Ai sensi dell’articolo 2, comma 06 del D.L. 08/04/2020, n. 22 (L. 06/06/2020, n. 41) ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui al presente articolo, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del presente decreto-legge, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

Ai sensi dell’articolo 230, comma 1 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui al presente articolo, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del presente decreto, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

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