Art. abrogato dall’Ord. P.C.M. 28/03/2018, n. 51, come modificata dall’Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 55, così recitava:

“Art. 20. - Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici

1. Gli edifici ubicati nei Comuni di cui all'art. 13 del decreto-legge, già danneggiati dall'evento sismico del 2009 e che hanno subito ulteriori danni dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, sono ammessi a contributo con le modalità stabilite nei commi successivi.

2. Qualora, alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge, era già intervenuta la concessione e la parziale erogazione del contributo ed i lavori erano ancora in corso di esecuzione, è ammesso a contributo esclusivamente l'intervento aggiuntivo che si renda necessario per la riparazione degli ulteriori danni subiti, sempreché si tratti di danni diversi da quelli riparabili con i contributi ancora non erogati.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il costo ammissibile a contributo è determinato confrontando i seguenti dati:

a) costo dei lavori aggiuntivi, non finanziati e necessari per completare gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione indicati nei progetti originari, assicurando il conseguimento dei livelli di resistenza previsti dalla normativa applicabile agli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella Regione Abruzzo;

b) costo convenzionale determinato applicando al costo parametrico relativo al livello operativo L2 di cui alla Tabella 6 dell'Allegato n. 1 la percentuale determinata sulla base del rapporto tra il costo dei lavori finanziati e quello dei lavori necessari, ma ancora da finanziare.

4. Con riguardo agli edifici, per i quali, alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge, non era ancora intervenuta la concessione del contributo ovvero non erano iniziati i lavori di miglioramento sismico o di ricostruzione, le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l'entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dalla presente ordinanza, fatte salve la verifica dei danni riferibili agli eventi sismici di cui al primo comma e la conseguente riduzione del contributo ammissibile ai sensi della presente ordinanza.

5. La presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente ordinanza.

6. Esclusivamente, con riguardo agli interventi di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge e quelle previste nella presente ordinanza con riguardo alle modalità di selezione dell'impresa affidataria dei lavori.

7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4 del decreto-legge.”

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