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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Cantieri pubblici e privati: obblighi di committente, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, imprese
- Alfonso Mancini
- Studio Groenlandia
- Donatella Salamita
Cantieri pubblici e privati: obblighi di committente, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, imprese
Cantieri pubblici e privati: obblighi di committente, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, imprese
AMBITO APPLICATIVO OBBLIGHI SICUREZZA IN CANTIEREGli adempimenti di carattere documentale e organizzativo specificamente stabiliti dal Testo unico della sicurezza (D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81) per i cantieri temporanei o mobili si applicano a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (artt. 88 e 89 del D. Leg.vo 81/2008), il cui elenco è contemplato dall’Allegato X R del medesimo Testo unico. Le lavorazioni che rientrano nei “lavori edili o di ingegneria civile” sono definite dall’Allegato X come: * i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; |
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IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI |
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Il committente nella normativa sulla sicurezza in cantiereSi definisce “committente” ai fini dell’adempimento degli obblighi connessi alla sicurezza nei ca |
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Il responsabile dei lavori e la delega da parte del committenteAi sensi dell’art. 89 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1 lettera c), il committente può a sua volta incaricare un altro soggetto - denominato “responsabile dei lavori” - di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal medesimo decreto. Nel campo di applicazione della normativa sui lavori pubblici, il responsabile dei lavori coincide con il responsabile unico del progetto (RUP). Si sottolinea la facoltatività della presenza del responsabile dei lavori, in quanto la sua nomina ed il suo incarico rimangono nella discrezionalità del committente (nei lavori pubblici, peraltro, si può evincere una obbligatorietà della nomina del RUP). Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi -ai sensi dell’art. 93 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1 - limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, le cui mansioni devono pertanto essere precisate nell’incarico stesso. Nell’ambito dei lavori pubblici, l’incarico (o delega di funzione) è definito dalla norma, nella considerazione che il ruolo di responsabile dei lavori per opere pubbliche |
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Sintesi degli obblighi del committenteGli obblighi che ricadono in capo al committente (o al responsabile dei lavori) in caso di opere edili sono disciplinati dall’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008 e dagli altri articoli dal medesimo richiamati, e consistono in estrema sintesi: * nella fase di progettazione dell’opera, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, e della previsione dei tempi di relazione dell’opera, tenere conto delle misure generali di scurezza (per i lavori pubblici, nel rispetto dei compiti attribuiti al RUP e al progettista); * verificare l’ |
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IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA |
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Quando è obbligatoria la nomina, tempisticheL’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza scatta per tutti i cantieri in cui sia prevista, o vi sia, la presenza anche non contemporanea di più imprese. In questo caso si fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da più imprenditori, essendo viceversa esclusi dal computo i lavoratori autonomi N5. La nomina deve avvenire con le seguenti tempistiche: * quanto al CSP, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione; |
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Lavori privati non soggetti a permesso di costruire e inferiori a 100.000 EuroAi sensi dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, comma 11, l’obbligo di designazione del CSP non si applica ai lavori privati: * di importo inferio |
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Tabella riepilogativa obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezzaSi riporta di seguito una tabella riepilogativa concernente l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza. Obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza
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Compiti e responsabilità del coordinatore per la sicurezza |
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Coordinatore per la progettazione (CSP)Il coordinatore per la progettazione (art. 91 del D. Leg.vo 81/2008) durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte: * redige il piano di sicurezza e di coordinamento (nel seguito anche semplicemente “PSC”); * predispone, ad esclusione dei casi di meri lavori di manutenzione ordinaria, un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; * coordina l’applicazione al progetto delle disposizioni (misure generali di tutela) di cui all’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1. |
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Coordinatore per l’esecuzione (CSE)I compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori possono distinguersi in tre grandi classi. 1) Compiti attinenti al controllo affinché che i soggetti che operano nel cantiere (imprese esecutrici e lavoratori autonomi) osservino le disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, ove previsto, e le relative procedure di lavoro N9. Nel caso in cui ciò non avvenga, il CSE: * segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 del D. Leg.vo 81/2008 e dell’art. 97 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D. Leg.vo 81/2008 medesimo, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; * dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti se il committente o, se nominato, il responsabile dei lavori, non adotti alcun prov |
