Il decreto attua l'art. 1 della L. 244/2007, comma 24, lettera a), concernente la definizione dei valori limite di fabbisogno energetico annuo ai fini della climatizzazione invernale e di trasmittanza termica da rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344 e 345 dell'art. 1 della L. 296/2006. Si ricorda che il citato comma 24, lettera a), al fine di estendere a tutto il 2010 la validità delle detrazioni disposte dai suddetti commi 344 e 345 (interventi di riqualificazione energetica e interventi riguardanti strutture opache verticali, orizzontali e finestre) prevedeva la definizione, in apposito decreto, dei nuovi valori di fabbisogno energetico annuo e di trasmittanza termica.
Le nuove tabelle, riportate rispettivamente negli Allegati A (comma 344) e B (comma 345), definiscono dunque valori più stringenti di quelli minimi previsti dal D. Leg.vo 192/2005. Valori ancora più restrittivi sono altresì definiti a partire dal 01/01/2010.
Il Decreto indica, inoltre, gli ulteriori requisiti per l'accesso alle agevolazioni nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.