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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 16/12/1992, n. 495
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- D.P.R. 28/09/2000, n. 329
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- D. Min. Trasp. e Navig. 16/10/1998
- D.M. 04/09/1998, n. 401
- D.P.R. 04/09/1998, n. 355
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- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Leg.vo 19/11/1997, n. 422
- L. 07/03/1997, n. 48
- D. Min. LL.PP. 27/12/1996
- D.P.R. 16/09/1996, n. 610
- D.L. 25/11/1995, n. 501 (L. 05/01/1996, n. 11)
- D.L. 01/04/1995, n. 98 (L. 30/05/1995, n. 204)
- D. Min. LL.PP. 27/12/1994
- D.P.R. 16/12/1993, n. 575
- D.P.R. 26/04/1993, n. 147
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Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visto l� |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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§ 1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE (Artt. 1-3 Codice della Strada) |
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Art. 1 (Art. 1 Cod. Str.) - Relazione annuale1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diver |
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Art. 2 (Art. 2 Cod. Str.) - Classificazione delle strade1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all’articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, è predisposto dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all’articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali, costruite successivamente all’entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri. N107 2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l’elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi d |
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Art. 3 (Art. 2 Cod. Str.) - Declassificazione delle strade1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all’articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall’articolo 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all’altra delle classi previste dall’articolo |
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Art. 4 (Art. 2 Cod. Str.) - Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, si rende necessario il trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti. N111 2. L’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell’ANAS. Per le strade non |
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Art. 5 (Artt. 3 e 4 Cod. Str.) - Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitato1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all’articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie. 2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 3. La delimitazione del centro abitato, come definito all’articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l’ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l’ambiente circostante, è necessaria da parte dell’utent |
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§ 2. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE (Artt. 5 - 6 Codice della Strada) |
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Art. 6 (Art. 5 Cod. Str.) - Modalità e procedura per l’esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza1. Il potere di diffida di cui all’articolo 5, comma 2, del codice, è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l’inosservanza, da parte dell’ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate. 2. Il Ministero dei lavori pubblici- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si |
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Art. 7 (Art. 6 Cod. Str.) - Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all’articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l’anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all’utenza a mezzo del CCISS di cui all’art. 73 del presente regolamento. N118 |
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Art. 8 (Art. 6 Cod. Str.) - Aree interne ai porti e aeroporti1. Ai fini delle competenze previste dall’articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti |
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§ 3. VEICOLI ECCEZIONALI E VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI ECCEZIONALI (Art. 10 Codice della Strada) |
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Art. 9 (Art. 10 Cod. Str.) - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali)1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall’articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell’appendice I al presente titolo. N119 |
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Art. 10 (Art. 10 Cod. Str.) - Veicoli qualificati mezzi d’opera |
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Art. 11 (Art. 10 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d’opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal |
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Art. 12 (Artt. 10-159 Cod. Str.) - Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveico |
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Art. 13 (Art. 10 Cod. Str.) - Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all’articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi: a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio; N129 b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio; N130 c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio. N131 1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l’andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione. N132 2. L’autorizzazione periodica: A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell’articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all’articolo 62; N47 b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l’eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato; N47 c) durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, gli |
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Art. 14 (Art. 10 Codice della strada) - Domande di autorizzazione1. Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all’autorizzazione alla circolazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l’accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l’interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione. 2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d’urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all’articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l’ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d’urgenza. 3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che: a) sia documentata l’abbinabil |
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Art. 15 (Art. 10 Codice della strada) - Domande di rinnovo e di proroga1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell’autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati. 2. La do |
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Art. 16 (Art. 10 Cod. Str.) - Provvedimento di autorizzazione1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l’eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall’articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi. N141 2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice. N142 3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza; b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all’andamento planimetrico del percorso; c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari; N143 d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m; e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; N143 f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; |
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Art. 18 (Art. 10 Cod. Str.) - Indennizzo1. La misura dell’indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l’autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avvenuto pagamento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, l’annotazione può essere effettuata in forma digitale. |
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Art. 19 (Art. 10 Cod. Str.) - Oneri a carico del richiedente |
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Art. 20 (Art. 10 Cod. Str.) - Aggiornamenti |
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§ 4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (Artt. 11-12 Codice della Strada) |
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Art. 21 (Art. 11 Cod. Str.) - Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell’interno. 2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l’inte |
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Art. 22 (Art. 12 Cod. Str.) - Organi preposti1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale. 2. |
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Art. 23 (Art. 12 Cod. Str.) - Esame di qualificazione1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all’articolo 12, comma 3, del codice, stabiliscono l’organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), del codice, provvedono le region |
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Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.) - Segnale distintivo e norme d’uso. Intimazione dell’alt1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche: a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, i |
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Art. 25 (Art. 14 Cod. Str.) - Attività di tutela delle strade1. Nell’espletamento dei s |
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TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE |
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Capo I |
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§ 1. ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE STRADE E FASCE DI RISPETTO (Artt. 14 - 18 Codice della Strada) |
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Art. 26 (Art. 16 Cod. Str.) - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell’aprire canali, fossi o nell’eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; |
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Art. 27 (Art. 17 Cod. Str.) - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all’ampiezza della curvatura, è soggetta al |
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Art. 28 (Art. 18 Cod. Str.) - Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati1. Le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: |
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§ 2. INSTALLAZIONE DI OPERE E CANTIERI ED APERTURA DI ACCESSI SULLE STRADE (Artt. 20-22 Codice della Strada) |
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Art. 29 (Art. 20 Cod. Str.) - Ubicazione di chioschi od altre installazioni1. Per l’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applic |
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Art. 30 (Art. 21 Cod. Str.) - Segnalamento temporaneo1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l’impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall’ente proprietario, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del codice. 2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo. 3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l’uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. 4. I segnali devono essere scelti ed installa |
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Art. 31 (Art. 21 Cod. Str.) - Segnalamento e delimitazione dei cantieri1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all’altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali. 2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale lavori (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l’estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali. 3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all’articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ov |
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Art. 32 (Art. 21 Cod. Str.) - Barriere1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, purché approvati dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impa |
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Art. 33 (Art. 21 Cod. Str.) - Delineatori speciali1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi: a) paletto di delimitazione (fig. II.394). Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all’asse della strada cui è rivolto. L’intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20 x 80 cm ed il sostegno deve assicurare un’altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra; b) delineatore modulare di curva provvisoria (fig. II.395). Esso deve essere usato in pi� |
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Art. 34 (Art. 21 Cod. Str.) - Coni e delineatori flessibili1. Il cono (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere cos |
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Art. 35 (Art. 21 Cod. Str.) - Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall’esistenza di lavori stradali. |
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Art. 36 (Art. 21 Cod. Str.) - Visibilità notturna1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell’articolo 79. 2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall’articolo 79, comma 8. 3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con mat |
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Art. 37 (Art. 21 Cod. Str.) - Persone al lavoro1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono esser |
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Art. 38 (Art. 21 Cod. Str.) - Veicoli operativi1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d’opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (fig. II.398). Il pannello e il segnale “passaggio o |
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Art. 39 (Art. 21 Cod. Str.) - Cantieri mobili1. Un cantiere stradale si definisce “mobile” se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h. 2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste in un: a) presegnalamento disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all’avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di dece |
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Art. 40 (Art. 21 Cod. Str.) - Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. 2. I cant |
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Art. 41 (Art. 21 Cod. Str.) - Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell |
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Art. 42 (Art. 21 Cod. Str.) - Strettoie e sensi unici alternati1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo strettoia in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia. 2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3. 3. Il regime di transito attraverso una strettoia di largh |
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Art. 43 (Art. 21 Cod. Str.) - Deviazioni di itinerario1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall’itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall’ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l’itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l’accordo e l’intesa preventivi di tutti gli enti interessati. 2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente: a) preavviso di deviazione (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade |
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Art. 44 (Art. 22 Cod. Str.) - Accessi in generale1. Ai fini dell’articolo 22 del codice, si definiscono accessi: |
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Art. 45 (Art. 22 Cod. Str.) - Accessi alle strade extraurbane1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati. 2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. N182 3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L’ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la re |
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Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.) - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. 2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; |
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§ 3. PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI (Art. 23 Codice della Strada) |
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Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.) - Definizione dei mezzi pubblicitari1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utili |
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Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.) - Dimensioni1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’artico |
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Art. 49 (Art. 23 Cod. Str.) - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari |
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Art. 50 (Art. 23 Cod. Str.) - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro |
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Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.) - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite dall’articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in |
