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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141
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- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D. Leg.vo 19/09/2012, n. 169
- D. Leg.vo 11/04/2011, n. 64
- D. Leg.vo 14/12/2010, n. 218
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TITOLO I - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI |
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Art. 1 - Modifiche al testo unico bancario1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Capo II - Credito ai consumatori Art. 121. - Definizioni 1. Nel presente capo, l'espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) «contratto di credito» indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; d) «contratto di credito collegato» indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito; e) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza; f) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito; g) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito; h) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; i) «sconfinamento» indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa; l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) «tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
Art. 122. - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo1. All'artic |
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Art. 3 - Abrogazioni e termini di attuazione1. Sono abrogati: a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206(Codice del consumo) e conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola «restante» è soppressa; b) l'articolo 38, primo, secondo e quarto comma, del testo unico delle |
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TITOLO II - COORDINAMENTO DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385, CON ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA |
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Art. 4 - Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3851. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente: «Titolo VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI» 2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari Art. 115. - Ambito di applicazione 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.
Art. 116. - Pubblicità 1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi. 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
Art. 117. - Contratti 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'op |
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Art. 5 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3851. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 40 è inserito il seguente: «Art. 40-bis. - Cancellazione delle ipoteche 1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all' |
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Art. 6 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore1. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche |
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TITOLO III - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO |
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Art. 7 - Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3851. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Titolo V - SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO Art. 106. - Albo degli intermediari finanziari 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.
Art. 107. - Autorizzazione 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106. 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 108. - Vigilanza 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a); b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi. |
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Art. 8 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3851. L'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.». 2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Art. 132. - Abusiva attività finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.». 3. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il co |
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Art. 9 - Ulteriori modifiche legislative1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: «6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.». 2. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente: «6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.». 3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: «3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.». All'articolo 7-ter della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle f |
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Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. N3 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8. N3 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente. N11 4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III: |
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TITOLO IV - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI |
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Capo I - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 |
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Art. 11 - Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: «Titolo VI-bis. - AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Art. 128-quater. - Agenti in attività finanziaria 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 3. [Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies]. 4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. 5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. 7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. [8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies].
Art. 128-quinquies. - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria 1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo |
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CAPO II - Ulteriori disposizioni di attuazione |
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Art. 12 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3851. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) N69 la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; N17 |
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Art. 13 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3851. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. 1-bis. Il |
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Art. 14 - Requisiti di Professionalità1. L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità: a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; N21 b) frequenza di un corso di formazione professionale n |
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Art. 15 - Requisiti di onorabilità1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1 |
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Art. 16 - Requisiti patrimoniali1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, e 128-septies e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono r |
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Art. 17 - Incompatibilità1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio. 2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. N67 3. Le soci |
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Art. 17-bis - Attività di cambiavalute1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le d |
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Art. 18 - Requisiti tecnico-informatici1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, c |
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CAPO III - Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi |
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Art. 19 - Composizione dell'Organismo1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo. N19 2. I componenti dell'organo di gestione dell'organismo, tra i quali è eletto il Presidente |
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Art. 20 - Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. N49 |
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Art. 21 - Funzioni dell'Organismo1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni: a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; c) verifica la permanenza dei |
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Art. 22 - Gestione degli elenchi1. Gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Le eventuali sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. 2. Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo: |
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Art. 23 - Iscrizione negli elenchi1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione. 2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. N53 3. Nell'elenco degli agenti in attività finanziaria sono indicati: a) per le persone fisiche: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 6) indiriz |
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Art. 24 - Esame e aggiornamento professionale1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di sanzioni |
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Art. 25 - Esercizio abusivo dell'attività1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il se |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 26 - Disciplina transitoria01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al più tardi entro il 31 dicembre 2012. N28 1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies. N10 1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari |
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Art. 27 - Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 2, le parole: «e con la UIF» sono sostituite dalle seguenti: «, con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA»; b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa e dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: «elenco generale» sono sostituite dalla seguente: «albo»; d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;»; d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;»; e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.»; f) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.»; g) all'articolo 13 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.»; h) all'articolo 15: |
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Art. 28 - Abrogazioni e norme finali1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: N29 a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287; |
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Art. 29 - Disposizioni attuative1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizion |
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Art. 30 - Invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a caric |
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TITOLO V-BIS - ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITÀ |
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Art. 30-bis - Definizioni |
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Art. 30-ter - Sistema di prevenzione1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità. Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. N37 2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. N22 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispon |
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Art. 30-quater - Finalità e struttura dell'archivio1. L'archivio è composto da tre strumenti informatici: a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evi |
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Art. 30-quinquies - Dati oggetto di riscontro1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra |
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Art. 30-sexies - Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verific |
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Art. 30-septies - Disposizioni finanziarie |
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Art. 30-octies - Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies; N64 b) sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies; c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1; N61 |
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