Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Il provvedimento modifica alcune parti del D. Leg.vo 192/2005, di recepimento della direttiva 2002/91 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, con l'obiettivo di migliorarne l'impianto in considerazione dell'esperienza derivante dai primi dieci mesi di applicazione e di sviluppare la politica energetica nazionale e regionale nel settore civile, varando misure che contribuiscano ad una efficace politica di contenimento dei consumi di energia. Il nuovo decreto, in vigore dal 02/02/2007, estende a partire dal 01/07/2007 l’obbligo di certificazione energetica anche agli edifici esistenti di superficie superiore a 1.000 mq, e dal 01/07/2008 anche per gli edifici ai si sotto della sopra citata soglia di superficie. Dall 01/07/2009 invece la certificazione energetica diventa obbligatoria anche per la compravendita di singoli appartamenti. Dal punto di vista tecnico va segnalata la previsione di nuovi e più stringenti valori limite del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e valori limite delle trasmittanze. Segnaliamo infine che entro il 31/12/2008 le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.
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Art. 1. - Modifiche
all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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Art. 2. - Modifiche
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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Art. 3. - Modifiche
all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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Art. 4. - Modifiche
all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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Art. 5. - Modifiche
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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Art. 6. - Modifiche
all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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Art. 7. - Modifiche
all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
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Art. 8. - Modifiche agli
allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del
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Art. 9. - Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponib
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Art. 10. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf
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Allegato A - Ulteriori
definizioni
(Articolo 2)
1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'articolo 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
3. certificazione energetica dell'edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.
4. climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
5. conduzione è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
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Allegato C - Requisiti
energetici degli edifici
(Allegato I, commi 1, 2, 3)
1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
1.1 Edifici residenziali della Classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
TABELLA 1.1 VALORI LIMITE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESPRESSO IN KWH/M² ANNO
Rapporto di forma dell'edificio S/V
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
fina a 600 GG
a 601 GG
a 900 GG
a 901 GG
a 1400 GG
a 1401 GG
a 2100 GG
a 2101 GG
a 3000 GG
oltre 3000 GG
≤ 0,2
10
10
15
15
25
25
40
40
55
55
≥ 0,9
45
45
60
60
85
85
110
110
145
145
TABELLA 1.2 VALORI LIMITE, APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2008, DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESPRESSO IN KWH/M² ANNO
Rapporto di forma dell'edificio S/V
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
fina a 600 GG
a 601 GG
a 900 GG
a 901 GG
a 1400 GG
a 1401 GG
a 2100 GG
a 2101 GG
a 3000 GG
oltre 3000 GG
≤ 0,2
9,5
9,5
14
14
23
23
37
37
52
52
≥ 0,9
41
41
55
55
78
78
100
100
133
133
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Allegato E - Relazione tecnica
di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante
la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici
(Allegato I, comma 15)
Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto legislativo. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le informazione e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Comune di ......................................................................... Provincia ...................................
Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)
Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale).
Concessione edilizia n. .................................................................. del .........................
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Allegato F - Rapporto di
controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a
35 W
Parte di provvedimento in fo
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Allegato G - Rapporto di
controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 W
Parte di provvedimento in fo
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Allegato H - Valore minimo del
rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso
dei controlli
(Allegato L, commi 9, 10, 11)
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai comma 5 dell'allegato L, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito:
1) Generatori di calore ad acqua calda
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Allegato I - Regime transitorio
per la prestazione energetica degli edifici
(Articolo 11)
1. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), si procede, in sede progettuale:
a) alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al presente decreto;
b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato con la formula:
ηg = (65+ 3 log Pn)%
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW; per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 74%;
c) alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al presente decreto.
2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto ai punti seguenti;
a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.
b) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.
Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.
c) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell'infisso, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4a e 4b al punto 4 dell'allegato C al presente decreto.
3. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'
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Allegato L - Regime transitorio
per esercizio e manutenzione degli impianti termici
(Articolo 12)
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.
5. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle sup
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Allegato M - Norme tecniche
(Allegato I, comma 16 ultimo periodo)
La metodologia di calcolo adottata dovrà garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche, a tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in tale settore:
FABBISOGNO ENERGETICO PRIMARIO
UNI EN ISO 6946, Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo
UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta.
UNI 10347, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - Metodo di calcolo
UNI 10348, Riscaldamento degli edifici - Rendimenti dei sistemi di riscaldamento - Metodo di calcolo
UNI 10349, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici
UNI 10379-05, Riscaldamento degli edifici. Fabbisogn
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Legislazione per l’efficienza energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno energetico - Requisiti minimi per tipologie di edificio e intervento - Classificazione energetica e redazione dell’APE - Esempi pratici su residenze e uffici - Approfondimenti
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e benessere visivo - Impianti e soluzioni per il benessere negli edifici - Verifiche strumentali per l’IEQ - Protocolli di verifica dell’IEQ
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