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Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.) - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l’8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo |
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Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.) - Autorizzazioni1. L’autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall’articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell’ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; d) per le strade militari dal comando territoriale competente. N200 |
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Art. 55 (Art. 23 Cod. Str.) - Targhette di identificazione1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: |
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Art. 56 (Art. 23 Cod. Str.) - Vigilanza1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. |
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Art. 57 (Art. 23 Cod. Str.) - Pubblicità sui veicoli1. L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all’articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; |
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Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.) - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all’entrata in vigore del codice1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’atto dell’entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del t |
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Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.) - Pubblicità fonica1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle or |
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§ 4. PERTINENZE, ATTRAVERSAMENTI E CONDOTTA DELLE ACQUE (Artt. 24-33 Codice della Strada) |
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Art. 60 (Art. 24 Cod. Str.) - Ubicazione delle pertinenze di servizio1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell’articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle |
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Art. 61 (Art. 24 Cod. Str.) - Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all’articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i di |
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Art. 62 (Art. 24 Cod. Str.) - Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un’area apposita per il parcheggi |
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Art. 63 (Art. 24 Cod. Str.) - Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all’esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lun |
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Art. 64 (Art. 24 Cod. Str.) - Concessione1. L’ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l’uso dell’area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l’ente proprie |
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Art. 65 (Art. 25 Cod. Str.) - Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all’articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in: |
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Art. 66 (Art. 25 Cod. Str.) - Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. N218 2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. |
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Art. 67 (Art. 25 Cod. Str.) - Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali1. L’ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l’attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell’esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi. 2. Il concessionario è tenuto all’apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori. 3. L’ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessio |
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Art. 68 (Art. 25 Cod. Str.) - Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all’articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. 2. Su cia |
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Art. 69 (Art. 28 Cod. Str.) - Obblighi dei concessionari di determinati servizi1. Quando si verificano le condizioni di cui all’articolo 28, comma 1 del codice, l’ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicu |
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Art. 70 (Art. 32 Cod. Str.) - Condotta delle acque1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 32, commi 4 e 5 del codice, l’ente proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge ai so |
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Art. 71 (Art. 33 Cod. Str.) - Canali artificiali e manufatti sui medesimi1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall’articolo 33 del codice non |
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§ 5. ONERI SUPPLEMENTARI (Art. 34 Codice della Strada) |
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Art. 72 (Art. 34 Cod. Str.) - Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all’importo complessivo dei proventi dell’indennizzo d’usura acquisiti ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cu |
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Capo II |
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§ 1. COMPETENZE (Art. 35 Codice della Strada) |
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Art. 73 (Art. 35 Cod. Str.) - Competenze1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all’articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi richiamati è promosso e gestito dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e d |
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Capo II |
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§ 2. LA SEGNALETICA IN GENERALE (Artt. 37-38 Codice della Strada) |
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Art. 74 (Art. 37 Cod. Str.) - Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica |
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Art. 75 (Art. 38 Cod. Str.) - Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell’area dei porti, degli aeroporti, degli auto |
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Art. 76 (Art. 38 Cod. Str.) - Segnali per le esigenze dell’autorità militare1. I segnali di cui all’articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti: a) segnali di classe dei ponti; b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indica |
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§ 3. LA SEGNALETICA VERTICALE (Art. 39 Codice della Strada) |
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A) Segnali verticali in generale |
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Art. 77 (Art. 39 Cod. Str.) - Norme generali sui segnali verticali1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell’articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante. 2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall’ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e |
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Art. 78 (Art. 39 Cod. Str.) - Colori dei segnali verticali1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all’articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento. 2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste: a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse; |
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Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.) - Visibilità dei segnali1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. 2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all’inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento. 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
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Art. 80 (Art. 39 Cod. Str.) - Dimensioni e formati dei segnali verticali1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento. 2. I segnali di formato “grande” devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al |
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Art. 81 (Art. 39 Cod. Str.) - Installazione dei segnali verticali1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali. 2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all’esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse. |
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Art. 82 (Art. 39 Cod. Str.) - Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L’impiego |
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Art. 83 (Art. 39 Cod. Str.) - Pannelli integrativi1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi: a) per definire la validità nello spazio del segnale; b) per precisare il significato del segnale; c) per limitare l’efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo. 2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise. 3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: modello II.1 - per le distanze; modello II.2 - per le estese; modello II.3 - per indicare periodi di tempo; modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; modello II.5 - per indicare l’inizio, la continuazione o la fine; modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni; modello II.7 - per indicare l’andamento della strada principale. 4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l’inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell’indicazione (modelli II.1/a, II.1/b). 5. Il modello II.2 indica l’ESTESA, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b). 6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITÀ, cioè il giorno, l’ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d). 7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali. |
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B) Segnali di pericolo |
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Art. 84 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di pericolo in generale1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l’alto. 2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza. 3. Nei casi in cui non s |
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Art. 85 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazi |
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Art. 86 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali relativi a curve pericolose1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche o per insufficiente visibilità, deve essere usato uno dei seguenti segnali: a) CUR |
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Art. 87 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di passaggio a livello1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere. 2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze dell’attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S. ANDRE |
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Art. 88 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata desti |
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Art. 89 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di pendenza pericolosa1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto d |
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Art. 90 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di strettoia1. Il segnale STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II.17) deve essere usato per presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo per la |
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Art. 91 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di ponte mobile1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto |
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Art. 92 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di banchina pericolosa1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non pr |
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Art. 93 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di strada sdrucciolevole1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari c |
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Art. 94 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale bambini1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pu |
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Art. 95 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali relativi agli animali1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere u |
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Art. 96 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione è regolata a senso unico. |
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Art. 97 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di sbocco su molo o su argine1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un arg |
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Art. 98 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stra |
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Art. 99 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale semaforo1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico. Il suo impiego è obbligatorio sulle strade extraurbane |
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Art. 100 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale aeromobili1. Il segnale AEROMOBILI (fig. II.32) deve essere usato per presegnalare la possibilità di improvvisi e forti rumori od abbagliamen |
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Art. 101 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale forte vento laterale1. Il segnale FORTE VENTO LATERALE (fig. II.33) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove possono verificarsi fort |
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Art. 102 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale pericolo di incendio1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l’attenzione degli utenti della strada sul pe |
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Art. 103 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di altri pericoli1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti dagli articoli p |
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C) Segnali di prescrizione |
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Art. 104 (Art. 39 Cod. Str.) - Disposizioni generali sui segnali di prescrizione1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall’autorità competente agli utenti della strada si suddividono in: a) SEGNALI DI PRECEDENZA; b) SEGNALI DI DIVIETO; c) SEGNALI DI OBBLIGO. |
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a) Segnali di precedenza |
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Art. 105 (Art. 39 Cod. Str.) - Disposizioni generali sui segnali di precedenza1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi: I) quelli che impongono ai conducenti l’obbligo di dare la precedenza, che comprendono i segnali di: a) dare precedenza (art. 106), b) fermarsi e dare precedenza (art. 107), |
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Art. 106 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di dare precedenza1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare. |
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Art. 107 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale fermarsi e dare precedenza1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l’obblig |
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Art. 108 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di preavviso di precedenza1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo all’immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e |
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Art. 109 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di intersezione con precedenza a destra1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA (fig. II.40) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una |
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Art. 110 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.41) deve essere usato all’inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell’andamento planimetrico d |
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Art. 111 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di fine del diritto di precedenza1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con priorità che la strada non gode più del dirit |
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Art. 112 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di intersezione con diritto di precedenza)1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urb |
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Art. 113 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di diritto di precedenza1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere usato per indicare che un tratto di strada gode del diritto di preceden |
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Art. 114 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in prossimità delle strettoie nelle qu |
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b) Segnali di divieto |
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Art. 115 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di divieto in generale1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare |
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Art. 116 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di divieto generici1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46); |
