totale di elementi (tra tamponature e tramezzi principali) presenti al medesimo piano di ampiezza maggiore di 2 millimetri e fino a 5 millimetri per un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) minore o uguale al 50%; schiacciamento nelle zone d’angolo delle tamponature o dei tramezzi principali per un numero di elementi maggiore del 20% e fino al 50% ad uno stesso livello.
Danno Gravissimo: si intende il danno subito da edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES che supera almeno una delle condizioni indicate come Soglia di Danno grave e che è presente sull’edificio anche per una sola delle seguenti condizioni: - lesioni per flessione, nelle travi, di ampiezza superiore a 1 mm, per una percentuale di travi interessate superiore al 10% e fino al 20%; - lesioni per flessione, nei pilastri, di ampiezza superiore a 0,5 mm, per una percentuale di pilastri interessati superiore al 10% e fino al 20%; |
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Allegato 2 - Schema di Contratto d’appaltoParte di provvedimento in formato grafico |
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