Ai sensi dell’allegato III del D. Leg.vo 18/04/2011, n. 59 la presente voce è soppressa, così recitava:

“A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.”

Dalla redazione