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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Superbonus per tapparelle, persiane, chiusure oscuranti e schermature solari
Il cambio di sistemi oscuranti per un infisso è alternativo all’impianto di schermature solari o si possono effettuare entrambe le lavorazioni?
C’è differenza se il cambio dei sistemi oscuranti non è contestuale al cambio dell’infisso?
Se si sostituiscono sia serramenti che le ante, nell’asseverazione ENEA si compila solo la parte relativa agli infissi, spuntando la casella oscurante o si compila sia la parte relativa all’infisso che quella relativa all’oscurante?
All'interno della dichiarazione ENEA il costo degli avvolgibili è compreso nella voce “sostituzione infissi” o deve essere scorporato ed inserito nella sottostante voce “schermature solari e chiusure oscuranti"?
Quando la sostituzione di infissi è ritenuta contestuale alla sostituzione di chiusure oscuranti, e pertanto i due interventi afferiscono ad un unico massimale di detrazione, e quando invece si tratta di interventi distinti?
Sono queste le domande cui si intende rispondere in questo breve approfondimento.
Bisogna infatti distinguere tra l’intervento di sostituzione dei serramenti/infissi in uno con le eventuali chiusure oscuranti (non fa differenza che si tratti di tapparelle, avvolgibili, persiane o scuri che dir si voglia) e l’intervento di fornitura con posa in opera di schermature solari “tecniche” o chiusure oscuranti, che rappresentano due tipologie di interventi diversi, con massimali e requisiti tecnici distinti.
SOSTITUZIONE DI INFISSI E CHIUSURE OSCURANTI - L’intervento di sostituzione delle finestre comprensive di infissi rientra nella fattispecie disciplinata dal comma 345, art. 1 della L. 296/2006: “interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti, generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture, solai e pavimenti), finestre comprensive di infissi”.
L’intervento è ora altresì contemplato anche dall’art. 2 del D.M. 06/08/2020 - Decreto Requisiti Ecobonus, comma 1, lettera b, ii: “sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”.
L’intervento di sostituzione delle finestre comprensive di infissi può comprendere anche la sostituzione di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) ed elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro).
In questo caso la sostituzione delle chiusure oscuranti rientra in un unico massimale di spesa con la sostituzione degli infissi. Qualora l’intervento venga “trainato” nel regime del Superbonus, detto massimale di spesa è pari a 54.545 Euro (detrazione massima prevista dalla norma = 60.000 Euro / 1,1).
L’intervento in questione dovrà rispettare i requisiti tecnici prescritti, e in particolare:
- deve trattarsi di sostituzione di elementi già esistenti e/o loro parti, e non di nuova installazione (vedi anche Infissi: ok a spostamento e modifica dimensionale a parità di superficie);
- il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- la trasmittanza ante intervento deve essere superiore ai valori limite riportati in Tabella 1, Allegato E del D.M. 06/08/2020 (Decreto Requisiti Ecobonus), e la trasmittanza post intervento deve invece essere inferiore ai suddetti valori;
- secondo la FAQ Enea Ecobonus n. 2.b, nel caso di sostituzione “contestuale”, in accordo con quanto riportato nel D.M. 26/06/2015, Allegato 1, par. 5.2, punto 1, lettera c), il valore di trasmittanza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti.
Per le chiusure oscuranti installate nell’ambito di un intervento di sostituzione di infissi, sono ammessi tutti gli orientamenti.
Si rammenta infine che in questa tipologia di intervento può rientrare anche la sostituzione del portoncino d’ingresso, anche in questo caso a condizione che si tratti di serramento che delimiti l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati (si veda in proposito Circolare 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.2.
Si rinvia alla scheda tecnica in allegato per maggiori dettagli sui requisiti tecnici.
Nel compilare l’asseverazione sul portale Enea per questo tipo di intervento, occorrerà fare riferimento alla voce “IN) Sostituzione degli infissi”, barrando l’apposita casella “Chiusura oscurante” (vedi figura).
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI - L’intervento di acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti rientra nella fattispecie disciplinata dalla lettera b), comma 2, art. 14 del D.L. 63/2013: “acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311”.
L’intervento è ora altresì contemplato anche dall’art. 2 del D.M. 06/08/2020 - Decreto Requisiti Ecobonus, comma 1, lettera b, iii: “posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti”.
Rientra in questo intervento anche l’installazione di schermature solari quali tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci, e in generale l’intervento (contrariamente alla sostituzione di infissi) contempla anche la nuova installazione.
Si tratta dunque di un intervento autonomo, che non riguarda la sostituzione delle mere “chiusure oscuranti” degli infissi (tapparelle, avvolgibili) ma riguarda l'installazione di chiusure oscuranti “tecniche” conformi alle relative norme UNI, che ha il suo massimale autonomo e deve rispettare gli specifici requisiti. Qualora l’intervento venga “trainato” nel regime del Superbonus, detto massimale di spesa è a sua volta pari a 54.545 Euro (detrazione massima prevista dalla norma = 60.000 Euro / 1,1).
Si ribadisce quindi che questo massimale è distinto da quello previsto per la sostituzione dei serramenti.
L’intervento in questione dovrà quindi rispettare gli specifici requisiti tecnici prescritti, e in particolare:
- le schermature solari devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente, a protezione di una superficie vetrata (installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata), mobili, e deve trattarsi di schermature “tecniche”;
- le chiusure oscuranti possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti);
- per le “schermature solari” (quali appunto anche tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi solo gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST, viceversa per le chiusure oscuranti (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti;
- le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Peraltro per questo intervento non è richiesto che l’installazione sia eseguita in corrispondenza di vani riscaldati.
Si rinvia alla scheda tecnica in allegato per maggiori dettagli sui requisiti tecnici.
Nel compilare l’asseverazione sul portale Enea per questo tipo di intervento, occorrerà fare riferimento alla voce “SS) Schermature solari e chiusure oscuranti” (vedi figura).