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17/03/2022

Valori massimi di costo per bonus fiscali edilizi: il decreto in Gazzetta

Pubblicato sulla G.U. 16/03/2022, n. 63, il D.M. 14/02/2022, n. 75, contenente i nuovi valori per le asseverazioni di congruità dei prezzi negli interventi per i bonus fiscali edilizi. I nuovi criteri sono applicabili per i procedimenti edilizi avviati a partire dal 15/04/2022.

Sulla G.U. 16/03/2022, n. 63, è stato pubblicato l’atteso D.M. 14/02/2022, n. 75, che:
- reca i nuovi valori massimi stabiliti applicabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi che fruiscono di bonus fiscali edilizi, come previsto dal comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (nuovo Allegato I del D.M. 06/08/2020, Decreto Requisiti Ecobonus);
- definisce le nuove modalità che i tecnici devono applicare per la verifica della congruità delle spese in relazione ai bonus fiscali edilizi (nuovo punto 13, Allegato A del D.M. 06/08/2020, Decreto Requisiti Ecobonus).

I nuovi valori massimi e le nuove modalità si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata a partire dal 15/04/2022 compreso.
Viceversa, per i procedimenti edilizi avviati fino al 14/04/2022, anche se i relativi lavori dovessero iniziare in seguito, si continueranno ad applicare i precedenti valori massimi e i precedenti criteri.

Per CHIARIMENTI E APPROFONDIMENTI si vedano:
- Valori massimi di costo per bonus fiscali edilizi: applicazione pratica e indicazioni
- Asseverazioni e visti per i bonus edilizi, assetto definitivo 2022

 

VECCHIE E NUOVE MODALITÀ PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI COSTI

Tramite la tabella comparata, il vecchio e il nuovo procedimento che i tecnici devono applicare per eseguire la verifica di congruità dei costi relativi ai bonus fiscali edilizi (punto 13, Allegato A del D.M. 06/08/2020 - Decreto Requisiti Ecobonus - prima e dopo le modifiche).
Per CHIARIMENTI E APPROFONDIMENTI si vedano:
- Valori massimi di costo per bonus fiscali edilizi: applicazione pratica e indicazioni
- Asseverazioni e visti per i bonus edilizi, assetto definitivo 2022

VERSIONE VIGENTE PER PROCEDIMENTI EDILIZI AVVIATI FINO AL 14/04/2022

VERSIONE VIGENTE PER PROCEDIMENTI EDILIZI AVVIATI DAL 15/04/2022

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.

13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

VECCHI E NUOVI VALORI MASSIMI DI COSTO

Tramite la tabella comparata, i vecchi e i nuovi valori massimi da utilizzare nell’ambito della verifica di congruità dei costi relativi ai bonus fiscali edilizi (Allegato I del D.M. 06/08/2020 - Decreto Requisiti Ecobonus - prima e dopo le modifiche).
Per CHIARIMENTI E APPROFONDIMENTI si vedano:
- Valori massimi di costo per bonus fiscali edilizi: applicazione pratica e indicazioni
- Asseverazioni e visti per i bonus edilizi, assetto definitivo 2022

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

SPESA SPECIFICA MASSIMA AMMISSIBILE

 

PROCEDIMENTI EDILIZI AVVIATI FINO AL 14/04/2022

PROCEDIMENTI EDILIZI AVVIATI DAL 15/04/2022

Riqualificazione energetica

Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C

800 €/m2

960 €/m2

Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche D, E, F

1.000 €/m2

1.200 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture

Esterno

230,00 €/m2

276 €/m2

Interno

100,00 €/m2

120 €/m2

Copertura ventilata

250,00 €/m2

300 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti

Esterno

120,00 €/m2

144 €/m2

Interno/terreno

150,00 €/m2

180 €/m2

Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali

Zone climatiche A, B e C

- Esterno/diffusa

150,00 €/m2

180 €/m2

- Interno 

80,00 €/m2

96 €/m2

- Parete ventilata

200,00 €/m2

240 €/m2

Zone climatiche D, E ed F

- Esterno/diffusa

150,00 €/m2

195 €/m2

- Interno

80,00 €/m2

104 €/m2

- Parete ventilata

200,00 €/m2

260 €/m2

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi

Zone climatiche A, B e C

- Serramento

550 €/m2

660 €/m2

- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)

650 €/m2

780 €/m2

Zone climatiche D, E ed F

- Serramento

650 €/m2

780 €/m2

- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)

750 €/m2

900 €/m2

Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione

230 €/m2

276 €/m2

Impianti a collettori solari

Scoperti

750 €/m2

900 €/m2

Piani vetrati

1.000 €/m2

1.200 €/m2

Sottovuoto e a concentrazione

1.250 €/m2

1.500 €/m2

Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)

Pnom ≤ 35kWt

200 €/kWt

240 €/kWt

Pnom > 35kWt

180 €/kWt

216 €/kWt

Impianti con micro-cogeneratori

Motore endotermico / altro

3.100 €/kWe

3.720 €/kWe

Celle a combustibile

25.000 €/kWe

30.000 €/kWe

Impianti con pompe di calore (*)

Tipologia di pompa di calore

Esterno/Interno

 

 

Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento

Aria/Aria

600 €/kWt

720 €/kWt (**)

Altro

1.300 €/kWt

1.560 €/kWt (**)

Pompe di calore geotermiche

-

1.900 €/kWt

2.280 €/kWt

Impianti con sistemi ibridi (*)

1.550 €/kWt

1.860 €/kWt (1)

Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)

Pnom ≤ 35kWt

350 €/kWt

420 €/kWt

Pnom > 35kWt

450 €/kWt

540 €/kWt

Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore

Fino a 150 litri di accumulo

1.000 €

1.200 €

Oltre 150 litri di accumulo

1.250 €

1.500 €

Installazione di tecnologie di building automation

50 €/m2

60 €/m2

 

 

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/mq per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/mq negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

(1) Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.

 

 

Dalla redazione