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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Pubblica Istr. 29/04/1999, n. 119
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[Premessa] |
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PremessaCon il Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative, adottato con D.M. 29 settembre 1998, n. 382R (G.U. 4 novembre 1998), è stata completata la normativa di settore ed opera, quindi, a tutti gli effetti, l'obbligo di adeguare le scuole alle relative prescrizioni europee. Dell'intervenuta pubblicazione del provvedimento è stata data opportuna diffusione con le note prot. n° D7/4988 e D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici Periferici e Centrali di questa Amministrazione. É appena il caso di sottolineare che le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima anco |
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A) Datore di lavoroCon D.M. 21 giugno 1996 n. 292sono stati identificati come "datori di lavoro", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626R, di seguito denominato d..l.vo 626, e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto, fanno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento. In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia - ed in particolare dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n |
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B) Valutazione dei rischi: stesura del documentoIl primo adempimento, anche di ordine logico, del Dirigente scolastico consiste nella valutazione del rischio e nella conseguente stesura di un apposito documento. Ciò richiederebbe, di norma, competenze tecniche rinvenibili solo in alcune tipologie di istituzioni scolastiche. Tale adempimento potrebbe, dunque, comportare difficoltà, soprattutto in quelle scuole nelle quali presti servizio personale privo di tali caratteristiche. |
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C) Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneIl Dirigente Scolastico - ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro - designa, nell'ambito del personale in servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sempreché non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità. In entrambi i casi è obbligatoria per il responsabile la frequenza di un adeguato corso di |
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D) Organizzazione del servizio e prevenzioneDefinito il documento di valutazione del rischio, il Dirigente scolastico elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione degli interven |
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E) SanitariaPremesso che il "medico competente" è figura ben diversa dall'eventuale medico scolastico, si evidenzia come l'articolo 16 del D.l.vo 626/94R disponga che la sorveglianza sanitaria - concretizzantesi in accertamenti preventivi e periodici finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento di determinate attività - venga effettuata "nei casi previsti dalla normativa vigente". |
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F) Formazione ed informazioneTutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere informati e formati. Il Dirigente scolastico assicurerà che ciascun lavoratore riceva una informazione ed una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza con riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte. La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a loro carico. La formazione costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale. Atteso, peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare, il Dirigente scolastico curerà di a |
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G) Rapporti con gli Enti localiÉ il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli Enti locali (Comuni o Province) vada sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra Ente locale e Scuola, sia per gli aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la manutenzione |
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H) Adeguamento di attrezzature scolastiche non afferenti edifici e strutture dei localiTorna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle strutture |
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I) Organizzazione, raccordo e supportoLe questioni sollevate dall'introduzione della normativa in questione attengono a molteplici aspetti: finanziari, organizzativi, relazionali, gestionali e di natura contrattuale, per la realiz |
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J) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Organismo pariteticoL'individuazione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata, |
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K) Risorse FinanziarieLa problematica in questione si risolve essenzialmente nell'individuazione dei costi che le scuole dovrebbero sostenere per l'applicazione della normativa sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare - ribadita la diretta competenza degli Enti locali in merito alle questioni strutturali e ad ogni altra ad essi istituzionalmente devoluta, per le quali non è ipotizzabile alcun intervento finanziario da parte di questa Amministrazione - l'eventuale fabbisogno finanziario per le istituzioni scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le seguenti attività: 1) stesura del documento di valutazione dei rischi, ove la relativa definizione richieda particolari professionalità non reperibili all'interno dell'Istituzione scolastica; |
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