Articolo abrogato dall'art. 38, comma 13, del D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326), così recitava:

“Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.) - Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate

1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano.

2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.”

Dalla redazione