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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Transiz. Ecologica 14/02/2022, n. 75
- L. 30/12/2021, n. 234
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Premessa
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ED IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 e, in particolare, i commi da 344 a 349; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto ministeriale 7 aprile 2008 e con il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l’art. 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha esteso l’ambito degli interventi del comma 347 della legge 296 del 2006 anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, modificando altresì alcune procedure di incentivazione; Visto l’art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto la ripartizione delle detrazioni in cinque rate annuali di pari importo; Visto l’art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha previsto la proroga degli incentivi per interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011, con possibilità di detrarre la spesa sostenuta in dieci rate fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento; Visto l’art. 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 aggiungendo, agli interventi agevolabili, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; Visto l’art. 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013; Visto l’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante disposizioni |
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Art. 1. - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energeti |
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Art. 2. - Tipologia e caratteristiche degli interventi1. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi: a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti; b) interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell’art. 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al comma 220 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all’art. 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare: i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra; ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati; iii. la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti; iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edific |
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Art. 3. - Limiti delle agevolazioni1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all’art. 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’allegato B al presente de |
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Art. 4. - Soggetti ammessi alla detrazione1. Per gli interventi di cui all’art. 2, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta: a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
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Art. 5. - Spese per le quali spetta la detrazione1. La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 spetta per le spese relative a: a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; iii. demolizione e ricostruzione dell |
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Art. 6. - Adempimenti1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, i soggetti di cui all’art. 4, che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all’art. 2, sono tenuti a: a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 119 del Decreto rilancio; b) nei casi e nelle modalità di cui all’art. 8, acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congr |
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Art. 7. - Attestato di prestazione energetica1. L’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi |
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Art. 8. - Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni1. Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell |
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Art. 9. - Trasferimento delle quote e cessione del credito1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’art. 2, le relative detra |
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Art. 10. - Monitoraggio e comunicazione dei risultati1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l |
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Art. 12. - Disposizioni finali ed entrata in vigore1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatib |
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ALLEGATO A - Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscaliAi sensi dell’articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all |
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1 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti1.1 L’asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale d |
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2 Interventi sull’involucro di edifici esistenti2.1 Con riferimento all’articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l’asseverazione: a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici; b) per il punto iii, spec |
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3 Interventi di installazione di pannelli solari3.1 Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e in base a quanto riportato all’Allegato H, l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei seguenti requisiti: a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark; b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema; c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta pe |
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4 Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione4.1 Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera e), per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere prodotta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi come sotto specificato, attestante: a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza ener |
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5 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia5.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti v e vi, è prodotta l’asseverazione redatta da un tecnico |
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6 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi6.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e viii, è prodotta l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che: |
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7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati microcogeneratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, è prodotta asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante: a) che l’intervento, sulla base dei dati |
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8 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali8.1 Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore di cui all’articolo 2, comma |
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9 Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili9.1 Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all |
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10 Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale10.1 Nel caso degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell’articolo 5 del DPR 412/93. |
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11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’asseverazione, o idonea docu |
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12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comp |
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13 Limiti delle agevolazioni (versione vigente per procedimenti edilizi avviati dal 15/04/2022)13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati: |
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13 Limiti delle agevolazioni (versione vigente per procedimenti edilizi avviati fino al 14/04/2022)13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e |
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ALLEGATO B - Tabella di sintesi degli interventi1. Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all’articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
Tabella 1. - Interventi ammessi (*)
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ALLEGATO E - Requisiti degli interventi di isolamento termico
Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni
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ALLEGATO F - Requisiti delle pompe di calore1. Per le pompe di calore, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti: a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.
Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche
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ALLEGATO G - Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel “Piano di azione per il miglioramento della qualità dell’aria” del 4 giugno 2019, l’accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato: a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186; b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto. 2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: |
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ALLEGATO H - Collettori solariPer gli interventi di installazione di pannelli solari, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato A, capitolo 3. L’energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda, espressa in kWht/m² anno è calcolata come segue: a) per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati
b) per impianti solari termici del tipo factory made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976
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ALLEGATO I - Costi massimi specifici (versione vigente per procedimenti edilizi avviati dal 15/04/2022)I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all’articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.
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ALLEGATO I - Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A (versione vigente per procedimenti edilizi avviati fino al 14/04/2022)
Tabella 1 - Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento
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20/12/2024
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