Comma soppresso dall’Ord. P.C.M. 20/03/2020, n. 95.

Il comma 2 dell’articolo 11 così recitava:

“2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima di due anni dalla data di ultimazione degli interventi, anche nel caso di unità immobiliare locata a terzi, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore di parenti o affini fino al quarto grado, del coniuge, di presone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del promissario acquirente se in possesso di titolo avente data certa antecedente agli eventi sismici.”

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