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Responsabilità del coordinatore dopo la realizzazione delle opere edili in senso strettoLa legge collega i compiti del coordinatore al periodo di “esecuzione dell’opera” (cfr. art. 92, |
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Requisiti professionali del CSP e del CSE |
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Titoli di studio ed esperienzaIl CSP e il CSE devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio in abbinamento attestazioni di esperienza, come indicati dall’art. 98 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettere a), b) e c). I requisiti richiesti sono: * laurea magistrale: laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16/03/2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 09/07/2007 (vedi tabella);
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Frequenza corsi di formazioneIn aggiunta ai titoli di studio ed alle attestazioni comprovanti l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, per assumere incarichi di CSP e/o CSE è necessario essere in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione (sono esclusi coloro che sono in possesso di laurea magistrale LM-26 e alcuni altri casi particolari indicati dal comma 4, art. 98 del D. Leg.vo 81/2008 - vedi avanti). Deve trattarsi di corso organizzato: * dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale; |
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LA NOTIFICA PRELIMINARE DEL CANTIEREPrima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori) trasmette all’Azienda sanitaria locale, alla Direzione provinciale del lavoro (nonché, qualora si tratti di lavori pubblici, al Prefetto N3) competenti per territorio la “notifica preliminare”, secondo lo schema riportato all’Allegato XII R del Testo unico (vedi formula |
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ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE |
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Verifica dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi |
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Verifica con modalità ordinarieIl committente (o il responsabile dei lavori) è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese (affidatarie e/o esecutrici) e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. La verifica deve essere espletata con le modalità di cui all’Allegato XVII R del Testo unico. Tale verifica è definita dall’art. 89 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettera l), come il “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”. Fatti salvi i casi in cui la verifica può essere condotta in maniera semplificata (vedi avanti), negli altri cantieri - in base al combinato disposto dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008 e dell’Allegato XVII R), la verifica avviene con le seguenti modalità: * le imprese devono indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei so |
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Sospensione del titolo abilitavo per carenza documentale del cantiereAi sensi dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, comma 10, in assenza di notifica preliminare oppure in assenza del DURC, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. |
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Verifica di congruità della manodopera (DURC di congruità) |
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Normativa di riferimento e aspetti generaliIn attuazione del comma 10-bis, dell’art. 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) |
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Ambito applicativo della verifica di congruitàL’art. 2 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata si applica: * in relazione ai lavori pubblici di qualsiasi importo; * in relazione ai lavori privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 Euro. Per il calcolo del “valore complessivo dell’opera” bisogna fare riferimento: * negli appalti pubblici, al valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo d |
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Indici di congruità della manodoperaL’art. 3 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. Detti indici minimi, in fase di prima applicazione sono stati quelli riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10/09/2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. In seguito, la tabella in questione è stata oggetto di aggiornamento: * con Accordo collettivo del 24/06/2022; * con Accordo collettivo del 10/01/2024; * con Accordo collettivo del 09/05/2024. Si riporta di seguito la tabella degli indici di congruità aggiornati all’Accordo del 09/05/2024. Per la declaratoria con la descrizione delle lavorazioni di riferimento per ciascuna categoria, si rinvia alla Tabella A dell’Allegato II.12 R al Codice dei contratti pubblici. Tabella indici di congruità della manodopera vigenti dal 09/05/2024
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Rilascio del DURC di congruitàL’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio |
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Modalità per la verifica di congruitàLa verifica di congruità: * per i lavori pubblici, è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori; * per i lavori privati, deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. |
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Obblighi del RUP e del DL e relative sanzioniL’art. 29 del D.L. 02/03/2024, n. 19, ha previsto, al comma 10, che prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP (negli appalti pubblici) e il direttore dei lavori o il committente (negli appalti privati), verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143/2021, sopra illustrate. |
