Errata-Corrige in G.U. 15/11/2013, n. 268.
Il provvedimento, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e perciò denominato «Decreto istruzione», dispone anche, all'art. 26, modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
In primo luogo, a partire dal 01/01/2014, è elevato ad € 200 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di € 168 da disposizioni vigenti anteriormente a detta data. In particolare, l'aumento ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire dal 01/01/2014, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Inoltre il decreto-legge interviene sull'art. 10, del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23.
Il comma 1 del citato art. 10 (modificando il D.P.R. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro) definisce, a partire dal 01/01/2014, l'imposta di registro nella misura del 9% per «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi» e pari al 2% «se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9». Il successivo comma 2 stabilisce che l'imposta non può essere inferiore a € 1.000.
In particolare il D.L. 214 modifica il comma 3 del D. Leg.vo 23/2011, stabilendo che «gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.». Si ricorda che il testo vigente del comma 3 prevede l'esenzione anche dalle imposte ipotecaria e catastale.
Dunque, in sintesi, per gli atti soggetti ad imposta di registro pari al 9% o al 2%, le imposte ipotecaria e catastale sono stabilite pari a € 50.
Si segnala inoltre che l'art. 10 del provvedimento in oggetto prevede che le Regioni interessate a favorire interventi di edilizia scolastica (interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e realizzazione di palestre o interventi su palestre esistenti) possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.