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D. Leg.vo 27/01/2010, n. 11

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d

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TITOLO I - Definizioni e ambito di applicazione
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Art. 1 - (Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "consumatore": la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) "servizi di pagamento": "le attività come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"N3

N4

b-bis) “servizio di disposizione di ordine di pagamento”: un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;N5

b-ter) “servizio di informazione sui conti”: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento; N5

c) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;

c-bis) “operazione di pagamento a distanza”: un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;N5

c-ter) “convenzionamento di operazioni di pagamento”: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;

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Art. 2. - (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.N11

2. Il presente decreto non si applica nel caso di:

a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti;N8

c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;

d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fmi di beneficenza;

e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia;N8

f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;

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TITOLO II - Diritti ed obblighi delle parti
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CAPO I - SPESE E DEROGHE
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Art. 3 - (Spese applicabili)

1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all' "utente"N6 dei servizi di pagamento le spese sostenute per "l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per"N7 l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l' "utente"

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Art. 4 - (Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica)

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che:

a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non può essere bloccato o non può es

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CAPO II - AUTORIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
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Art. 5 - (Consenso e revoca del consenso)

1. Il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata.

2

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Art. 5-bis - (Conferma della disponibilità di fondi)

N14

1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purché:

a) al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile on-l

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Art. 5-ter - (Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento)

N14

1. Se il conto di pagamento è accessibile on-line, il pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il servizio di pagamento di cui all'articolo, 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:

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Art. 5-quater - (Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti)

N14

1. Se il conto di pagamento è accessibile online, l'utente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il servizio di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestat

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Art. 6 - (Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento)

N15

1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.

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Art. 6-bis - (Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento)

N14

1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, per giustifica

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Art. 6-ter - (Notifica dei dati relativi alle frodi)

N14

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Art. 7 - (Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate)

N15

1. L' "utente"

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Art. 8 - (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento)

1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:

a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7; N8

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Art. 9 - (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite)

N15

1. "L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica

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Art. 10 - (Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento)

1. Qualora l' "utente"N6 di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticat

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Art. 10-bis - (Autenticazione e misure di sicurezza)

N14

1. Conformemente all'articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando l'utente:

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Art. 11 - (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate)

1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.N11

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Art. 12 - (Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento)

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l' "utente"N6 non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l' "utente"

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Art. 12-bis - (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo)

N14

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Art. 13 - (Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite)

N20

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;

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Art. 14 - (Richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite)

N20

1. Il pagatore pu

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CAPO III - ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO
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SEZIONE I - ORDINI DI PAGAMENTO E IMPORTI TRASFERITI
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Art. 15 - (Ricezione degli ordini di pagamento)

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine N21 è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. "Prima di tale momento

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Art. 16 - (Rifiuto degli ordini di pagamento)

1. N22

2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale informa

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Art. 17 - (Irrevocabilità di un ordine di pagamento)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utente.N11

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pa

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Art. 18 - (Importi trasferiti e importi ricevuti)

1. I prestatori di servizi di pagamento "ed eventuali loro intermediari"N7 che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagam

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SEZIONE II - TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA
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Art. 19 - (Ambito di applicazione)

1. La presente sezione si applica:

a) alle operazioni di pagamento in euro;

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Art. 20 - (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento)

1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine d

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Art. 21 - (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento)

1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamen

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Art. 22 - (Depositi versati in un conto di pagamento)

1. Quando un "consumatore"

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Art. 23 - (Data valuta e disponibilità dei fondi)

1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del benefic

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SEZIONE III - RESPONSABILITÀ
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Art. 24 - (Identificativi unici inesatti)

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

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Art. 25 - (Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento)

N15

1. "Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1."N17 In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e,

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Art. 25-bis - (Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento)

N14

1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28 se l'ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimbors

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Art. 26 - (Risarcimento dei danni ulteriori)

1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione può esse

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Art. 27 - (Diritto di regresso)

1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di serv

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Art. 28 - (Circostanze anormali e imprevedibili)

N15

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CAPO IV - PROTEZIONE DEI DATI
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Art. 29 - (Protezione dei dati)

1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individ

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CAPO V - ACCESSO AI SISTEMI DI PAGAMENTO
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Art. 30 - (Accesso ai sistemi di pagamento)

1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilità fina

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CAPO VI - MISURE DI ATTUAZIONE
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Art. 31 - (Misure di attuazione)

N27

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Art. 32 - (Sanzioni)

1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16

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Art. 32-bis - (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale)

N14

1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento

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Art. 32-ter -(Criteri per la determinazione delle sanzioni e procedura sanzionatoria)

N14

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Art. 32-quater - (Controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici)

N14

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Art. 32-quinquies - (Procedura di riscossione)

N14

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TITOLO III - Istituti di pagamento
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Art. 33 - (Disciplina degli istituti di pagamento)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il titolo V-bis è inserito il seguente:

"TITOLO V -ter - ISTITUTI DI PAGAMENTO

Art. 114-sexies - (Servizi di pagamento)

1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.


Art. 114-septies - (Albo degli istituti di pagamento)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.

2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114-sexies.


Art. 114-octies - (Attività accessorie esercitabili)

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

c) gestire sistemi di pagamento.

2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.


Art. 114-novies - (Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società di capitali;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia in relazion

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TITOLO IV - Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi
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Art. 34 - (Trasparenza dei servizi di pagamento)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 115, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest'ultimo.";

b) al titolo VI, dopo il capo II, è inserito il seguente:

"Capo II-bis - Servizi di pagamento

Art. 126-bis - (Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica.

3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa.

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti

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TITOLO IV-BIS - Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

N32

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CAPO I

N33

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Art. 34-bis - (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori)

N14

1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi d

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Art. 34-ter - (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori)

N14

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Art. 34-quater - (Autorità competenti)

N14

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

2.

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CAPO II

N35

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Art. 34-quinquies - (Sanzioni in materia di commissioni interbancarie)

1. Si applica nei confronti dei prestatori d

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Art. 34-sexies - (Altre sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 751/2015)

N14

1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, articolo 9, para

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Art. 34-septies - (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale)

N14

1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per

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Art. 34-octies - (Criteri per la determinazione delle sanzioni)

N14

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Art. 34-novies - (Procedura sanzionatoria)

N14

1. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di s

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Art. 34-decies - (Esposti)

N14

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TITOLO V - Modifiche alla legislazione e disposizioni transitorie
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Art. 35 - (Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 5 è sostituito dal seguente:

"5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti:

"h-sexies) 'istituti di pagamento: 'le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);

h-septies) 'istituti di pagamento comunitari’: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;

h-octies) ‘succursale di un istituto di pagamento’: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento."

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "e degli intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubbl

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Art. 36 - Art. 38

N31

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TITOLO VI - Esposti e ricorsi stragiudiziali
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Art. 39 - (Esposti)

1. "In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al titolo II

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Art. 40 - (Ricorso stragiudiziale)

1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni cas

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TITOLO VII - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
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Art. 41 - (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri

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Art. 42 - (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il primo lunedì successivo al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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