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17/03/2022

Valori massimi di costo per bonus fiscali edilizi: applicazione pratica e indicazioni

Indicazioni in merito al decreto del Ministro per la transizione ecologica recante i nuovi valori per le asseverazioni di congruità dei prezzi negli interventi per i bonus fiscali edilizi. Ambito di applicazione e modalità per il suo concreto utilizzo, con tabella comparata dei vecchi e nuovi prezzi.

Il D.M. 14/02/2022, n. 75 (pubblicato sulla G.U. 16/03/2022) reca i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, applicabili, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi che fruiscono di bonus fiscali edilizi (si veda Decreto del MiTE con i valori massimi di costo per i bonus fiscali edilizi), come previsto dal comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020.
Si forniscono indicazioni in merito all’ambito di applicazione del decreto ed alle modalità per il suo concreto utilizzo, come emergono dall’esame del provvedimento e delle modifiche da questo apportate al D.M. 06/08/2020 (c.d. “Decreto Requisiti Ecobonus”), in attesa anche di auspicabili circolari di chiarimento “ufficiali”.
Si riporta infine anche una tabella comparata dei vecchi e nuovi prezzi.

AMBITO APPLICATIVO ED ENTRATA IN VIGORE - L’art. 2 del D.M. 75/2022 dispone al comma 2 che nuovi prezzi sono applicabili agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi (ai sensi del comma 2, art. 5 del D.M. 75/2022 stesso) dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (come detto, avvenuta il 16/03/2022).
Ciò vuol dire che per tutti i procedimenti edilizi (CILA, CILAS, SCIA, Permesso di costruire) avviati prima della suddetta data di entrata in vigore, anche se i relativi lavori dovessero iniziare in seguito, si continueranno ad applicare i precedenti criteri per la valutazione di congruità delle spese, riepilogati più avanti.
Poiché il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/03/2022, esso si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata a partire dal 15/04/2022 compreso.
Si ribadisce quindi che in riferimento agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata precedentemente, si continuerà ad applicare il quadro normativo pregresso, anche se i lavori dovessero iniziare successivamente.

BONUS FISCALI EDILIZI CUI SI APPLICA IL DECRETO - Il decreto si applica agli interventi elencati all’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 2, quindi:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (Bonus ristrutturazioni);
b) efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2, art. 119 del D.L. 34/2020 dell’articolo 119 (Ecobonus e Super-Ecobonus, vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus) e Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico);
c) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 63/2013 e di cui al comma 4, art. 119 del D.L. 34/2020 (Sismabonus e Super-Sismabonus, vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione e Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 della L. 160/2019 (Bonus facciate normale o “termico”, vedi Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (Bonus facciate));
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, lettera h) del D.P.R. 917/1986 e di cui ai commi 5 e 6, art. 119 del D.L. 34/2020 (Fotovoltaico ordinario o trainato nel Superbonus);
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013 e di cui al comma 8, art. 119 del D.L. 34/2020 (Colonnine ricarica ordinario o trainato nel Superbonus);
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (nuovo Bonus barriere architettoniche 2022, vedi Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche).

CONCRETO UTILIZZO DEL NUOVO DECRETO - Il nuovo decreto non costituisce una grande innovazione quanto ai contenuti, dal momento che gli interventi da esso individuati, e per i quali sono individuati i valori massimi di costo considerati “congrui” e quindi agevolabili con i bonus fiscali edilizi, sono gli stessi già considerati dall’Allegato I al D.M. 06/08/2020. In pratica i valori massimi individuati dal nuovo decreto solo limitati agli interventi di riqualificazione energetica, e recano un mero aggiornamento, in funzione dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’andamento del mercato registrato tra il 2020 e il 2021, dei valori già individuati dal citato Allegato I (è applicato per quasi tutte le voci un incremento lineare del 20%).
Ne segue che - seppure formalmente applicabili a tutte le tipologie di interventi (vedi in precedenza) - i nuovi valori avranno applicazione pratica solo per gli interventi relativi all’Ecobonus, al Super-Ecobonus e al Bonus facciate “termico.
Continuano a non essere contemplati gli interventi concernenti l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo dell’energia, nonché di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, per i quali i valori massimi di costo “congrui” sono individuati, rispettivamente, dai commi 5 e 8 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. I valori indicati nei suddetti commi:
- seppure l’art. 119 del D.L. 34/2020 sia riferito solo al Superbonus, sono da ora considerarsi applicabili anche quanto gli interventi non sono eseguiti nell’ambito del Superbonus stesso (si ricorda che l’agevolazione per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo dell’energia può rientrare nel Bonus ristrutturazioni, essendo contemplata dalla lettera h, art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, mentre l’agevolazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è prevista dall’art. 16-ter del D.L. 63/2013, seppure questa agevolazione non risulti stata prorogata oltre il 2021, vedi Punti di ricarica per veicoli elettrici: norme edilizie, urbanistiche e incentivi);
- contrariamente ai valori indicati dall’Allegato A al decreto in commento, sono da considerarsi “finiti”, cioè comprensivi di fornitura, posa in opera, opere accessorie, assistenze murarie se necessarie, collegamenti, spese tecniche, Cassa previdenziale, ecc.

