Articolo modificato dall’art. 5, comma 12, dell’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46; dall’art. 5, comma 5, dell’Ord. P.C.M. 02/08/2019, n. 76; dall’art. 7, comma 6, dell’Ord. P.C.M. 02/08/2019, n. 80 e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 07/09/2021, n. 118.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 07/09/2021, n. 118 quest’ultima disposizione si applica con modalità e tempistiche individuate con decreto del commissario straordinario.

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