Articolo abrogato dall’art. 7, comma 3, del D. Min. Interno 02/09/2021, a decorrere dal 04/10/2022, così recitava:

“Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.

2. A eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.”  

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