D.L. 30/12/2021, n. 228 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 30/12/2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
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8148306 11772832
Art. 1. - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. - 3. Omissis

3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". N1

4. - 7. Omissis

8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 259:

1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;

b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».

9. - 10. Omissis

11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022. N2

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga. N1

11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. N1

11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022

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8148306 11772833
Art. 1-bis - Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

N8

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8148306 11772834
Art. 1-ter - Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali

N8

1. All'

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8148306 11772835
Art. 1-quater - Omissis

 

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Art. 1-quinquies - Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale

N8

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Art. 2. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». N7

2.

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8148306 11772838
Art. 2-bis. - Omissis

 

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8148306 11772839
Art. 2-ter. - Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo

N8

1. All'

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8148306 11772840
Art. 3. - Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2023 N20. Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:

"4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente";

b) all'articolo 38:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante". N7

1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023". N1

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". N1

2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».

4. All'

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8148306 11772841
Art. 3-bis - Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

N8

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Art. 3-ter - Omissis

 

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8148306 11772843
Art. 3-quater - Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

N8

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Art. 3-quinquies - Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi

N8

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8148306 11772845
Art. 3-sexies - Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio

N8

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Art. 3-septies - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124

N8

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Art. 3-octies - Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori

N8

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Art. 3-novies - Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

N8

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022".

2. Dopo l'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti. 

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un

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8148306 11772849
Art. 4. - Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2024 N21. N7

3. Omissis

3-bis. All'

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8148306 11772850
Art. 5. - Proroga di termini in materia di istruzione

1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, c

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Art. 5-bis - Art. 5-ter - Omissis

 

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Art. 6. - Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato

N10

1. - 2. Omissis

2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024". N1

3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'

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8148306 11772853
Art. 7. - Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

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Art. 8. - Proroga di termini in materia di giustizia

1. - 2. Omissis

3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

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8148306 11772855
Art. 9. - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022». N7

1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto" sono inserite le seguenti: "o della fabbriceria". N1

1-ter. Omissis

1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo d

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8148306 11772856
Art. 10. - Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili

1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024 N24.

1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". N1

1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:

"75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024";

b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

"75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi". N1

2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;

c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.

2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-sexies:

1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

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Art. 10-bis - Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica

N8

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8148306 11772858
Art. 11. - Proroga di termini in materia di transizione ecologica

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; N11

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».N11

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente:

«5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».N7

3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'

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8148306 11772859
Art. 12. - Proroga di termini in materia di turismo

1. Omissis

2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore

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Art. 13. - Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

1. - 2. Omissis

3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».

3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata". N1

4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato

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Art. 13-bis - Omissis

 

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Art. 13-ter - Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

N8

1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 14. - Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria

1. - 2-bis. Omissis

2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento

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Art. 15. - Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa

N10

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il com

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Art. 16. - Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022. N7

1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 17. - Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
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Art. 18. - Omissis
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Art. 18-bis - Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

N8

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Art. 18-ter - Art. 19 - Omissis

 

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Art. 20. - Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

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Art. 20-bis - Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive

N8

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Art. 21. - Imprese di interesse strategico nazionale

N12

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Art. 22. - Omissis

 

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Art. 23. - Dirigenti medici

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l

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Art. 24. - Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l

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Art. 25. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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Tabella A - Tabella C - Omissis

 

 

 

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