Al riguardo la Corte di cassazione ha precisato che la verifica dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro - prevista dall’art. 92 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettera a) - non si esaurisce una volta che il coordinatore abbia impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantiere e ne abbia sollecitato e raccomandato il rispetto. Il controllo prosegue con l’accertamento puntuale di quanto messo in atto dall’impresa che svolge i lavori.

In sostanza, l’obbligo non può essere adempiuto dal coordinatore solo attraverso un’attività di coordinamento, ma è richiesta un’opera di materiale controllo che deve portare, nel caso in cui non venga assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite, alla sospensione dei lavori (Cass. pen. 12/04/2021, n. 13471).

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