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Art. 117 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di divieto specifici1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non a motore è consentito solo se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa può essere diversamente definita dall’ente proprietario della strada e, in tale caso, il segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il diverso val |
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Art. 118 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall’articolo 61 del codice; |
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Art. 119 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di fine divieto |
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Art. 120 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono: a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3); 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b); |
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c) Segnali di obbligo |
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Art. 121 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di obbligo in generale1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare condizi |
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Art. 122 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di obbligo generico1. I segnali di obbligo generico sono: a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; b) DIREZIONI CONSENTITE; c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; d) ROTATORIA; e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ; f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI. 2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l’unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono install |
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Art. 123 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di obbligo specifico1. I segnali di obbligo specifico sono: a) ALT - DOGANA b) ALT - POLIZIA c) ALT - STAZIO |
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D) Segnali di indicazione |
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Art. 124 (Art. 39 Cod. Str.) - Generalità dei segnali di indicazione1. Si definiscono “segnali di indicazione” quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l’individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali. 2. L’insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all’articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti: a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione; b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le |
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Art. 125 (Art. 39 Cod. Str.) - Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici. 2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231. 3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo. 4. L’utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili. 5. Le iscrizioni contenute nei se |
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Art. 126 (Art. 39 Cod. Str.) - Posizionamento dei segnali di indicazione1. I segnali di preavviso di cui all’articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall’articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento “d” in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all’articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza “d” dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in |
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Art. 127 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di preavviso1. I segnali di preavviso si suddividono in due tipologie: a) preavvisi di intersezione; b) segnali di preselezione. 2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma rettangolare e contengono lo schema dell’intersezione, realizzato mediante frecce che possono avere spessore differente secondo la geometria e l’importanza delle strade, con i nomi delle località raggiungibili attraverso i vari rami dell’intersezione (figg. II.233, II.234, II.235). 3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare il nome di una sola località e comunque un numero limitato di nomi. Le frecce direzionali, inserite nel segnale di preavviso di intersezione, devono essere di estensione tale da consentire una corretta impaginazione delle iscrizioni. 4. Più intersezioni non possono figurare sullo stesso preavviso salvo che non si trovino a meno di 250 m l’una dall’altra, o non sia possibile rispettare le distanze di cui all’articolo 126 (figg. II.236, II.237, II.238). |
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Art. 128 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di direzione1. I segnali di direzione sulle strade all’interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.13/a e II.13/b (fig. II.248). N251 2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.14/a e II.14/b (fig. II.249). Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati. N251 3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all’allega |
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Art. 129 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre in combinazione, le cui caratteristiche sono: a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig. II.256); b) per autostrade e trafori a fon |
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Art. 130 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di itinerario1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del SEGNALE DI ITINERARIO (fig. II.272). |
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Art. 131 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di località e di localizzazione1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale sono del tipo: a) segnali di località e fine località; b) localizzazione di punti di pubblico interesse. 2. I segnali di località si suddividono in: a) obbligatori, che sono disposti all’inizio del centro abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere; b) facoltativi, che possono essere disposti all’inizio e alla fine del territorio regionale o provinciale. 3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al comma 1, lettera a) ha di massima le seguenti dimensioni: a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località; |
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Art. 132 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali di conferma1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse. 2. Questi segnali sono posti lungo l’itinerario nelle posizioni più idonee ad evitare errori di |
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Art. 133 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale nome-strada1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni. 2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale. 3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice |
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Art. 134 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali turistici e di territorio1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all’articolo 78, comma 2: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali; N253 c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231. 2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di loca |
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Art. 135 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali utili per la guida1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 120 x 120 cm per il tipo quadrato, con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde, salvo le specifiche eccezioni. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione grafica. N256 2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati; esso ha, fra l’altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell’ospedale o delle altre case indicate può essere riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora l’ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353). 3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l’illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, in corrispondenza dell’attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso. N256 4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L’installazione è sempre a doppia faccia ed ortogonale all’asse stradale. Se posto all’esterno di un autobus segnala che esso è adibito al trasporto di bambini da e per la scuola. 5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza. È installato a doppia faccia ortogonale all’asse stradale. 6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per l’attraversamento stradale. Sono installati a doppia faccia all’inizio della rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di 60°. Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA (fig. II.308). 7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all’inizio di una strada, indica che la stessa è senza uscita per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare l’intersezione di una strada con un’altra senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (figg. II.310 e II.311). Le diverse figure rappresentano lo schema grafico più significativo della configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa può essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo a fondo cieco dell’intersezione. 8. Il segnale VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e di tempo meteorologico. Può essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2. Al termine del tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.313). 9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.314) indica l’inizio di una strada, diversa dall’autostrada, riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza motore. È da utilizzare sulle strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 può essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della strada, all’altezza dell’ultima intersezione utile. Ha dimensioni minime 90 x 90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.315). |
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Art. 136 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L’eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150 x 225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell’ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde. 2. Il segnale di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale. 3. Il segnale ASSISTENZA MECCANICA (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana. 4. Il segnale TELEFONO (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana. 5. Il segnale RIFORNIMENTO (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabi |
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§ 4. LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (Art. 40 Codice della Strada) |
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Art. 137 (Art. 40 Cod. Str.) - Disposizioni generali sui segnali orizzontali1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. 2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali. 3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In ca |
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Art. 138 (art. 40 Cod. Str.) - Strisce longitudinali1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima delle strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. N259 2. Le strisce longitudinali si suddividono in: a) strisce di separazione dei sensi di marcia; b) strisce di corsia; c) strisce di margine della carreggiata; d) strisce di raccordo; e) strisce di guida sulle intersezioni. 3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella:
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Art. 139 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di separazione dei sensi di marcia1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse. 2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua: a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia consentire l’occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso; N260 b) in prossimità delle intersezioni a raso; c) nelle zone di attestamento; |
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Art. 140 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di corsia1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell’intervallo tra 2 e 3,5 m. 2. Negli attestamenti delle inte |
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Art. 141 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di margine della carreggiata1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco. 2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta. |
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Art. 142 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di raccordo1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o |
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Art. 143 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di guida sulle intersezioni1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo “g”, di cui alla tabella dell’articolo 138, comma 3, sono curve, disco |
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Art. 144 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce trasversali1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e di colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (figg. II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle discontinue vanno usate in presenza del segnale DARE PRECEDENZA. |
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Art. 145 (Art. 40 Cod. Str.) - Attraversamenti pedonali1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, su |
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Art. 146 (Art. 40 Cod. Str.) - Attraversamenti ciclabili1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione. 2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati |
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Art. 147 (Art. 40 Cod. Str.) - Frecce direzionali1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e l’attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco. 2. Le frecce direzionali sono: a) freccia destra per le c |
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Art. 148 (Art. 40 Cod. Str.) - Iscrizioni e simboli1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni devono essere impiegati i caratteri alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e II.26/d che fanno parte integrante del presente regolamento. 2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di località e di strade, o a parole facilmente comprensibili anche all’utenza straniera. 3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale scopo, possono essere abolite le iscrizioni di “via”, “piazza” o simili, sempre che la loro mancanza non dia luogo ad eq |
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Art. 149 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo. |
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Art. 150 (Art. 40 Cod. Str.) - Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono esse |
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Art. 151 (Art. 40 Cod. Str.) - Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di |
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Art. 152 (Art. 40 Cod. Str.) - Altri segnali orizzontali1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall’articolo 35. 2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente del |
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Art. 153 (Art. 40 Cod. Str.) - Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali. 2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente de |
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Art. 155 (Art. 40 Cod. Str.) - Segnali orizzontali vietati1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all’infuori di quelli |
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§ 5. SEGNALI LUMINOSI (Art. 41 Codice della Strada) |
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Art. 156 (Art. 41 Cod. Str.) - Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione1. I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni |
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Art. 157 (Art. 41 Cod. Str.) - Segnali luminosi di indicazione1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e |
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Art. 158 (Art. 41 Cod. Str.) - Funzione delle lanterne semaforiche1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l’avanzamento de |
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Art. 159 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche veicolari normali1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (fig. II.449). 2. Nei casi in cui le lanterne se |
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Art. 160 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche veicolari di corsia1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (figg. II.45 |
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Art. 161 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli: a) barra bianca orizzontale su fondo nero; |
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Art. 162 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche pedonali1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; |
