Prevenzione incendi luoghi di lavoro: chiarimenti sul Decreto per la manutenzione degli impianti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/10/2021

Prevenzione incendi luoghi di lavoro: chiarimenti sul Decreto per la manutenzione degli impianti

La Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce chiarimenti sul Decreto del Ministero dell'interno del 01/09/2021 che stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La Circ. Min. Interno 06/10/2021, n. 14804, fornisce chiarimenti sul contenuto del D. Min. Interno 01/09/2021 per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato II al citato Decreto.

La Circolare precisa che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del D. Min. Interno 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2, del D.M. 37/2008 medesimo.
Il documento è dotato di 3 appendici recanti:
I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione;
II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio;
III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

L'appendice I tratta i seguenti argomenti: requisiti dei docenti, individuazione dei soggetti formatori, elenco delle apparecchiature ed attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame, individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esami di qualifica.

L'appendice II tratta i contenuti della formazione relativa ai seguenti presidi: estintori di incendio portatili e carrellati, reti idranti antincendio, porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco), sistemi Sprinkler, impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI), impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC), sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC), sistemi a pressione differenziale (PDS), sistemi a schiuma, sistemi ad aerosol condensato, sistemi a riduzione di ossigeno (ORS), sistemi ad acqua nebulizzata (Water Mist).

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Il D. Min. Interno 01/09/2021, emesso in attuazione del punto 3, della lettera a), dell'art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, sarà in vigore dal 25/09/2022.

Ai sensi del Decreto, gli interventi di manutenzione, controllo periodico e sorveglianza sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri generali indicati nell’Allegato I al Decreto stesso. 

Inoltre, gli interventi di controllo e manutenzione sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati con le modalità indicate dall'Allegato II al Decreto, il quale a sua volta definisce:
- compiti e attività del tecnico manutentore qualificato;
- conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato;
- contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Si prevede che la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei VV.F. in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento innanzi a un'apposita commissione esaminatrice.
La qualifica di tecnico manutentore qualificato è valida su tutto il territorio nazionale.

Dalla redazione