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Applicazione CCNL per lavori edili e agevolazioni fiscaliL’art. 1 della L. 234/2021, comma 43-bis R prevede che per i lavori edili di cui all’Allegato X R al Testo unico della sicurezza, i bonus fiscali edilizi possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile. Tale previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 Euro., ed ai seguenti bonus: * artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. 34/2020 (Superbonus, Bonus barriere architettoniche, cessione dei crediti); * art. 16 del D.L. 63/2013, comma 2 (Bonus mobili ed elettrodomestici); * art. 1 della L 205/2017, n. 205, comma 12 R (Bonus aree verdi); * art. 1 della L 160/2019, n. 160, comma 219 R (Bonus facciate). Analoga indicazione deve essere riportata nelle fatture relative a |
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Responsabilità solidaleL’art. 29, D.L. 19/2024, intervenendo ancora nel testo dell’art. 29 del D. Leg.vo 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, pre |
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VERIFICHE IN CAPO ALL’IMPRESA AFFIDATARIA |
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Impresa affidataria e impresa esecutrice, differenza e casisticheL’art. 89 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettera i), definisce “impresa affidataria” l’impresa “titolare del contratto di appalto con il committente”. Sempre ai sensi della definizione in parola, l’impresa affidataria, nell’esecuzione dell’opera ad essa appaltata, “può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”. In altri termini, l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali, oppure viceversa appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi, limitandosi in tal caso a gestire questi altri soggetti verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Date le definizioni recate dalla lettera i-bis) dell’art. 89 del D. |
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Obblighi dell’impresa affidataria nell’appalto con l’impresa esecutriceL’impresa affidataria e l’impresa esecutrice sono o possono essere, come visto, soggetti diversi; tuttavia, il fatto di non partecipare ai lavori, e non essere quindi anche esecutrice dell’opera, non esenta l’impresa affidataria - anche se non esecutrice nemmeno in parte dei lavori - dall’ottemperare agli obblighi ad essa posti in capo dall’art. 97 del D. Leg.vo 81/2008. Ai sensi del punto 01 dell’Allegato X |
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Gestione pratica dei lavoriQuanto invece alla gestione pratica dei lavori, gli obblighi dell’impresa affidataria consistono, ai sensi dell’art. 97 del D. Leg.vo 81/2008, in: * verificare le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati; * verific |
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Obblighi contrattuali nei confronti delle imprese esecutriciQuanto, infine, agli obblighi contrattuali dell’impresa affidataria nei confronti delle eventuali imprese esecutrici, l’art. 97 del D. Leg.vo 81/2008 dispone che: |
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Lavori pubbliciL’art. 100 del D. Leg.vo 81/2008, comma 6-bis, ultimo periodo, dispone che per i lavori pubblici si applica l’art. 118 del D. Leg.vo 163/2006, comma 4, rimando da intendersi ora riferito all’art. 119 del D. Leg.vo 36/2023, comma 12 (e prima ancora all&rsqu |
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I PIANI DI SICUREZZA |
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Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) |
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Indicazioni generaliIl piano di sicurezza e di coordinamento è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Esso è parte integrante del contratto di appalto e va |
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Contenuto e redazione del PSCIl PSC è, evidentemente, correlato alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Esso comprende: 1) la stima dei costi di cui al combinato disposto dell’art. 100 del D. Leg.vo 81/2008 e punto 4 dell’Allegato XV R; |
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Obblighi di trasmissioneIl committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate |
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Il piano operativo di sicurezza (POS)Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce una sorta di “piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento” (cfr. art. 92 del D. Leg.vo 81/2008). Ciascuna impresa esecutrice del cantiere deve redigere, in riferimento al cantiere interessato, il proprio POS e trasmetterlo all’impresa affidataria. L’impresa affidataria, a sua volta, verifica la congruenza rispetto al proprio, e lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. |
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Il piano di sicurezza sostitutivo (PSS)L’art. 131 del D. Leg.vo 163/2003 prevedeva per i lavori pubblici un piano di sicurezza sostitutivo (PSS), in sostituzione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando q |
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Il “ciclo” di verifica e adeguamento dei piani di sicurezzaIl PSC è soggetto ad adeguamento (art. 92 del D. Leg.vo 81/2008). |
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Vincolatività dei piani di sicurezza per gli appaltatoriIl PSC entra a far parte del contratto di appalto tra soggetto nel cui interesse l’opera viene eseguita e l’impresa affidataria (art. 100 del D. Leg.vo 81/2008). Pertanto, la sua violazione costituisce, anzitutto, violazione di obblighi contrattuali tanto che la legge prevede il potere-dovere da part |
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OBBLIGHI IN CANTIERE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI |
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Obblighi generali comuniObbligo comune delle imprese che operano in cantiere, affidatarie e (eventualmente) esecutrici è anzitutto quello di redigere, a meno che non si tratti di mera fornitura di materiali o attrezzature, il POS. Esse inoltre devono: |
