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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/10/2019, n. 126
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/05/2024, n. 71 (L. 29/07/2024, n. 106)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 08/04/2020, n. 22 (L. 06/06/2020, n. 41)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 20/12/2019, n. 159 (legge di conversione), riportate in corsivo e in vigore dal 29/12/2019
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Premessa |
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Art. 1. - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, "entro il 30 aprile 2020"N3, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo. 2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g). 3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori. 4. Annualmente, completata l’immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. 5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione. 6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4 -bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all' |
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Art. 1-bis - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l’anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. N12 |
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Art. 1-ter - Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica1. Nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di |
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Art. 1-quater - Disposizioni urgenti in materia di supplenze1. Al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, in subordine, a decorrere dall’anno scolas |
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Art. 1-quinquies - Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria1. All’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1-sexies - Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali, qualora |
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Art. 2. - Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»; b) il secondo periodo è soppresso; c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse; d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»; e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo». 2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. 2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.N2 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale |
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Art. 3. - Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4. - Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale |
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Art. 5. - Semplificazioni in materia universitaria1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 6. - Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 |
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Art. 7. - Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 921. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: |
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Art. 8. - Disposizioni contabili1. Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019. |
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Art. 9. - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 23,736 milioni |
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Art. 9 -bis - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autono |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per l |
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