CRITERI APPLICABILI E PROCEDIMENTO PER ASSEVERAZIONE - Innovativo è invece il nuovo procedimento, applicabile a partire di entrata in vigore del nuovo decreto, e delineato dal nuovo punto 13 dell’Allegato A al D.M. 06/08/2020 (completamente riscritto), in combinato disposto con l’art. 3 del nuovo decreto:
1)- in prima battuta, ricorso in tutti i casi e per tutte le tipologie di bonus ai nuovi valori massimi recati in allegato al decreto. Sparisce quindi il ricorso ai prezzari come criterio principale, almeno per le lavorazioni contemplate dal decreto;
2) per le tipologie di intervento non ricomprese nel suddetto allegato (quindi in pratica tutto ciò che è diverso da Ecobonus Super-Ecobonus e Bonus facciate “termico”), si fa invece ricorso ai prezzari regionali oppure delle CCIAA oppure ancora ai prezzari Dei (il comma 4, art. 3 del D.M. 75/2022 non sembra definire un ordine di priorità).
Non si rinviene invece più alcun riferimento alla determinazione dei prezzi in via analitica, cosa che comunque è da ritenersi sempre ammissibile e anzi necessaria per i casi in cui sia prescritto l’uso dei prezzari e questi non rechino le voci necessarie.

Il punto 13.3 dell’Allegato A al D.M. 06/08/2020, in combinato con l’alinea del punto 13.1, sembra poi escludere la necessità di procedere all’asseverazione (e quindi al computo metrico) per gli interventi di Ecobonus ordinario per i quali l’asseverazione del tecnico può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore del componente. In questi casi, in pratica, basta che il costo sostenuto rientri nei parametri indicati dal decreto.

Per quanto riguarda, infine, i lavori per interventi di cui a procedimenti edilizi avviati fino al 14/04/2022 (entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto in commento), continuano ad applicarsi i criteri pregressi, e quindi:
- Prezzari regionali delle opere pubbliche e/o prezzari Dei;
e in mancanza di voci idonee in tali prezzari:
- Analisi prezzi e/o Allegato I del D.M. 06/08/2020;
- Listini ufficiali o listini delle locali CCIAA oppure prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Vedi anche in proposito Asseverazioni e visti per i bonus edilizi, assetto definitivo 2022

Viene ora specificamente chiarita la detraibilità dei costi sostenuti per l’asseverazione e il visto di conformità (una norma in tal senso, riferita anche ai lavori pregressi, è contenuta anche nell’art. 3-sexies del D.L. 30/12/2021, n. 228, c.d. decreto “Milleproroghe”, dopo la conversione in legge - vedi Decreto Proroghe 2021 convertito in legge: le principali scadenze).

TABELLA COMPARATA - Per agevolare la verifica delle variazioni rispetto ai valori precedentemente previsti dall’Allegato I del D.M. 06/08/2020, ora sostituito, i nuovi valori applicabili per i lavori avviati in virtù di procedimenti edilizi presentati dal 15/04/2022 (D.M. 14/02/2022, n. 75) e i vecchi valori (D.M. 06/08/2020, che continuano ad essere applicabili per gli interventi relativi a procedimenti edilizi avviati fino al 14/04/2022, quindi prima del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del D.M. 75/2022) sono presentati su colonne affiancate.
Si ricorda che la tabella qui di seguito sostituisce quella di cui all’Allegato I al D.M. 06/08/2020, e che i costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

SPESA SPECIFICA MASSIMA AMMISSIBILE

 

D.M. 06/08/2020

D.M. 14/02/2022, n. 75

Riqualificazione energetica

Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C

800 €/m2

960 €/m2

Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche D, E, F

1.000 €/m2

1.200 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture

Esterno

230,00 €/m2

276 €/m2

Interno

100,00 €/m2

120 €/m2

Copertura ventilata

250,00 €/m2

300 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti

Esterno

120,00 €/m2

144 €/m2

Interno/terreno

150,00 €/m2

180 €/m2

Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali

Zone climatiche A, B e C

- Esterno/diffusa

150,00 €/m2

180 €/m2

- Interno 

80,00 €/m2

96 €/m2

- Parete ventilata

200,00 €/m2

240 €/m2

Zone climatiche D, E ed F

- Esterno/diffusa

150,00 €/m2

195 €/m2

- Interno

80,00 €/m2

104 €/m2

- Parete ventilata

200,00 €/m2

260 €/m2

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi

Zone climatiche A, B e C

- Serramento

550 €/m2

660 €/m2

- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)

650 €/m2

780 €/m2

Zone climatiche D, E ed F

- Serramento

650 €/m2

780 €/m2

- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)

750 €/m2

900 €/m2

Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione

230 €/m2

276 €/m2

Impianti a collettori solari

Scoperti

750 €/m2

900 €/m2

Piani vetrati

1.000 €/m2

1.200 €/m2

Sottovuoto e a concentrazione

1.250 €/m2

1.500 €/m2

Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)

Pnom ≤ 35kWt

200 €/kWt

240 €/kWt

Pnom > 35kWt

180 €/kWt

216 €/kWt

Impianti con micro-cogeneratori

Motore endotermico / altro

3.100 €/kWe

3.720 €/kWe

Celle a combustibile

25.000 €/kWe

30.000 €/kWe

Impianti con pompe di calore (*)

Tipologia di pompa di calore

Esterno/Interno

 

 

Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento

Aria/Aria

600 €/kWt

720 €/kWt (**)

Altro

1.300 €/kWt

1.560 €/kWt (**)

Pompe di calore geotermiche

-

1.900 €/kWt

2.280 €/kWt

Impianti con sistemi ibridi (*)

1.550 €/kWt

1.860 €/kWt (1)

Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)

Pnom ≤ 35kWt

350 €/kWt

420 €/kWt

Pnom > 35kWt

450 €/kWt

540 €/kWt

Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore

Fino a 150 litri di accumulo

1.000 €

1.200 €

Oltre 150 litri di accumulo

1.250 €

1.500 €

Installazione di tecnologie di building automation

50 €/m2

60 €/m2

 

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/mq per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/mq negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

(1) Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.


 

 

Dalla redazione