Lettera soppressa dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 28/09/2012, n. 198.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 28/09/2012, n. 198 la disposizione entra in vigore a decorrere dal 20/02/2013 e, per effetto dell’art. 11, comma 8, della L. 29/07/2010, n. 120, si applica ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già immessi in circolazione.

La lettera così recitava:

“b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell’ordine, la scritta “Rimorchio”, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;”.

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