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Obblighi propri dell’impresa affidatariaLe imprese esecutrici, oltre ad adempiere agli obblighi di carattere documentale/organizzativo comuni alle imprese che operano in cantiere quali, primo tra tutti, quello di redigere il POS (vedi sopra), osservano le misure generali di tutela dei lavoratori (art. 15 del D. Leg.vo 81/2008) e curano, ciascuna per la parte di competenza: |
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Obblighi propri delle imprese esecutriciLe imprese esecutrici, oltre ad adempiere agli obblighi di carattere documentale/organizzativo comuni alle imprese che operano in cantiere quali, primo tra tutti, quello di redigere il POS (vedi sopra), osservano le misure generali di tutela dei lavoratori (art. 15 del D. Leg.vo 81/2008) e curano, ciascuna per la parte di competenza: |
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Obblighi dei lavoratori autonomiI lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi imposti dal Test |
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COMUNICAZIONE LAVORI SU EDIFICI ADIBITI A LAVORAZIONI INDUSTRIALIL’art. 67 del D. Leg.vo 81/2008 dispone che nel caso di lavori relativi a: * costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali; * ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti; il datore di lavoro debba comunicare all’organo di vigilanza competente per territorio alcuni elementi informativi relativi ai lavori stessi. La comunicazione è dovuta per i luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. |
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PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE E I LAVORI AUTONOMI |
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IntroduzioneL’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, è stato interamente sostituito dal comma 19 dell’art. 29 D.L. 19/2024, sostituzione operata per l’introduzione dell’obbligo al possesso della c.d. “patente a cr |
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Requisiti per il rilascio della patente a creditiLa patente a punti viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro, se imprese e lavoratori autonomi godono di determinati requisiti, quali: a) l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; |
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La certificazione di regolarità fiscaleIl requisito richiesto alle imprese e lavoratori autonomi, indicato alla lettera e) dell’elenco di cui al paragrafo precedente - “Certificazione di regolarità fiscale” - riguarda la certificazione di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici disciplinata dall’art. 17-bis del D. Leg.vo 241/1997 che dispone una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, degli appaltatori e dei subappaltatori. In particolare, ci si deve ricondurre ad appalti e subappalti di una o più opere o di u |
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Domanda e punteggio della patente a creditiLe modalità per la presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti sono da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dietro parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allo stesso modo sono stabiliti i contenuti informativi della patente, i p |
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Decurtazione del punteggioLe motivazioni comportanti la riduzione del punteggio risiedono nelle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nelle casistiche riportate nell’Allegato I-bis al D. Leg.vo 81/2008 R, inserito dall’Allegato 2-bis - comma 19 lettera c-bis) dell’art. 29 del D.L. 19/2024, il quale esplica 29 fattispecie aventi ad oggetto le varie tipologie di violazione, con attribuzione, per ognuna, del numero di crediti decurtati. Si riporta di seguito la tabella in questione, con ulteriori indicazioni redazionali a corredo e chiarimento.
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Revoca e sospensione della patente a creditiMotivo di revoca è il rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti, accer |
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Portale nazionale del sommersoSono annotate in una sezione del Portale nazionale del sommerso (PNS) ovvero il portale unico nazionale gestito dall&rsquo |
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Natura degli obblighiL’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, recante “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, con l’inserimento della lettera b-bis al comma 9, dispone che il committente o il responsabile dei lavori - anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo - debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA); ciò deve essere effettuato anche nel subappalto. L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91 (vedi Vi |
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Quadro riepilogativo patente a creditiSi riporta di seguito un quadro riepilogativo concernente la patente a crediti.
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SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E FIERE (IL “DECRETO PALCHI”)Il c.d. “Decreto del fare” (D.L. 21/06/2013, n. 69) ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell’ |
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Struttura del provvedimentoIl provvedimento prende in esame separatamente: 1) gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali; |
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Campo di applicazioneLe attività cui si estende il campo di applicazione del decreto sono le seguenti: * per gli spettacoli musicali, cinematografi |
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AllegatiIl provvedimento contempla alcuni allegati, con i seguenti contenuti: * Allegato I R - Informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea (che il committente o il responsabile dei lavori devono acquisire ai fini dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettera a), (scelte architettoniche, tecniche ed organizzative per la pianificazione dei vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente); * Allegato II R - Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere (art. 3 del D.M. 22/07/2017, comma 1, lettera f); |
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