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Art. 163 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche per velocipedi1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) bicicletta rossa su fondo circolare n |
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Art. 164 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità del senso di marcia su determinate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di co |
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Art. 165 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche gialle lampeggianti1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig. II.460) sono di tre tipi: a) una o due luci circolari lampeggianti; N277 |
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Art. 166 (Art. 41 Cod. Str.) - Lanterne semaforiche speciali1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono: a) una luce rossa circolare lampeggiante; b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o verticalmente, lampeggianti alternativamente; |
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Art. 167 (Art. 41 Cod. Str.) - Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito l’uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce rossa. L’uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, per le lanterne pedonali, p |
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Art. 168 (Art. 41 Cod. Str.) - Installazione delle lanterne semaforiche1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate su pali posti sul margine destro della carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di canalizzazione o spartitraffico. 2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne semaforiche devono essere installate, per quanto possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie cui le lanterne si riferiscono. 3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero della corsia o delle corsie di marcia cui si riferiscono, purché installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti da marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle strade a senso unico, composte da due o pi� |
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Art. 169 (Art. 41 Cod. Str.) - Funzionamento degli impianti semaforici1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore |
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Art. 170 (Art. 41 Cod. Str.) - Segnali luminosi particolari1. Segnali luminosi particolari sono: a) i segnali a messaggio variabile; b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente; c) delineatori di margine luminosi. N282 |
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Art. 171 (Art. 41 Cod. Str.) - Frequenza dei lampeggiatori1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCE |
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§ 6. SEGNALI COMPLEMENTARI (Art. 42 Codice della Strada) |
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Art. 172 (Art. 42 Cod. Str.) - Generalità e suddivisioni1. Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determina |
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Art. 173 (Art. 42 Cod. Str.) - Delineatori normali di margine1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocità locale predominante, l’andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l’andamento dell’asse stradale. 2. Su tratti di strada omogenei l’installazione dei delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore. 3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il più possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea. 4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:
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Art. 174 (Art. 42 Cod. Str.) - Delineatori speciali1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo: a) delineatori per galleria; b) delineatori per strade di montagna; c) delineatori per curve strette o tornanti; d) delineatori per intersezioni a “T”; e) delineatori modulari di curva; f) delineatori di accesso; g) dispositivi luminosi di delineazione. 2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di applicazione stabilite all’articolo 33. 3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d’uso: a) Delineatori per gallerie (fig. II.464). Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria è a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocc |
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Art. 175 (Art. 42 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione di ostacoli1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne. 2. Gli ostacoli, esistenti entro o vic |
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Art. 176 (Art. 42 Cod. Str.) - Modalità di realizzazione delle isole di traffico1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi: a) isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco (fig. II.446) ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm |
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Art. 177 (Art. 42 Cod. Str.) - Segnalazione delle isole di traffico1. L’approssimarsi di un’isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell’isola così come precisato all’articolo 150. 2. In dette zone zebrat |
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Art. 178 (Art. 42 Cod. Str.) - Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico. 2. Le corsie riser |
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Art. 179 (Art. 42 Cod. Str.) - Rallentatori di velocità1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione. N290 2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (fig. II.473). 3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati |
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Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.) - Dissuasori di sosta1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva. 2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazi |
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§ 7. SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO (Art. 43 Codice della Strada) |
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Art. 181 (Art. 43 Cod. Str.) - Segnali manuali degli agenti del traffico1. Ferme restando le disposizioni contenute nell’articolo 43 del codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dire |
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Art. 182 (Art. 43 Cod. Str.) - Altri segnali degli agenti del traffico1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antin |
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Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.) - Visibilità degli agenti del traffico1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall’articolo 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca. 2. Nelle ore notturne e negli altri casi di |
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§ 8. SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (Art. 44 Codice della Strada) |
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Art. 184 (Art. 44 Cod. Str.) - Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall’addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l’insorgere dell’avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l’apposizione delle protezioni suindicate, l’esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello. |
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Art. 185 (Art. 44 Cod. Str.) - Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m2 per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutat |
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Art. 186 (Art. 44 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere vi |
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Art. 187 (Art. 44 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L’altezza da terra del cen |
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Art. 188 (Art. 44 Cod. Str.) - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II. |
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Art. 189 (Art. 44 Cod. Str.) - Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compres |
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Art. 190 (Art. 44 Cod. Str.) - Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminos |
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Art. 191 (Art. 44 Cod. Str.) - Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l’attrav |
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§ 9 - CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI (Art. 45 Codice della Strada) |
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Art. 192 (Art. 45 Cod. Str.) - Omologazione ed approvazione1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazi |
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Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.) - Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all’articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. N297 2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti il nome del fid |
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Art. 194 (Art. 45 Cod. Str.) - Dotazioni tecniche e attrezzature1. Le imprese che intendono ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; b) applicatore meccanico a rulli per le pellicol |
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Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.) - Condizioni per la revoca e la sospensione dell’autorizzazione1. L’autorizzazione di cui all’articolo 45, comma 8, del codice, è revocata d’ufficio quando l’impresa cessa l’attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l’attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all’articolo 194. In tal caso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna u |
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TITOLO III - DEI VEICOLI |
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CAPO I - DEI VEICOLI IN GENERALE |
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Art. 196 (Art. 46 Cod. Str.) - Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: a) lunghezza massima 1,10 m; b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano med |
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Art. 197 (Art. 48 Cod. Str.) - Azionamento dei veicoli a braccia1. L’azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quel |
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Art. 198 (Art. 52 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’appendice I al presente titolo. 2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell’accerta |
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Art. 199 (Art. 53 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all’appendice II al presente t |
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Art. 200 (Art. 53 Cod. Str.) - Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; |
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Art. 201 (Art. 54 Cod. Str.) - Autotreni attrezzati per carichi indivisibili1. Costituiscono un’unica unità, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell’applicazione dell’articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni |
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Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.) - Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d’opera1. Tra i materiali assimilati indica |
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Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.) (Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale)1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarm |
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Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) - Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale1. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; N311 e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; |
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Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.) - Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli- appendice in relazione alla massa a vuoto dell’autoveicolo trattore sono: a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno ca |
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Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine agricole |
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Art. 207 (Art. 57 Cod. Str.) - Trattrici agricole con piano di carico1. Le trattrici agricole di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti: a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è |
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Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.) - Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole1. Il trasporto per motivi di lavoro dell’accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchi |
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Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.) - Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all’allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi. 2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologat |
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Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.) - Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all’articolo 57 del codice deve essere ca |
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Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici1. Le macchine operatrici, di cui all’articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’articolo 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza d |
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Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine operatrici1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema |
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Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.) - Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers c |
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Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca1. Ai veicoli d’epoca, iscritti nell’apposito elenco previsto nell’art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall’articolo 99 del codice. N317 2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interess |
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Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico1. Sono classificati d’interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneit |
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Art. 216 (Art. 61 Cod. Str.) - Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2, |
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Art. 217 (Art. 61 Cod. Str.) - Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d’ingombro1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d’ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio de |
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Art. 218 (Art. 62 Cod. Str.) - Massa limite sugli assi1. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può |
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Art. 219 (Art. 63 Cod. Str.) - Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l’agganciamento dei rimorchi1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l’agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell’appendice III al presente titolo. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimen |
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CAPO II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI |
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Art. 220 (Artt. 64 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo. |
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Art. 221 (Artt. 65 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza. |
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Art. 222 (Art. 67 Cod. Str.) - Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte è costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco. 2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni |
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Art. 223 (Art. 68 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’ |
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Art. 224 (Art. 68 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l’asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. N329 2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun |
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Art. 225 (Art. 68 e 69 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi1. L’attrezzatura idonea, ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni. 2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l’installazione in modo che, anche durante |
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Art. 226 (Art. 70 Cod. Str.) - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell’articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche: a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate; b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull’asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali; c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime; d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere pro |
