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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 10/03/1998
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 02/09/2021
- D. Min. Interno 01/09/2021
- D. Min. Interno 08/09/1999
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Premessa
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
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Art. 1. - Oggetto campo di applicazione1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e di protezione |
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Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 626 del 1994. 2. Nel documento d |
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Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzioni di esercizio1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II; b) realizzare le vie e le uscite di emergenz |
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Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio |
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Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio |
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Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio |
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Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza |
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Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo |
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Art. 9. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. |
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Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro1.1. Generalità Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
1.2. Definizioni Ai fini del presente decreto si definisce: - pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; - rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti; - valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
1.3. Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti comprendono: - la prevenzione dei rischi; - l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; - la formazione dei lavoratori; - le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626. La valutazione del rischio di incendio tiene conto: a) del tipo di attività; b) dei materiali immagazzinati e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; d) delle caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento; e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
1.4. Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: a) individuazione di ogni pericolo di incendio (per esempio sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio); b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; d) valutazione del rischio residuo di incendio; e) verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
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Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi2.1. Generalità All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi. A) Misure di tipo tecnico - realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte; - messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche; - realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte; - ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili; - adozione di dispositivi di sicurezza. B) Misure di tipo organizzativo-gestionale - rispetto dell'ordine e della pulizia; - controlli sulle misure di sicurezza; - predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; - informazione e formazione dei lavoratori. Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi occorre conoscere le cause e i pericoli più comuni che possono determinate l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.
2.2. Cause e pericoli di incendio più comuni A titolo esemplificativo si riportano le cause e i pericoli di incendio più comuni: a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele; b) accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente; c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature; e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; g) presenza di apparecchiature elettriche sotto t |
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Allegato III - Misure relative alle vie d'uscita in caso d'incendio3.1. Definizioni Ai fini del presente decreto si definisce: - affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso; - luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; - percorso protetto: percorso caratterizzato da un'adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna; - uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio, e che può configurarsi come segue: a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c) uscita che immette su di una scala esterna; - via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
3.2. Obiettivi Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie d'uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino a un luogo sicuro. Nello stabilire se il sistema di vie d'uscita sia soddisfacente, occorre tener presente: - il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza; - dove si trovano le persone quando un incendio accade; - i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro; - il numero delle vie d'uscita alternative disponibili.
3.3. Criteri generali di sicurezza per le vie d'uscita Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie d'uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri: a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie d'uscita alternative, a eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso; b) ciascuna via d'uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio; c) dove è prevista più di una via d'uscita la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati: - da 15 a 30 metri (tempo max di evacuazione un minuto) per aree a rischio di incendio elevato; - da 30 a 45 metri (tempo max di evacuazione tre minuti) per aree a rischio di incendio medio; - da 45 a 60 metri (tempo max di evacuazione cinque minuti) per aree a rischio di incendio basso; d) le vie di uscita devono sempre condurre a un luogo sicuro; e) i percorsi d'uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino a un'uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie d'uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati: - da 6 a 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; - da 9 a 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio; |
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Allegato IV - Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio4.1. Obiettivo L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.
4.2. Misure per i piccoli luoghi di lavoro Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato. In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 metri. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente. I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori e altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 metri. Normalmente i pulsanti di alla |
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Allegato V - Attrezzature e impianti di estinzione degli incendi5.1. Classificazione degli incendi Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue: - incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle formazioni di braci; - incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.; - incendi di classe C: incendi di gas; - incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.
Incendi di classe A L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti o altri impianti di estinzione ad acqua.
Incendi di classe B Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.
Incendi di classe C L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione od otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
Incendi di classe D Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è ido |
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Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio |
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Allegato VII - Informazione e formazione antincendio7.1. Generalità È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
7.2. Informazione antincendio Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) rischi di incendio legati all'attività svolta; b) rischi di incendio legati a specifiche mansioni svolte; c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro; - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio; - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; - modalità di apertura delle porte delle uscite; |
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Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio8.1. Generalità In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
8.2. Contenuti del piano di emergenza I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono: - le caratteristiche dei luoghi con particolare riferiment |
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Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività9.1. Generalità I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività e al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo un'elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione a esse correlati. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
9.2. Attività a rischio di incendio elevato La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a elevato rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, e successive modifiche e integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; |
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Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'art. 6, comma 310.1 Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609: a) industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e successive modifiche e integrazioni; b) fabbriche e depositi di es |
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