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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/12/2010, n. 218
D. Leg.vo 14/12/2010, n. 218
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1 |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, 125-septies». |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: «nullità indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nullità indicate nel comma 6»; il comma 5 è soppresso. 2. All'articolo 4, capoverso articolo 119, comma 4, ultimo periodo, la parola: «a |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Sono abrogati: a) l'articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 8, comma 3, capoverso articolo 133, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) i |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'articolo 3, comma 3, de |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 10 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8. 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente T |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.». 2. All'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 128-quater, comma 8, primo periodo, |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 16, comma 2, le parole: «Ai sensi degli articoli 128-quater, co |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 19, comma 2, le parole: « , secondo procedure definite dallo St |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 23, comma 3, lettera b), numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 26, comma 1, è anteposto il seguente: «01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organis |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 27, comma 1, lettera b), la parola: «19998» è sostituita dalla seguente: «1998». |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. All'articolo 28, comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: «1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad ap |
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Art. 16 - Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 1411. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni: a) nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: «11» è sostituita dalla seguente: «10»; b) all'articolo 7, capoverso art |
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