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CAPO III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI |
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Sez. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE |
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§ 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE (Artt. 71-74 Codice della Strada) |
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Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell’appendice V al presente titolo. Nell’ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. |
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Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.) - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi1. I decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a |
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Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.) - Contachilometri |
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Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.) - Segnale mobile plurifunzionale di soccorso1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell’autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza: a) malore del conducente; b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell’articolo 231 nonché nell’appendice VI al presente titolo. N339 |
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Art. 231 (Art. 72 Cod. Str.) - Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che è soggetto ad omologazione ai sensi dell’articolo 230, sono i seguenti: a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste; |
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Art. 232 (Art. 74 Cod. Str.) - Targhette e numeri di identificazione1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di ident |
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Art. 233 (Art. 74 Cod. Str.) - Punzonatura d’ufficio del numero di telaio1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all’articolo 74, comma 3, del codice, viene rip |
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§ 2. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (Artt. 76-79 Codice della Strada) |
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Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di approvazione1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve |
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Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di origine1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all’articolo 76, comma 2, del codice, deve contenere le seguenti indicazioni: a) fabbrica e tipo; b) sede |
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Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.) - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell’appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest’ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l’ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tu |
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Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.) - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell’appendice VIII al presente titolo. |
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§ 3. REVISIONI (Art. 80-81 Codice della Strada) |
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Art. 238 (Art. 80 Cod. Str.) - Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici1. Gli elementi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di |
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Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) - Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi1. La concessione di cui all’articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l’attività di revisione. Qualora l’impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. N349 2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell’affidamento in concessione delle revisioni di cui all’articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro o nell’albo di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; N350 b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti |
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Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici1. I requisiti personali e professionali del titolare dell’impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: a) avere raggiunto la maggiore età; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; |
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Art. 241 (art. 80 Cod. Str.) - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli1. Le imprese ed i consorzi di cui all’articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministr |
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Art. 242 (Art. 81 Cod. Str.) - Profili professionali che danno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nelle lettere a) e b) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, in |
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Sez. II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI |
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Art. 243 (Art. 82 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all’uso degli stessi1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall’articolo 82, comma 7, del codice, devono soddis |
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Art. 244 (artt. 84 e 85 Cod. Str.) - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone |
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Sez. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE |
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§ 1. FORMALITÀ PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (Artt. 93-99 Codice della Strada) |
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Art. 245 (Art. 93 Cod. Str.) - Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all’articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonc |
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Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) - Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale1. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice |
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Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) - Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all’articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario. |
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Art. 247-bis. - Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi1. In caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e stat |
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Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori |
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Art. 249 (Art. 97 Cod. Str.) - Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di |
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Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.) - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 |
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Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione1. Con provvedimento del Ministe |
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Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) - Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l’intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analoga |
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Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione: |
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Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) - Circolazione di prova |
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Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.) - Targhe provvisorie di circolazione1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all’articolo 99 del codice sono quelle indicate nell’appendice XI al presen |
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§ 2. TARGHE (Artt. 100-102 Codice della Strada) |
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Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) - Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d’immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all’articolo 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all’articolo 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all’articolo 100, comma 2, del codice; |
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Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.) - Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all’articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati |
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Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) - Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento1. Gli alloggiamenti delle targhe d’immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm x 1 |
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Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) - Modalità di installazione delle targhe1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d’immatricolazione dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d’immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dim |
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Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all’estremità delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati: a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; N72 |
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Art. 262 (Art. 100 Cod. Str.) - Marchio ufficiale1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo |
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Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) - Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore1. I proventi delle maggiorazion |
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§ 3. CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE (Art. 103 Codice della Strada) |
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Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione |
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CAPO IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI |
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§ 1. DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI (Artt. 104-105 Codice della Strada) |
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Art. 265 (Art. 104 Cod. Str.) - Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall’articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di |
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Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.) - Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole1. Le macchine agricole semoventi di cui all’articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di garantire |
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Art. 267 (Art. 104 Cod. Str.) - Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttiv |
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Art. 268 - (Art. 104 Cod. Str.) - Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali1. La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all’ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all’articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da: a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo; b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo; c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati; d) dichiarazione sulla percorribilità delle stra |
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§ 2. COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE (Art. 106 Codice della Strada) |
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Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.) - Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su s |
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Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.) - Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all’articolo 106, comma 1, del codice può essere verificato s |
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Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolg |
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Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.) - Sedile per il conducente delle trattrici agricole1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell’allegato |
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Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggi |
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Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all’articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d’efficienza di cui all’allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e |
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Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) - Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare. 2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l’attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all’accertamento delle due condizioni seguenti: a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, è assunta convenzionalmente uguale |
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Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza. 2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni. 3. Per “rapporto di traino” si intende |
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Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.) - Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all’articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un r |
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Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo di sterzo delle macchine agricole1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all’articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizion |
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Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.) - Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali1. Le macchine agricole semoventi, di cui all’articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze |
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Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi1. La determinazione del livello sonoro all’orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell’approvazione o dell’omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successi |
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Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi1. Le macchine agricole semoventi, di cui all’articolo 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acust |
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Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi di cui all’articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizio |
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Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.) - Sovrapattini delle macchine agricole cingolate1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L’area convenzionale di ap |
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Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie: A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull’occhione di traino; A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare |
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Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie: E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente; E1- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravar |
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Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.) - Timoni delle macchine agricole trainate1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da |
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Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.) - Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso1. L’altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissi |
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Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.) - Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole1. La determinazione dell’inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cu |
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Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, in relazione |
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§ 3. CERTIFICATI DI IDONEITà E DI OMOLOGAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE (Artt. 107-110 Codice della Strada) |
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Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.) - Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all’articolo |
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Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l’omologazione delle macchine agricole1. Le verifiche e prove per l’omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all’articolo 57 del codice, concernono il controllo: 1.1. dei requisiti dell’esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore; 1.2. dei requisiti dell’esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti; 1.3. dell’installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell’approvazione dei dispositivi stessi; 1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola; 1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti; |
