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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Prevenzione incendi luoghi di lavoro: bozza nuovo decreto
L’emanazione del decreto, molto attesa, è prevista dall’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), comma 3, ed è chiamato a sostituire il precedente D. Min. Interno 10/03/1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, a sua volta emanato ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 626/1994. Il testo è ora al vaglio delle categorie professionali.
L’elaborato presenta un’articolazione simile a quella del D. Min. Interno 10/03/1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del D. Min. Interno 10/03/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.
La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al D. Min. Interno 10/03/1998, sintetizzati di seguito (fonte: nota introduttiva alla bozza di decreto):
- il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in 4 gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette - non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate - non normate). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l’applicabilità degli allegati, desumibile dalla tabella 1.2 dell’allegato 1, alla cui lettura si rinvia;
- in fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate” rientreranno tra quelle “normate”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale in base al quale “Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.” Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del D. Min. Interno 03/08/2015 (c.d. “Codice di prevenzione incendi”) si farà riferimento al decreto medesimo;
- la bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia. Resta invece confermato l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, mentre viene introdotta la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e sono stabiliti i programmi per l’aggiornamento.
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