D. Leg.vo 05/09/2024, n. 129 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 05/09/2024, n. 129

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Stralcio.
Testo coordianto con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/06/2025, n. 95
- D. Leg.vo 27/12/2024, n. 204
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l’articolo 19, che reca principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività;

Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;

Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 2;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e, in particolare, l’allegato I;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e, in particolare, la parte I.B dell’allegato;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e, in particolare, l’articolo 19-bis;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» e, in particolare, l’articolo 17-bis, commi 8-bis e 8-ter;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» e, in particolare, le parti I e II dell’allegato;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

 

emana il seguente decreto legislativo

 

12000553 13031236
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
12000553 13031237
Capo I - OGGETTO E DEFINIZIONI
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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/ UE e (UE) 2019/1937, e a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

 

12000553 13031239
Art. 2. - Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) «emittenti specializzati di token collegati ad attività»: gli emittenti di token collegati ad attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, nonché le attività connesse e strumentali;

b) «prestatori specializzati di servizi per le criptoattività»: i prestatori di servizi per le cripto-attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonché le attività connesse e strumentali;

c) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) «ente»: uno dei soggetti indicati all’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni del TUB e del TUF, nonché del regolamento (UE) 2023/1114.

 

12000553 13031240
TITOLO II - TITOLO IV OMISSIS

 

12000553 13031241
TITOLO V - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
12000553 13031242
Capo I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
12000553 13031243
Art. 38. - Omissis

 

12000553 13031244
Art. 39. - Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. La disciplina del TUF avente a oggetto i prodotti finanziari non si applica alle cripto-attività che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.

 

12000553 13031245
Capo II - ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI SETTORE
12000553 13031246
Art. 40. - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati. A decorrere dal medesimo termine sono abrogate le relative disposizioni di attuazione. L’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del TUB continua a conservare i dati ricevuti ai sensi delle medesime disposizioni secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e relative disposizioni di attuazione fino al termine ivi indicato.

 

12000553 13031247
Art. 41. - Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

1. All’allegato al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, lettera B

1) al punto xxi), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2) dopo il punto xxi), è aggiunto, in fine, il seguente:

«xxi-bis) regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.»;

b) alla parte II, lettera A, numero 2:

1) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;»;

2) il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifiche la direttiva (UE) 2015/849;».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.

 

12000553 13031248
Art. 42. - Art. 44 Omissis

 

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Capo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 45. - Regime transitorio

1. N1 I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 N2 possono continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 N3 o fino al rilascio o al diniego di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore.

1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall’Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini dell’applicazione del presente comma, si rinvia all’articolo 2, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2013/34/UE. N4

2. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 1-bis, i soggetti che presentino un’istanza di autorizzazione in Italia o in uno Stato membro diverso dall’Italia ne danno contestuale comunicazione all’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro. Analoga comunicazione è resa in caso di accoglimento o rigetto dell’istanza. Nel caso in cui l’istanza sia presentata in uno Stato membro diverso dall’Italia, analoghe comunicazioni sono rese anche all’autorità di cui all’articolo 16, comma 1, del presente decreto. L’autorità di cui all’articolo 16, comma 1 informa tempestivamente l’Organismo in caso di adozione di un provvedimento di rilascio o diniego dell’autorizzazione. N5

3. In caso di diniego dell’autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

4. Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che entro il 30 dicembre 2025 N6 non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla medesima data e l’Organismo di cui al comma 2 ne dispone la cancellazione d’ufficio. L’Organismo provvede, inoltre, tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia stata rilasciata o negata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in Italia o in altro Stato membro.

5. I soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul proprio sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in meri to ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l’ordinata chiusura dei rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e comunque non oltre il 30 settembre 2025 N7. Essi specificano che, nelle more del rilascio dell’autorizzazione o della cessazione dell’operatività, l’attività svolta nei confronti dei clienti continua a essere regolata dalla normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e non è sottoposta alla disciplina del regolamento (UE) 2023/1114.

6. L’obbligo di trasmissione per via telematica dei dati previsto dall’articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi ai soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l’invio delle informazioni relative al terzo trimestre dell’anno 2025. N8

7. In relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1° ottobre 2025 N9 e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le informazioni indicate dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché alle forze di polizia di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito dei rispettivi comparti di specialità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

 

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Capo II - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 46. - Attività monitoraggio

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consob e la Banca d’Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall’applicazione della disciplina prevista dal presente decreto. All’interno del rapporto le suddette autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, anche le criticità riscontrate dalle autorità medesime e dai soggetti interessati e gli interventi normativi che si rendono necessari. Il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base delle evidenze emerse dal rapporto di cui al primo periodo, trasmette alle Camere una relazione.

 

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Art. 47. - Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

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Art. 48. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Resta ferma l’applicazione dei titoli II, V e VI del regolamento (UE) 2023/1114 a decorrere dal 30 dicembre 2024, secondo quanto previsto dall’articolo 149, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

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