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Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) - Macchine agricole operatrici trainate escluse dall’accertamento dei requisiti1. Le macchine agricole trainate, escluse dall’obbligo dell’articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all’operatività dell |
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Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all’articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) estremi del |
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Art. 294 (Art. 110 Cod. Str.) - Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole1. L’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell’impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il p |
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§ 4. REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE (Art. 111 Codice della Strada) |
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Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.) - Revisione delle macchine agricole in circolazione1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di |
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§ 5. CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI (Art. 114 Codice della Strada) |
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Art. 296 (Art. 114 Cod. Str.) - Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall’articolo 114 del codice, devono es |
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Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.) - Campo di visibilità delle macchine operatrici1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all’articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescri |
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Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.) - Registrazione e targatura delle macchine operatrici1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell’articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. |
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Art. 299 (Art. 114 Cod. Str.) - Macchine operatrici: dispositivo antincastro1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della categoria N od O, devono essere equipaggiate con i disposi |
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Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) - Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con i |
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Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all’articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3. |
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Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate1. Le macchine operatrici trainate, di cui all’articolo 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato da |
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Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.) - Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi1. La massa trasmessa sull’asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con veloc |
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Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) - Revisione delle macchine operatrici in circolazione1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, |
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Art. 305 (Art. 114 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle |
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Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) - Norme di richiamo1. Alle macchine operatrici, di cui all’articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva); b) articolo 266 (dispositivo supplementare); |
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TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI |
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§ 1. PATENTE DI GUIDA (Artt. 115-121 Codice della Strada) |
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A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP (Artt. da 115 a 118 Codice della Strada) |
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Art. 307 (Art. 115 Cod. Str.) - Attestato di idoneità psicofisica1. Lo specifico attestato di cui all’articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale |
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Art. 308 (Art. 116 Cod. Str.) - Modello e caratteristiche della patente di guida - Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni: a) altezza 106 mm; |
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Art. 310 (Art. 116 Cod. Str.) - Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all’art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi: KA - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzet |
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Art. 312 (Art. 116 Cod. Str.) - Programma d’esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale |
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Art. 313 (Art. 116 Cod. Str.) - Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell’articolo 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso. |
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Art. 314 (Art. 116 Cod. Str.) - Rilascio del CAP per conversione di documento estero |
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Art. 315 (Art. 116 Cod. Str.) - Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose |
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Art. 316 (Art. 117 Cod. Str.) - Limitazioni nella guida1. Ai fini del controllo dell’osservanza delle limitazioni della guida di cui all’articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l’indi |
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Art. 317 (Art. 118 Cod. Str.) - Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli, da presentare all’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l’azienda interessata all’abilitazione e corredata da una dichiarazione dell’azienda stessa sull’esito delle esercitazioni, con l’indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l’attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli. |
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Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.) - Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli1. Il direttore dell’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, u |
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B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (Artt. da 119 a 121 Codice della Strada) |
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Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all’accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla gui |
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Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.) - Malattie invalidanti1. Le malattie ed affezioni riportate nell’appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell |
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Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) - Efficienza degli arti1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alte |
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Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. 2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. |
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Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce |
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Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.) - Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali1. Per il conseguimento, la conferm |
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Art. 325 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B: a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; |
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Art. 326 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i |
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Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, |
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Art. 328 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D |
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Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.) - Patenti speciali delle categorie C e D |
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Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.) - Commissioni mediche locali1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell’Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. N454 2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all’articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. N56 3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1. N454 4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. N56 |
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Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) - Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore1. L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità |
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Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.) - Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell’Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all’Allegato IV, par |
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Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.) - Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente1. Con provvedime |
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§ 2 - AUTOSCUOLE (Artt. 122-123 Codice della Strada) |
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Art. 334 (Art. 122 Cod. Str.) - Contrassegno per le esercitazioni di guida1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell’alfabeto, maiuscola, di colore |
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Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.) - Rilascio dell’autorizzazione alle autoscuole1. L’autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento. 2. Qualora l’autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l’autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. 3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all’articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell’autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell’ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono rip |
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Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.) - Vigilanza tecnica sulle autoscuole1. La vigilanza tecnica ad opera dell’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l’effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo: a) la capacità didattica del personale; b) l’efficienza e la completezza delle attrezzature; |
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Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.) - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici |
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§ 3 - ALTRE DISPOSIZIONI (Artt. 127-139 Codice della Strada) |
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Art. 338. (Art. 127 Cod. Str.) - Rilascio duplicato della patente |
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Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. Str.) - Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all’articolo 132, comma 3, del già fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere |
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Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.) - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri1. L’immatricolazione dei veicoli indicati nell’articolo 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione. 2. La documentazione da allegare alla domanda per l’immatricolazione con targa E |
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Art. 341 (Art. 139 Cod. Str.) - Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico. 2. L’insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell’interno sentito il Ministro dei trasporti. 3. Gli esami per il conseguimento della patente d |
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO |
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§ 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITÀ (Artt. 141-142 Codice della Strada) |
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Art. 342 (Art. 141 Cod. Str.) - Obbligo di limitare la velocità1. L’obbligo di limitare la velocità, di cui all’articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al c |
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Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni temporanee di velocità1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una stra |
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Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità)1. Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente. 2. Le singole apparecchiature devono |
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§2 - COMPORTAMENTI RIGUARDANTI LA MARCIA DEI VEICOLI (Artt. 144-155 Codice della Strada) |
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Art. 346 (Art. 144 Cod. Str.) - Marcia per file parallele1. Nel caso di marcia per file parallele è consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia. 2. Nella marcia rettilinea su file parallele è fatto obbligo ai veicoli non provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi il più possibile verso il margine della carreggiata. 3. Quando, nella circolazione per fil |
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Art. 347 (Art. 148 Cod. Str.) - Sorpasso1. Non è consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione. |
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Art. 348 (Art. 149 Cod. Str.) - Distanza di sicurezza tra i veicoli1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducent |
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Art. 349 (Art. 154 Cod. Str.) - Inversione1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad “U” è vietata quando per compierla è necessario attraversare la mezzeria dell |
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Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.) - Limiti sonori massimi1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all’articolo 155, comma 3, del |
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§ 3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI (Artt. 157-163 Codice della Strada) |
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Art. 351 (Art. 157 Cod. Str.) - Arresti e soste dei veicoli in generale1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non può né arrestare, né fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l’area di intersezione, s |
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Art. 352 (Art. 157 Cod. Str.) - Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone1. La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l’apposita segnaletica verticale. L’apposizione è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l’ente proprietario della strada. 2. Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra loro almeno |
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Art. 353 (Art. 158 Cod. Str.) - Fermata e sosta dei veicoli1. Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentament |
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Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.) - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all’articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.) - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli1. L’attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall’articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota indicati dal richiedente l’omologazione del prototipo; N468 b) cons |
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Art. 356 (Art. 161 Cod. Str.) - Ingombro della carreggiata1. Nel caso di incidente stradale che provochi l’ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall’articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualor |
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Art. 357 (Art. 162 Cod. Str.) - Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo1. Tutti i veicoli indicati dall’articolo 162, comma 1, del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati, quando si verifichino le seguenti circostanze: a) di giorno, quando il veicolo |
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Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.) - Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell’articolo 162, comma 2, del codice, che fa parte dell’equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, i |
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Art. 359 (Art. 162 Cod. Str.) - Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell’articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella.
