N102 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 49, comma 5-quater, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120), così recitava:

Art. 74 (Art. 37 Cod. Str.) - Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica

1. Il ricorso, previsto dall’articolo 37, comma 3, del codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell’opposizione al provvedimento o all’ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all’ente competente all’apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l’articolo 37 del codice.

2. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L’esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.

3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all’ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.”

Dalla redazione