N95 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 08/11/2018, n. 144.

Ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. 27/12/2019, n. 160 l’abrogazione decorre dal 01/11/2020.

L’articolo così recitava:

“Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

1. L’ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all’articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all’estero dei veicoli, all’ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall’avvenuta registrazione delle relative formalità.

2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all’ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

3. I registri di cui all’articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza.

4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:

a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell’intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra;

b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell’intestatario del veicolo, o dell’avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;

c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest’ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell’acquirente.”

Dalla redazione