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Art. 360 (Art. 163 Cod. Str.) - Convogli militari, cortei e simili1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l’obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale. 2. Le colonne o i |
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§ 4 - CARICHI SPORGENTI E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (Artt. 163-168 Codice della Strada) |
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Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.) - Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estrem |
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Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) - Restituzione dei documenti1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell’articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata |
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Art. 363 (Art. 167 Cod. Str.) - Accertamento della massa dei veicoli1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propr |
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Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.) - Disposizioni applicabili1. Fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti |
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Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.) - Definizioni |
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Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.) - Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di |
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Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.) - Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Mini |
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Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.) - Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibili |
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Art. 369 (Art. 168 Cod. Str.) - Controlli |
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Art. 370 (Art. 168 Cod. Str.) - Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l� |
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§ 5 - ALTRI COMPORTAMENTI (Artt. 169-173 Codice della Strada) |
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Art. 371 (Art. 169 Cod. Str.) - Persone e carichi trasportabili1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce “posti totali n. ...” oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del |
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§ 6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE (Artt. 175-176 Codice della Strada) |
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Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.) - Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali1. Sono vietate sull’autostrada competizioni motoristiche, nonché riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L’ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice. 2. In autostrada |
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Art. 373 (Art. 176 Cod. Str.) - Pedaggi1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall’articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all’ente proprietario dell’autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: a) i veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell’A.N.A.S. muniti di segni con |
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Art. 374 (Art. 176 Cod. Str.) - Soccorso stradale e rimozione1. L’attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall’ente pro |
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§ 7 - VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (Artt. 178 - 180 Codice della Strada) |
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Art. 375 (Art. 178 e 179 Cod. Str.) - Documenti di viaggio e cronotachigrafo1. I lib |
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Art. 376 (Art. 180 Cod. Str.) - Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia1. Quando, in ottemperanza all’invito dell’autorità, sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell’articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l’ufficio di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l’invito, ne dà comunicazione, senza ritardo, a quest’ultimo. 2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla p |
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§ 8 - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (Art. 182 Codice della Strada) |
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Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. N482 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il v |
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§ 9 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN (Art. 185 Codice della Strada) |
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Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.) - Impianti di smaltimento igienico-sanitario1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l’ente proprietario o concessionario della strada o dell’autost |
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§ 10 - CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DEDITE ALL’ALCOOL E DEGLI INVALIDI (Artt. 186-188 Codice della Strada) |
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Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.) - Guida sotto l’influenza dell’alcool1. L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. |
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Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) - Revisione della patente1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall’articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all’interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma |
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Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.) - Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide1. Ai fini di cui all’articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è stretta |
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TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI |
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CAPO I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI |
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Sez. I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME. (Artt. 196-208 Codice della Strada) |
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Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.) - Solidarietà e iscrizione a ruolo1. Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formaz |
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Art. 383 (Art. 200 Cod. Str.) - Contestazione - Verbale di accertamento1. Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e del |
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Art. 384 (Art. 201 Cod. Str.) - Casi di impossibilità della contestazione immediata1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilit� |
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Art. 385 (Art. 201 Cod. Str.) - Modalità della contestazione non immediata1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all’articolo 384, non abbia potuto aver luogo all’atto dell’accertamento della violazione, l’organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e |
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Art. 386 (Art. 201 Cod. Str.) - Notificazione dei verbali a soggetto estraneo1. Quando viene effettuata la notificazione all’intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell’atto notarile, informa l’ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui a |
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Art. 387 (Art. 202 Cod. Str.) - Quietanza del pagamento in misura ridotta1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall’organo al quale è effettuato. Per i pagament |
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Art. 388 (Art. 203 Cod. Str.) - Ricorso al Prefetto1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso |
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Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. 2. Nei casi |
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Art. 390 (Art. 206 Cod. Str.) - Erronea iscrizione a ruolo1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l’autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell’articolo 206, comma 2, |
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Art. 391 (Art. 207 Cod. Str.) - Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente1. La somma ricevuta dall’agente accertatore ai sensi dell’articolo 207, comma 1, del codice deve essere versata all’ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell’articolo 387 è allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del codice, e conservata dall |
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Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.) - Versamenti all’Ufficio del registro1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell’articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singo |
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Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.) - Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel |
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Sez. II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Artt. 213-218 Codice della Strada) |
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Art. 394 (Art. 213 Cod. Str.) - Sequestro del veicolo1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell’organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell’organo procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all’esecuzione del sequestro. N489 2. La custodia del veicolo e delle altre cos |
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Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.) - Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate |
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Art. 396 (Art. 214 Cod. Str.) - Fermo amministrativo del veicolo1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell’articolo 214, comma 1, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all’articolo 394. N491 |
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Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) - Rimozione del veicolo1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all’articolo 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall’ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cu |
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Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.) - Blocco del veicolo1. Nell’ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all’articolo 215, comma 3, del codice, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale speciali |
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Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) - Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione1. Nei casi previsti dall’articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l’organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall’avente diritto o dal conducente del veicolo. All’uopo, l’agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la v |
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Art. 400 (Art. 218 Cod. Str.) - Sospensione della patente di guida in caso di recidiva1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell’articolo 218, comma 3, del codice, l’aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di più violazioni della medesima disposizio |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI (Artt. 226-231 Codice della Strada) |
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Art. 401 (Art. 226 Cod. Str.) - Archivio nazionale delle strade1. L’archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell’articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. 2. La prima sezione contiene l’elenco delle strade distinte per categorie, come indicato dall’articolo 2 del codice; per ogni strada è indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in sé, la sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni, le pertinenze, gli |
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Art. 402 (Art. 226 Cod. Str.) - Archivio nazionale dei veicoli1. L’archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell’articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all’articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all’interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. N497 2. La sezione “omologazioni” contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione. 3. La sezione “anagrafica” contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall’archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio |
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Art. 403 (Art. 226 Cod. Str.) - Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida1. L’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell’articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all’articolo 116 del codice, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all’interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. 2. La sezione “abilitazioni” contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, n |
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Art. 404 (Art. 227 Cod. Str.) - Dispositivi di monitoraggio1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all’articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l’installazione risulti più opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall’ent |
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Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.) - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall’entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all’atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. N499 2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il r |
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Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.) - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l’attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. |
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CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Artt. 232-240 Codice della Strada) |
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Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. Str.) - Disposizione transitoria1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del c |
