Il Decreto, in vigore dal 04/10/2022, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione della lettera a), punto 4 e lettera b), dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.
Il Decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e per le attività di cui al D. Leg.vo 26/06/2015, n. 105, le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6.
L’Allegato I al Decreto specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio, l’Allegato II specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, l’Allegato III riguarda i corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, l’Allegato IV è relativo all’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, l’Allegato V riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Con l'entrata in vigore del provvedimento - dal 04/10/2022 - sono abrogate alcune parti del D.M. 10/03/1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro", e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli artt. 5, 6 e 7.
Inoltre è da ritenere superato l'Allegato IX del D.M. 10/03/1998, che reca i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività, per i quali occorre fare riferimento all'Allegato III del provvedimento in esame. I corsi già programmati in base al suddetto Allegato IX sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, quindi entro il 04/04/2023.