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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 19/02/2007
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D. Min. Economia e Fin. 19/02/2007
D. Min. Economia e Fin. 19/02/2007
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[Premessa]Il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare: — il comma 344, in forza del quale è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo; |
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Art. 1. - Definizioni1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti. 2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. |
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Art. 2. - Soggetti ammessi alla detrazione1. Per gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta: a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 d |
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Art. 3. - Spese per le quali spetta la detrazione1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a: a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso: 1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; |
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Art. 4. - Adempimenti1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a: N5 “a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge”; b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi |
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Art. 5. - Attestato di certificazione e di qualificazione energetica1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovv |
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Art. 6. - Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’art. 1, comma 2, l’asseverazione, di cui all’art. 4, co |
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Art. 7. - Asseverazione degli interventi sull’involucro di edifici esistenti1. Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, di cui all’art. 1, comma 3, l’asseverazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all’interve |
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Art. 8. - Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all’art. 1, comma 4, l’asseverazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti: a |
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Art. 9. - Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di cui all’art. 1, comma 5, l’asseverazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), specifica che: a) sono installati generatori di calore a condensazione “, ad aria o ad acqua,” N6 con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b) sono installate “, ove tecnicamente compatibile,” N6 valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione |
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Art. 9-bis. - (Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue)1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di |
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Art. 9-ter. - (Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nell’anno 2007)1. I soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese pe |
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Art. 10. - Cumulabilità1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5. |
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Art. 11. - Monitoraggio e comunicazione dei risultati1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizza |
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Art. 11-bis. - (Disposizioni finali)1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cu |
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ALLEGATO A Attestato di qualificazione energetica |
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ALLEGATO B - Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificioSi determina l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località di insediamento dell’edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l’utilizzo della tabella 1 dell’allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim. Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell’edificio Ug. Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) + …….. / S1+S2+S3 …….. In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l’edificio |
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ALLEGATO C - Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all'allegato c, n. 1) del d. leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal d. leg.vo 29 dicemBRE 2006, n. 311 |
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Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, d.p.r. 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme |
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TABELLA 1.1 VALORI LIMITE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESPRESSO IN KWH/M² ANNO |
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Tutti gli altri edifici |
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TABELLA 2.1 VALORI LIMITE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESPRESSO IN KWH/M³ ANNO |
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ALLEGATO D - TABELLA DEI VALORI LIMITE DELLA TRASMITTANZA TERMICA UTILE U DELLE STRUTTURE COMPONENTI L'INVOLUCRO EDILIZIO ESPRESSA IN (W/M²K)
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ALLEGATO E - SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 344, 345, 346 E 347 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 |
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ALLEGATO F - SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 345, LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI IN SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI E 346 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 |
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ALLEGATO G - SCHEMA DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DELL’EDIFICIO |
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ALLEGATO H - PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE |
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1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
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2. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
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3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas
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4. Valore minimo dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie |
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ALLEGATO I - PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE |
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1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
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2. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
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3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas
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4. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie. |
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