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Art. 408 (Art. 240 Cod. Str.) - Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al |
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APPENDICI AL TITOLO I |
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APPENDICE I - ART. 9 - (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall’articolo 62 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall’articolo 61 del codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h; a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata; a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. b) Per i veicoli a motore atti al traino: b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente; b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull’asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17.5% della ma |
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APPENDICE II - ART. 9 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dell’articolo 61 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore: a.1) masse: comprese entro i |
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APPENDICE III - Art. 10 - (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d’opera)1. Gli Autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato: a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico; b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi; c) massa minima sull’asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; d) tara minima dell’autoveicolo a due assi: 9 t; dell’autoveicolo a tre assi: 12 t; dell’autov |
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APPENDICE IV - ART. 12 - (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice. 2. La gru installata sull’autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull’eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell’autoveicolo di soccorso. |
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APPENDICI AL TITOLO III |
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APPENDICE I - Art. 198 - (Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori)1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico di cui all’articolo 198 sono le seguenti: a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore. b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm. |
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APPENDICE II - Art. 199 - (Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore)1. Le caratteristiche costruttive del motore termico di cui possono essere dotati i quadricicli sono le seguenti: a) numero massimo di cilindri: 2; N509 b) cilindrata massima: 300 cm3 per motori ad accensione comandata a due tempi, 550 cm3 per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cm3 per motori ad accensione spontanea; c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta con boccole |
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APPENDICE III - Art. 219 - (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l’agganciamento dei veicoli)1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare: a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico; b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli; c) 0,5 nei casi in cui il |
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APPENDICE IV - Art. 225 - (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)1. Le caratteristiche e i valori di intensità luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono quelli indicati nella tabella che segue:
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APPENDICE V - Art. 227 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)A - Masse, dimensioni ed allestimenti a) Massa in ordine di marcia (tara). N515 b) Massa massima tecnicamente ammissibile. N515 c) Masse massime sugli assi. N515 d) Dimensioni massime di ingombro. e) Numero assi ed interassi. f) Carreggiate. g) Sbalzi massimi. h) Fascia di ingombro. i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti. l) Tipo della struttura portante. m) Carrozzeria. n) Attrezzature particolari. B - Prestazioni a) Determinazione velocità calcolata. b) Verifica della velocità massima. c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile. N515 d) Determinazione consumo combustibile. |
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APPENDICE VI - Art. 231 - (Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono: a) Prima faccia: iscrizione Sos in nero su campo bianco o giallo di 350 ± 10 mm x 250 ± 10 mm costituita da caratteri maiuscoli di altezza 140 ± 5 mm. N517 b) Seconda faccia: questa faccia è costituita da un Sos fisso e da un simbolo variabile tramite due schede bifacciali. L’iscrizione Sos in nero in campo bianco o giallo di 100 ± 5 mm x 250 ± 10 mm, è costituita da caratteri maiuscoli di altezza 80 ± 5 mm. I simboli variabili sono realizzati in campo bianco o giallo di 250 ± 5 mm x 250 ± 10 mm e sono: CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 ± 5 mm; CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm; DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm. N517 |
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APPENDICE VII - Art. 233 - (Punzonatura d’ufficio del numero di telaio)1. La punzonatura di un numero assegnato d’ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d’identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile (anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all’identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chia |
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APPENDICE VIII - Art 237 - (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)1. Le prescrizioni tecniche di cui all’articolo 237 sono le seguenti: a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti. Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso. b) Sistemi di frenatura. Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. |
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APPENDICE IX - Art. 238 - (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati:
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APPENDICE X - Art. 241 - (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli)1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti: a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm; N523 4) stampante dei dati misurati; 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N; 6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura. N524 Le imprese ed i consorzi, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori. N522 b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull’efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto 1974. N525 c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta cat |
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Appendice XI - articoli 255 e 256 - (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti: A Piemonte e Valle d’Aosta A1 Alessandria A2 Aosta A3 Asti A4 Cuneo A5 Novara A6 Torino A7 Vercelli A8 Biella A9 Verbania B Lombardia B1 Bergamo B2 Brescia B3 Como B4 Cremona B5 Mantova B6 Milano B7 Pavia B8 Sondrio B9 Varese B10 Lecco B11 Lodi B12 Monza-Brianza N532 C Trentino Alto Adige C1 Bolzano C2 Trento D Veneto D1 Belluno D2 Padova D3 Rovigo D4 Treviso D5 Venezia D6 Verona D7 Vicenza E Friuli Venezia Giulia E1 Gorizia E2 Udine E3 Pordenone E4 Trieste H Liguria H1 Genova H2 Imperia H3 La Spezia H4 Savona L Emilia Romagna L1 |
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APPENDICE XII - Art. 257 - (Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)1. I criteri per la formazione dei dati sono: a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli, nonché quella posteriore dei loro rimorchi (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell’ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell’articolo 260. N539 b) N73 c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell’ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell’articolo 260; |
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APPENDICE XIII - Art. 260 - (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)
DISCIPLINARE TECNICO
0. INTRODUZIONE 0.1. Finalità Il presente disciplinare serve a verificare l’idoneità delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilità nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite.
0.2. Campo di applicazione Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio. N545
1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE 1.1. Prescrizioni generali Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate: a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti; b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento; c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici; d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.
1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.
1.3. Colori Il fondo retroriflettente deve essere: bianco per: a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli; b) N546 c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli; d) N547 e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi; f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri; giallo per: g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate; h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate; i) N548 l) N37 m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste. N76 Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1. N537
1.4. Fori e spigoli Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L’ubicazione dei fori nelle targhe dovrà essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.
2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE 2.1. Supporto metallico Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 ± 0,05 mm, piano all’origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719.
2.2. Pellicole retroriflettenti Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico, sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioè recare sul retro un adesivo pronto all’uso, protetto da un foglio di minimo spessore “liner”, che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido, liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere imbutibili con profondità di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed essere resistenti all’aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle pellicole ai requisiti prescritti è accertata dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare. N66
2.3. Coloranti e trasparente protettivo Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli specificati nella documentazione tecnica presentata all’atto della richiesta di riconoscimento d’idoneità della pellicola. Essi devono avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all’azione degli agenti chimici. I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche di resistenza all’abrasione.
3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE 3.1. Targhe All’atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilerà che le targhe siano realizzate a regola d’arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneità delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei trasporti e della navigazione d’intesa con il Provveditorato generale dello Stato. N66
3.2. Riconoscimento della idoneità delle pellicole retroriflettenti e delle vernici per targhe 3.2.1 Definizione del tipo. Ai fini del riconoscimento d’idoneità, il tipo di una pellicola viene definito da: a) denominazione commerciale; b) materiale; c) colore; d) caratteristiche tecniche.
3.2.2 Domanda L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneità, allegherà all’offerta ed alla documentazione richiesta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneità della pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti: a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della conformità delle pellicole fornite; b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneità con firma autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all’estero, dalla autorità consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di idoneità non sia il fabbricante della pellicola); c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterrà nei processi di produzione e nell’immagazzinamento delle pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalità di applicazione nonché i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.; d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni.
3.2.3. Presentazione dei campioni Per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all’effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4 e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonché gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l’identificazione.
3.2.4. Procedura amministrativa L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di idoneità, sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, renderà anonime le campionature approntate in conformità al punto 3.2.3 e le inoltrerà al Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione gener |
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APPENDICI AL TITOLO IV |
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APPENDICE I - Art. 312 - (Programma d’esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale)1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le specificazioni riportate nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP.
TITOLO I A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna: a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento; b) impianto di alimentazione; c) impianto elettrico; d) sistema di accensione; e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.). A.2. Conosc |
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ALLEGATIGli allegati richiamati nel testo del presente regolamento sono ordinati in gruppi corrispondenti ai singoli Titoli. |
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ALLEGATI AL TITOLO I |
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ALLEGATI AL TITOLO II |
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ALLEGATI AL TITOLO III |
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ALLEGATI AL TITOLO IV |
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ALLEGATI AL TITOLO V |
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ALLEGATI AL TITOLO VI |
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ALLEGATI AL TITOLO VII |
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