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21/10/2020

Superbonus 110%, l’asseverazione del professionista tecnico

Tutto quello che c’è da sapere sull’asseverazione che il tecnico deve rilasciare per la fruizione del Superbonus 110% e sui relativi requisiti (requisiti energetici, congruità della spesa). Facsimile del modello corredato da indicazioni e note di precisazione a lato.

L’ASSEVERAZIONE DEL TECNICO AI FINI DEL “SUPERBONUS” - Nell’ambito degli adempimenti previsti per la fruizione del c.d. “Superbonus 110%” - la maxi-agevolazione per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico introdotta dall’art. 119 del D.L. 34/2020 e disciplinata dal medesimo articolo e dai relativi decreti di attuazione - particolarmente importante è l’asseverazione, che deve essere redatta da un professionista tecnico abilitato.
Con il rilascio di tale asseverazione, il tecnico attesta il rispetto dei requisiti energetici, comprensivi del doppio salato di classe energetica che nella maggior parte dei casi è richiesto, nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati, sulla base dei parametri indicati dalla normativa.
Si vedano:
- Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico
- Superbonus 110%: domande e risposte

REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E APE -Gli interventi che possono accedere al Superbonus devono rispettare i requisiti energetici minimi previsti dall’Allegato A al D.M. 06/08/2020 (c.d. “Decreto Requisiti”). Detto decreto è in vigore dal 06/10/2020, e pertanto si ricorda che - come chiarito dalla Circolare 08/08/2020, n. 24/E (punto 2.1.1), i parametri a cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
Pertanto, per tutti i lavori iniziati in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto Requisiti, si continuano ad applicare il D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, il D.M. 11/03/2008 e successive modificazioni, nonché gli altri provvedimenti di tempo in tempo riferiti per le varie tipologie di interventi.

Gli interventi devono inoltre assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque il conseguimento della classe energetica più alta, come attestato dall’APE ante e post-intervento (comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020), in riferimento, a seconda dei casi, all’intero edificio (c.d. “APE convenzionale”) o all’unità immobiliare autonoma.
Il miglioramento della classe energetica non deve obbligatoriamente discendere unicamente dagli interventi principali “trainanti”, ma può essere conseguito considerando nel loro complesso anche gli eventuali interventi “trainati e/ l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, purché eseguiti congiuntamente.
Si vedano:
- Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico
- Superbonus 110%: domande e risposte

CONGRUITÀ DELLA SPESA -I costi sostenuti per gli interventi devono risultare congrui in relazione alla spesa sostenuta. Per tale valutazione, si fa riferimento ai criteri indicati al punto 13 dell’Allegato A al Decreto Requisiti, e cioè:
a) i costi devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari delle opere pubbliche;
b) in mancanza, si può far riferimento a prezzari commerciali;
c) in mancanza - o comunque se il tecnico lo ritenga maggiormente idoneo - i prezzi possono essere determinati in maniera analitica (vedi Stima del costo di costruzione e utilizzo degli indici Istat) o con riferimento all’Allegato I al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020;
d) per gli interventi per i quali è consentito (Allegato A al Decreto Requisiti) di sostituire l’asseverazione del tecnico con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, i limiti di costo sono individuati dall’Allegato I al Decreto Requisiti;
e) quanto invece ai compensi professionali, sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’APE nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche (vedi Determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici negli appalti pubblici).

Il tecnico incaricato è tenuto ad allegare il computo metrico nonché, in caso di ricorso a stima dei costi analitica, la relazione per la definizione dei nuovi prezzi.
Si vedano:
- Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico
- Superbonus 110%: domande e risposte

L’ASSEVERAZIONE -L’asseverazione è redatta - in uno per gli interventi trainanti e per quelli trainati - sulla base dei modelli allegati al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020 (c.d. “Decreto Asseverazioni”), nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt.47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Proponiamo per i nostri Abbonati il testo del Decreto Asseverazioni e dell’Allegato 1, concernente il modello di asseverazione a fine lavori, corredati di rimandi a note redazionali esplicative (riportate in pagine alternate) che evidenziano anche le (poche) differenze con l’Allegato 2, relativo all’asseverazione per SAL.

Vedi qui la Guida con le indicazioni per il Tecnico redattore: Asseverazioni Ecobonus 110%, indicazioni per il Tecnico redattore.

Ai sensi del comma 13-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, detta attestazione può essere rilasciata, in alternativa, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL). La prescrizione si ricollega alla possibilità di effettuare l’opzione per la trasformazione del beneficio fiscale in credito d’imposta anche per SAL, invece di attendere la fine dei lavori (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico). Andrà pertanto utilizzato il pertinente modello a seconda dei casi (comma 7, art. 2 del Decreto Asseverazioni):
- Allegato 1 al Decreto Asseverazioni, qualora i lavori siano conclusi;
- Allegato 2 al Decreto Asseverazioni, con riferimento al caso di un SAL.

L’asseverazione (art. 3, D. Min. Sviluppo Econ. 03/08/2020):
- va redatta online attraverso il portale ENEA dedicato;
- va successivamente stampata, firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale;
- va infine scannerizzata ed inviata tramite il menzionato sito (l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, qualora si faccia riferimento a lavori conclusi; la norma non prevede un termine per l’asseverazione in SAL).

All’asseverazione devono essere allegati, a pena di invalidità:
- copia della polizza di assicurazione;
- copia del documento di identità del professionista firmatario;
- il computo metrico nonché, in caso di ricorso a stima dei costi analitica, la relazione per la definizione dei nuovi prezzi.

Dalla redazione