I commi 2 e 3 dell’art. 13 dell’Ord. P.C.M. 28/03/2018, n. 51, dispongono:

“2. Le disposizioni del capo I della presente ordinanza non si applicano agli immobili, fra quelli individuati a norma dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, che siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e i cui lavori di ripristino dell’agibilità sismica siano stati ultimati alla data del 5 dicembre 2017. Per tali ultimi interventi, resta in ogni caso integralmente applicabile la disciplina di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.

3. Per le altre domande di contributo già presentate in relazione alle fattispecie disciplinate dall’articolo 21 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza gli interessati possono presentare nuova istanza con le modalità di cui alla presente ordinanza. Qualora essi non si avvalgano di tale facoltà, le istanze già presentate sono istruite e definite con le modalità di cui al predetto articolo 21.”

Dalla redazione