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25/02/2021

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro: bozze di 3 nuovi Decreti

Sono stati sottoposti alla Commissione europea gli schemi di Decreti che definiscono i criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro.

Gli schemi di 3 Decreti ministeriali recanti i criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro sono stati trasmessi il 24-25/02/2021 alla Commissione europea affinché quest’ultima, entro il 25-26/05/2021, possa esaminare i testi notificati e verificare la loro conformità al diritto europeo.

L’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico sicurezza sul lavoro - TUS), prevede l’adozione di uno o più Decreti ministeriali nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; misure precauzionali di esercizio; metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all’adozione dei suddetti Decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D. Min. Interno 10/03/1998.

Gli schemi di Decreti inviati alla Commissione europea in attuazione dell'art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 81/2008 riguardano i citati criteri e caratteristiche suddivisi come di seguito indicato.

1. Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi della lett. a), punti 1 e 2, dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 81/2008
Lo schema di Decreto stabilisce i criteri generali per individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. Esso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall’articolo 62 del D. Leg.vo 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
L’Allegato I allo schema di Decreto reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
In particolare, l’Allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Ai fini dell’applicazione dell’allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a. con affollamento complessivo ≤100 occupanti;
b. con superficie lorda complessiva ≤1000 m2;
c. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
e. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

2. Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi della lett. a), punto 3, dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 81/2008
Lo schema di Decreto stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
L’Allegato I specifica i criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antiincendio, mentre l’Allegato II è relativo alla qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

3. Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi della lett. a), punto 4 e lett. b) dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 81/2008
Lo schema di Decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del D. Leg.vo 81/2008. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e per le attività di cui al D. Leg.vo 26/06/2015, n. 105, le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello schema di Decreto.
L’allegato I specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio, l’Allegato II specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, l’Allegato III riguarda i corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, l’Allegato IV è relativo all’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, l’Allegato V riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

A norma della Dir. 09/09/2015, n. 1535 dell'UE, gli stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione; per un periodo di 3 mesi dalla notifica della bozza, la Commissione esamina il testo notificato per verificarne la conformità alla normativa europea.
 

Dalla redazione